date        1947, November  29

Place       -

Source   Traduzione informale

Author    UNGeneral Assembly

Title        Risoluzione 181 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite


A/RES/181(II)

(A+B)

29 novembre 1947

 

Risoluzione 181 (II).Futuro Governo della Palestina

 

L’Assemblea Generale,

 

essendosi riunita in sessionespeciale su richiesta della Potenza mandataria per istituire ed istruire un comitato speciale che ponga le basi per la discussione del problemarelativo al governo della Palestina durante la seconda sessione regolare;

 

avendo istituito un ComitatoSpeciale ed averlo incaricato di analizzare tutti i problemi relativi allaPalestina e di preparare proposte per la soluzione di detti problemi, e

 

avendo ricevuto ed esaminato ilrapporto del Comitato Speciale (documento A/364)1/, che contiene varieraccomandazioni prese all’unanimità e un progetto per una divisione conunione economica approvato dalla maggioranza del Comitato Speciale,

 

ritiene che l’attualesituazione in Palestina sia tale da impedire il benessere generale e lerelazioni amichevoli tra le nazioni;

 

prende nota della dichiarazionedella Potenza mandataria che ha in progetto di completare l’evacuazione dellaPalestina entro il 1 agosto 1948;

 

raccomanda al Regno, qualePotenza mandataria in Palestina, e a tutti i Membri delle Nazioni Unite,l’adozione e l’applicazione, in riferimento al futuro governo dellaPalestina, del seguente Piano di Spartizione con Unione Economica;

 

Richiede che

 

a)    il Consiglio di Sicurezza prenda le necessarie misure previste nel pianoper la sua applicazione;

b)    il Consiglio di Sicurezza consideri, qualora le condizioni durante ilperiodo di transizione lo richiedano,  sela situazione in Palestina costituisca una minaccia per la pace. Se decide chetale minaccia esiste, e al fine di mantenere la pace e la sicurezzainternazionale, il Consiglio di Sicurezza dovrebbe appoggiare l’autorizzazionedell’Assemblea Generale e prendere le misure necessarie, in base agli articoli39 e 41 della Carta, a dare alla Commissione delle Nazioni Unite il potere diesercitare in Palestina le funzioni assegnatele in questa risoluzione;

c)    il consiglio di Sicurezza considera minaccia alla pace, violazione dellapace o atto di aggressione, in base all’articolo 39 della Carta, qualunquetentativo di alterare con la forza l’accordo previsto da questa risoluzione;

d)    Il Consiglio di Amministrazione (o Curatela n.d.t.) sia informato delleresponsabilità previste in questo progetto;

 

Chiede agli abitanti dellaPalestina di fare i passi necessari da parte loro perché questo piano diventieffettivo;

 

Si appella ai governi e aipopoli perché venga evitata qualunque azione che possa mettere a rischio oritardare l’applicazione di queste raccomandazioni, e

 

Autorizza il Segretario Generalea rimborsare  le spese di viaggio edi sussistenza dei membri della Commissione citata nella seguente Parte I,sezione B, paragrafo 1, nei modi che ritenga più opportuni considerate lecircostanze, e fornisce alla Commissione il personale necessario ad espletare lefunzioni assegnate alla Commissione stessa dall’Assemblea Genrale.

 

B 2/

 

L’Assemblea Generale

 

autorizza il Segretario Generalead attingere dal Fondo dei Capitali Operativi una somma che non superi i $2.000.000,per gli scopi indicati nell’ultimo paragrafo della risoluzione sul futrogoverno della Palestina.

 

128° riunione plenaria

29 novembre 1947

 

(In questa 128° riunione plenaria del 29 novembre 1948 l’AssembleaGenerale, in base ai termini della summenzionata risoluzione 181 A, ha elettoquali membri della Commissione delle Nazioni Unite per la Palestina i seguentipaesi: Bolivia,Danimarca, Panama e Filippine.

 

 

PANO PER LA SPARTIZIONE CON UNIONE ECONOMICA

PARTE I

Futura costituzione e governo della Palestina

 

A.   TERMINE DEL MANDATO, SPARTIZIONE E INDIPENDENZA

 

1.    Il mandato per la Palestina terminerà appena possibile e in ogni casonon più tardi del 1 agosto 1948.

Le forze armatedella Potenza mandataria saranno progressivamente ritirate dalla Palestina e ilritiro sarà completato il prima possibile e comunque non più tardi del 1agosto 1948.

