Ordinanza di eliminazione degli ebrei dalla vita economica tedesca
Sulla base del Decreto del 18 ottobre 1936 per l'esecuzione del Piano dei Quattro Anni si ordina quanto segue:
Articolo I
1. Dal 1° gennaio 1938, l'esercizio della vendita al dettaglio, la vendita per corrispondenza, il libero esercizio dell'artigianato sono proibiti agli ebrei.
2. Allo stesso modo è proibito agli ebrei a partire dalla stessa data di offrire beni e servizi in qualsiasi mercato, fiera o mostre, di pubblicizzarle o di accettare ordini di acquisto.
3. I negozi giudei che opereranno in violazione di questa ordinanza saranno chiusi dalla polizia.
Articolo II
1. A nessun ebreo è consentito di amministrare una impresa in accordo con la definizione del termine "amministratore" esposto dalla legge sul lavoro nazionale del 20 gennaio 1934.
2. Se un ebreo ricopre una carica direttiva all'interno di un'area di affari può essere licenziato con un preavviso di sei settimane. Al termine di questo periodo tutti i reclami risultanti dal contratto di impiego, specialmente quelli su compensazioni e pensioni saranno ritenuti nulli.
Articolo III
1. Nessun ebreo può essere membro di una società cooperativa.
2.I membri ebrei di cooperative perderanno la loro associazione dal 21 dicembre 1938. Non sarà necessaria alcuna notifica.
Articolo IV
1. I Ministeri competenti del Reich sono incaricati di emanare i regolamenti richiesti da questo decreto. Saranno permesse eccezioni soltanto se necessarie al trasferimento delle aziende ebraiche in mani non ebraiche o per la liquidazione degli interessi ebraici e nei casi speciali in cui si debbano assicurare rifornimenti.
Berlino, 12 Novembre 1938 Il Presidente del Piano
dei Quattro Anni Göring Gran Maresciallo del Reich