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PIO XII COME PIO IX

I sequestratori di bambini sono ancora esempio di virtù per la cristianità, ma la loro beatificazione è apologia di reato

Data: 2005-02-08
Autore: Gherush92

Abbiamo appreso che la Congregazione del Sant’Uffizio e il pontefice Eugenio Pacelli, detto Pio XII, il 20 ottobre 1946 emanano disposizioni riguardo ai bambini ebrei affidati alle istituzioni cattoliche, durante la persecuzione nazista, secondo le quali qualsiasi bambino che fosse stato battezzato non doveva essere restituito alla famiglia di origine o ad istituzioni giudaiche, mentre quei bambini che non fossero stati battezzati potevano – eventualmente – essere restituiti ai genitori, mai comunque ad istituzioni non cattoliche. Simili disposizioni sono emanate negli stati che furono sotto l’occupazione nazista e, prima di allora, nei paesi sotto l’occupazione cristiana.

Nell’Europa cristiana le Istituzioni ebraiche hanno sempre reclamato l’apertura dei registri battesimali per trovare traccia, nelle varie epoche, delle migliaia di bambini ebrei affidati ad istituzioni cristiane e mai più restituiti alle loro famiglie o alla loro comunità. Il rabbino capo dell’Ucraina, Jacob Dov Bleich, documenta migliaia di casi di bambini sottratti all’autorità dei genitori e, nell’ambito del dialogo interreligioso, sottolinea l’obbligo della chiesa cattolica di informare le comunità ebraiche sulle sorti dei loro figli “Fino ad allora, le anime dei loro genitori non potranno riposare in pace. Fino ad allora il loro personale olocausto continuerà”.

Contravvenendo alle Leggi Ebraiche, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo proclamata dal 1789, alla Costituzione francese, in vigore già dal 1791, e di altri paesi europei, alla I, II e III Convenzione di Ginevra del 1864 e 1929 e alla Dichiarazione dei Diritti del Bambino del 1924, la Congregazione del Sant’Uffizio e il pontefice Pio XII, hanno organizzato, approfittando della persecuzione nazista, avendone appoggiata o sottaciuta maliziosamente la portata razzista devastatrice e con la scusa di salvare loro la vita, il rapimento e la conversione forzata di bambini ebrei sul territorio europeo. Una operazione di etnocidio che era già stata avviata molto prima: Pio IX con il caso Mortara del 1858 ne è solo un esempio.

Il S. Uffizio e Pio XII, subito dopo la chiusura del processo di Norimberga, conclusosi il 1° Ottobre 1946, emana la disposizione per il sequestro dei bambini giudei. Questo al fine di evitare, all’epoca, di essere incriminati in base ai capi di accusa relativi in particolare al punto 4) Crimini contro l’umanità, crimini che riguardano l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e tutti gli atti inumani commessi contro le popolazioni civili, prima o durante la guerra, o le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi.Questo anche al fine di evitare che la loro azione criminosa venisse inibita dalla IV Convenzione di Ginevra che, convocata nello stesso 1946, sarebbe stata adottata di lì a poco.

Il rapimento e la circonvenzione di bambini non cristiani, per motivi abietti quale la conversione forzata, sono un crimine contro l’umanità. Se oggi la congregazione del Santo Uffizio ed Eugenio Pacelli non possono essere incriminati e processati, tuttavia coloro che, essendone a conoscenza, ne esaltano le gesta criminose, per esempio con una beatificazione, sono responsabili di apologia di reato per crimini contro l’umanità e dovrebbero essere perseguiti in base:

- alla Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio, 9 dicembre 1948, articolo 2: “Nella presente convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:… Trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.”

- alla IV Convenzione di Ginevra, 12 agosto 1949 e protocolli aggiuntivi, articolo 24: “ Le Parti in conflitto prenderanno le misure necessarie affinché i fanciulli d'età inferiore ai quindici anni, divenuti orfani o separati dalla loro famiglia a cagione della guerra, non siano abbandonati a se stessi e siano facilitati, in ogni circostanza, il loro sostentamento, l'esercizio della loro religione e la loro educazione. Quest'ultima sarà, se possibile, affidata a persone della medesima tradizione culturale…”

- alla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, 20 novembre 1989, articolo 5: “Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento e i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione; articolo 7 : Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi. …; articolo 8 “ 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. 2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile; articolo 9 “ 1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà… Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari …”

- alla Legge n. 205 del 1993 (Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi), articolo 1: …è punito: A) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; B) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; articolo 2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

La Shoah è l’apice di un processo di duemila anni di persecuzioni cristiane contro gli ebrei. La disposizione del Sant’Uffizio del 20 ottobre 1946, trasmessa, con l’approvazione di Pio XII, agli organi cristiani, per essere eseguita, è la diretta continuazione di quella persecuzione di cui il cristianesimo è materialmente e moralmente responsabile principale fin dalla nascita con crimini che riguardano l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e tutti gli atti inumani commessi contro le popolazioni civili, in particolare le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, come le conversioni forzate, la circonvenzione di incapace, il trasferimento di bambini da un gruppo ad un altro.

Per questo il processo di beatificazione di Pio XII rappresenta il proseguimento dell’azione antisemita e della Shoah.

Chiediamo agli organismi internazionali e ai cristiani di buona volontà di agire legalmente affinché le istituzioni cristiane mettano a disposizione elenchi e nominativi degli individui che sono stati rapiti e sottratti alle loro famiglie e comunità, e la lista delle istituzioni e degli individui responsabili.

Chiediamo alle istituzioni ebraiche di fare propria questa richiesta, porre fine al dialogo interreligioso e di trasformarlo in un negoziato.

I documenti sono tratti dal database di Gherush92 “G92db”

Per aderire o commentare scrivi a:
gherush92@gherush92.com

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