Editto di tolleranza
Imperatore Giuseppe II d'Austria
"S. M., convinta, da un lato, dei dannosi effetti causati dall'oppressione delle coscienze, e considerando d'altra parte i grandi vantaggi che derivano alla Religione e allo Stato da una vera tolleranza cristiana, con decreto del 13 ottobre scorso, ha deciso di concedere ai protestanti della confessione elvetica e d'Asburgo così come ai Greci separati l'esercizio privato della loro religione, senza riguardo al fatto che ne abbiano goduto o meno fino ad oggi; solo la religione cattolica avrà la prerogativa di esercitare pubblicamente il suo culto; ma le due religioni protestanti e la religione greca separata potranno esercitare il loro privatamente, in tutti i luoghi in cui lo consentiranno il numero specificato più oltre, e le possibilità degli abitanti, e in cui i non cattolici non abbiano giù il diritto di esercitare pubblicamente il loro culto. S. M. consente in particolare:
1 ] Che i sudditi non cattolici che si trovano in numero di cento famiglie, anche se non abitano nel luogo dove risiede il loro ministro, o del quale si trova l'oratorio, e una parte di loro è a qualche lega di distanza da esso, possano recarsi all'oratorio più vicino, purchè‚ sia situato sul territorio di S. M. che i loro ministri, sudditi di S. M. possano visitare quelli della loro fede, istruirli e amministrare i sacramenti ai malati; ma è proibito loro, sotto piena responsabilità, d'impedire che sia chiamato un prete cattolico quando i malati lo desiderano: quanto ai loro oratori, è volontà assoluta di S. M. che non abbiano n‚ campane, n‚ campanili, n‚ entrata pubblica, che indicherebbe una chiesa, ad eccezione dei luoghi in cui abbiano giù goduto finora del diritto di averli; per il resto, sono liberi di costruirli nella forma e del materiale che riterranno opportuno. Ed è anche loro consentito di esercitare il culto nella propria abitazione, di amministrare i sacramenti, e di portarli ai malati nelle filiali indipendenti e di svolgere i funerali apertamente e con l'assistenza dei loro ministri.
2 ] E' loro consentito di nominare propri maestri di scuola, che saranno mantenuti a spese della comunità. Essi tuttavia saranno soggetti all'ispezione della direzione scolastica qui stabilita per quanto riguarda il metodo e l'indirizzo dell'insegnamento.
3 ] S. M. permette agli abitanti non cattolici di scegliere i propri pastori, purchè‚ provvedano al loro appannaggio e al loro imantenimento: tuttavia, se i signori se ne vorranno incaricare saranno loro a godere del diritto di presentazione. S. M. se ne riserva tuttavia la conferma, cosicchè‚ dove esistono concistori protestanti, siano questi ad accordare le conferme, e là dove non ce ne sono affatto, le conferme vengano concesse dai concistori protestanti già insediati nel ducato di Teschen o in Ungheria, fino a quando la situazione non richieda che si istituiscano singoli concistorinelle altre province.
5 ] S. M. vuole che le questioni giudiziarie relative alla religione dei non cattolici siano portate davanti ai magistrati del paese che le definiranno, con l'aiuto dell'uno o dell'altro pastore o teologo protestante, in conformità con i principi della loro religione: tuttavia rimarrà sempre aperto l'ulteriore ricorso al dipartimento aulico.
6 ] L'usanza diffusa finora, secondo la quale, se i non cattolici forniscono delle garanzie, i figli da.loro procreati vengono allevati nella religione cattolica, sarà completamente abolita; e in avvenire tutti i figli di un padre cattolico saranno allevati nella sua religione; cosa che deve essere considerata come una prerogativa della religione dominante, ma, quando il padre è protestante e la madre cattolica, i figli seguiranno la religione del padre e le figlie quella della madre.
7 ] I non cattolici in avvenire potranno acquisire previa autorizzazioni, i diritti di proprietà, di cittadinanza e di esercizio ed essere ammessi alle dignità accademiche e alle cariche civili; essi non saranno tenuti ad alcuna formula di giuramento che non sia conforme ai principi della loro religione, nè obbligati ad assistere alle processioni o funzioni della religione dominante, se non vogliono farlo spontaneamente: inoltre non si terrà alcun conto della differenza religiosa in tutte le elezioni e i conferimenti di cariche, così come si fa nell'esercito senza il minimo danno e con molti vantaggi: e in questi casi si prenderanno in considerazione unicamente la probità e la capacità dei concorrenti, e la loro condotta cristiana e morale."