2.    La Potenza mandataria avviserà la Commissione, con il maggior anticipopossibile, della sua intenzione di terminare il Mandato e di evacuare ciascunaarea.

La Potenzamandataria farà del suo meglio per fare in modo che il prima possibile e non piùtardi del 1 febbraio 1948, venga evacuata una zona all’interno dello Statoebraico, compreso un porto di mare e un hinterland adeguato per una consistenteemigrazione.

3.    Saranno costituiti  duestati, uno arabo e uno palestinese, e verrà creato un Regime InternazionaleSpeciale per la città di Gerusalemme, secondo quanto stabilito nella parte IIIdi questo piano, due mesi dopo il ritiro completo delle forze armate dellaPotenza mandataria e in ogni caso non dopo 1 ottobre 1948. I confini dello Statoarabo, dello Stato ebraico e della Città di Gerusalemme saranno descritti nelleseguenti parti II e III.

4.    Il periodo intercorrente tra l’adozione da parte dell’AssembleaGenerale della raccomandazione sulla questione della Palestina e l’effettivaindipendenza dello Stato arabo e di quello ebraico sarà un periodo ditransizione.

 

A.   AZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’INDIPENDENZA

 

1.              Verrà istituita una Commissione consistente in un rappresentante diciascuno dei cinque Stati Membri. I Membri rappresentati nella Commissione saranno eletti dall’Assemblea Generale su una base, geografica e altrimenti, il più ampia possibile.

2.              L’amministrazione della Palestina sarà progressivamente affidata,durante il ritiro delle forze armate della Potenza mandataria, alla Commissione,che agirà conformemente alle raccomandazioni dell’Assemblea Generale, sottola guida del Consiglio di Sicurezza.  La Potenza mandataria farà tutto il possibile per coordinarei piani di ritiro con i piani  dellaCommissione di prendere il controllo e di amministrare le zone che sono stateevacuate.

Nell’espletamento delle responsabilità amministrative, la Commissioneavrà l’autorità di emanare le necessarie normative e di prendere le misureche la situazione richiederà.

La Potenza mandataria non farà alcunché per prevenire, bloccare oritardare l’applicazione da parte della Commissione delle misure raccomandatedall’Assemblea Generale.

3.              Al suo arrivo in Palestina, la Commissione procederà ad applicare lemisure per la creazione delle frontiere  dello Stato Arabo, dello Stato Ebraico e della Città Santa,in base alle linee generali della raccomandazione dell’Assemblea Generalesulla spartizione della Palestina. In ogni caso, i confini descritti nella parteII saranno modificati in modo tale che le zone dove sono presenti dei villagginon saranno attraversate da confini statali, a meno che ragioni impellenti nonlo rendano necessario.

4.              La Commissione, dopo essersi consultata coni partiti democratici e lealtre organizzazioni pubbliche dello Stato Arabo e dello Stato Ebraico,selezioneranno ed instaureranno il prima possibile un Consiglio Provvisorio di Governo. Le attività del ConsiglioProvvisorio di Governo sia arabo che ebraico saranno condotte sotto lasupervisione  della Commissione.

Se entro il 1 aprile 1948 non si potrà nominare un Consiglio di Governoper entrambi gli stati, o se, qualora venisse selezionato, non potesse espletarele sue funzioni, la Commissione lo comunicherà al Consiglio di Sicurezza perchévengano messe in atto per lo Stato in questione le procedure che il Consiglio diSicurezza riterrà opportuna, ed anche al Segretario Generale che ne informerài Membri delle azioni Unite.

5.              Secondo quanto stabilito da queste raccomandazioni, durante il periodo ditransizione i Consigli di Governo Provvisori, sotto il controllo dellaCommissione, avranno piena autorità sulle zone sotto il loro controllo,compresa quella in materia di immigrazione e di regolamenti sul territorio.

6.              Il Consiglio di Governo Provvisorio di ciascuno Stato riceveràprogressivamente dalla Commissione  lapiena responsabilità  dell’amministrazionedi quello Stato  nel periodo tra iltermine del Mandato e il raggiungimento dell’indipendenza dello Stato.

7.              La Commissione  assisterà iConsigli Provvisori di entrambi gli Stati nella costituzione di organiamministrativi di governo, sia centrali che locali.

8.              Il Consiglio di Governo provvisorio di ciascuno Stato dovrà reclutaretra i residenti dello Stato, nel più breve tempo possibile, una milizia armatache consista in un numero di membri sufficienti a mantenere l’ordine interno ea prevenire scontri sulle frontiere.

Tale milizia dovrà, per scopi operativi, essere agli ordini di ufficialiarabi o ebrei residenti in quello Stato, ma il controllo politico e militaregenerale, inclusa la scelta dell’Alto Comando della milizia, sarà esercitatodalla Commissione.

9.              Il Consiglio di Governo Provvisorio di ciascuno stato dovrà, non piùtardi di due mesi dal ritiro delle forze armate della Potenza mandataria, indireelezioni  democratiche per votarel’Assemblea Costituente.

I regolamenti per le elezioni in ciascuno degli Stati saranno definiti dalConsiglio di Governo Provvisorio e approvati dalla Commissione. Gli elettoriqualificati per tali elezioni saranno persone che abbiano raggiunto ildiciottesimo anno di età e che siano: (a) cittadini palestinesi residenti nelloStato e (b)arabi ed ebrei residenti nello Stato che, sebbene non siano cittadinipalestinesi, abbiano firmato, prima di votare, un documento in cui affermano diavere l’intenzione di diventare cittadini di quello Stato.

Gli arabi e gli ebrei che risiedono nella Città di Gerusalemme che hannofirmato tale documento di intenzione di diventare cittadini gli Arabi delloStato Arabo e gli ebrei dello Stato Ebraico, devono poter votare nello StatoArabo e in quello Ebraico rispettivamente.

           Le donne possono votare ed essere elette nell’Assemblea Costituente.

Durante il periodo di transizione non sarà permesso a nessun ebreo diprendere la residenza nella zona destinata allo Stato Arabo, e a nessun arabosarà permesso di prendere la residenza nella zona destinata allo StatoEbraico., se non tramite permesso speciale della Commissione.

10.           L’Assemblea Costituente di ciascuno Stato stilerà una bozza dicostituzione democratica per il proprio stato e sceglierà un governoprovvisorio che succederà al Consiglio di Governo Provvisorio nominato dallaCommissione. Le costituzioni dei due Stati comprenderanno i capitoli 1 e 2 dellaDichiarazione fornita nella seguente sezione C e stabiliranno tra gli altricriteri per:

a)    istituire in ciascuno stato un organo legislativo eletto a suffragiouniversale e a scrutinio segreto in base ad una rappresentanza proporzionale, eun organo esecutivo responsabile davanti alla legislatura;

b)    dirimere tutte le dispute internazionali in cui lo Stato potrà trovarsicoinvolto, con mezzi pacifici in modo da non mettere a rischio la pace, lasicurezza e la giustizia internazionali;

c)    accettare gli obblighi dello Stato di non utilizzare nei rapportiinternazionali minacce o uso effettivo della forza contro l’integritàterritoriale e l’indipendenza politica di qualunque Stato, o qualunque altromezzo contrario agli scopi delle Nazioni Unite.

d)    garantire a tutti i cittadini diritti non discriminatori in materiacivile, politica, economica e religiosa e il godimento dei diritti umani e dellelibertà fondamentali, compresa la libertà di culto, lingua, parola edivulgazione, educazione riunione ed associazione;

e)    preservare la libertà di transito e di visita in Palestina e nella Cittàdi Gerusalemme per tutti i residenti e cittadini dell’altro stato,  subordinata alle considerazioni di sicurezza nazionale eprevia assicurazione che ciascuno stato controllerà la residenza entro i propriconfini.

1.              La Commissione nominerà una commissione economica preparatoria di tremembri per fare tutti gli accordi possibili mirati alla cooperazione economica,allo scopo di istituire il prima possibile l’Unione Economica e il ConsiglioEconomico Congiunto, come previsto nella seguente sezione D;

2.              Nel periodo intercorrente tra l’adozione da parte dell’AssembleaGenerale delle raccomandazioni sulla questione della Palestina e la fine delMandato,  la Potenza Mandataria inPalestina conserverà la piena responsabilità amministrativa delle zone dallequali non ha ritirato il suo esercito. La Commissione assisterà la Potenzamandataria nell’espletamento di dette funzioni. Allo stesso modo, la Potenzamandataria coopererà con la Commissione nell’esecuzione delle sue funzioni.

3.              Allo scopo di assicurare la continuità delle funzioni amministrative edi fare in modo che, dopo il ritiro dell’esercito della Potenza mandataria,l’intera amministrazione passi ai Consigli Provvisori e al Consiglio EconomicoCongiunto, rispettivamente, e sotto il controllo della Commissione, ci sarà untrasferimento progressivo, dalla Potenza mandataria alla Commissione, delleresponsabilità delle funzioni di governo compresa quella di far osservare lalegge e di mantenere l’ordine nelle zone dalle quali sono state ritirate leforze armate della Potenza mandataria.

4.              La Commissione sarà guidata nelle sue attività dalle raccomandazionidell’Assemblea Generale e dalle istruzioni che il Consiglio di Sicurezzariterrà necessario dare.

Le misureprese dalla Commissione, secondo le raccomandazioni dell’Assemblea Generale,diventeranno immediatamente effettive a meno la Commissione non abbiaprecedentemente ricevuto istruzioni contrarie dal Consiglio di Sicurezza.

LaCommissione presenterà al Consiglio di Sicurezza rapporti mensili, o piùfrequenti, se necessario, sui progressi raggiunti.

LaCommissione presenterà simultaneamente il suo rapporto finale alle prossimasessione regolare dell’Assemblea Generale e al Consiglio di Sicurezza.

 

A.   DICHIARAZIONE

 

Il governo provvisorio diciascuno Stato presenterà alle Nazioni Unite una dichiarazione. Tra gli altri,conterrà i seguenti articoli:

DisposizioniGenerali

 

Le decisioni contenute nelladichiarazione vengono riconosciute come leggi fondamentali dello Stato e nessunalegge, regolamento o azione ufficiale  dovràessere in conflitto o interferire con tali decisioni, né alcuna legge,regolamento o azione ufficiale potrà prevalere su di esse.

 

Capitolo1

 

1.    Non saranno negati i diritti esistenti riguardo ai Luoghi Santi, agli edifici e ai siti religiosi.

2.    In merito ai Luoghi Santi, sarà garantita la libertà di accesso, visitae transito, in conformità ai diritti esistenti, a tutti i cittadinidell’altro Stato e della Città di Gerusalemme, come anche agli stranieri,senza distinzione di nazionalità, nel rispetto della sicurezza nazionaledell’ordine pubblico e del decoro.

3.    Si provvederà alla conservazione dei Luoghi Santi, degli edifici e deisiti religiosi. Non verrà permesso alcun atto che ostacoli in alcun modo illoro carattere sacro. Se in qualunque momento sembrerà al Governo che uno deiLuoghi Sacri, degli edifici o dei siti religiosi abbia immediato bisogno direstauri, il Governo potrà chiedere alla comunità o alle comunità interessatedi procedere a tali restauri. Il Governo può sostenere per suo conto le spesedella comunità o delle comunità interessate se non viene preso alcunprovvedimento in tempo ragionevole.

4.    Non verrà richiesta alcuna tassa per accedere ai Luoghi Santi, agliedifici e ai siti religiosi che erano esenti da tassazioni alla data dicreazione dello Stato.

Non verrà apportato all’incidenza di tale tassa alcun cambiamento chepossa discriminare i possessori o gli occupanti dei Luoghi Sacri, degli edificie die siti religiosi, o che metta tali possessori ad occupanti in un rapportomeno favorevole all’incidenza che la suddetta tassa aveva al momentodell’adozione delle raccomandazioni dell’Assemblea Generale.

5.    Il Governatore della Città di Gerusalemme avrà il diritto dideterminare se gli articoli della Costituzione dello Stato in relazione aiLuoghi Santi, agli edifici e ai siti religiosi all’interno dei confini delloStato e in relazione ai diritti ad essi collegati, sono regolarmente applicati erispettati, e di prendere decisioni sulla base dei diritti esistenti in caso didispute che possano insorgere tra le varie comunità religiose o i vari riti diuna stessa comunità in relazione a tali luoghi, edifici e siti. Riceverà lapiena cooperazione e gli verranno attribuiti i privilegi e le immunitànecessarie all’esercizio delle sue funzioni nello Stato.

 

Capitolo2

 

Dirittireligiosi e delle Minoranze

 

1.    Sarà assicurata a tutti la libertà di coscienza e il libero eserciziodelle forme di culto, soggetti soltanto al mantenimento dell’ordine e dellamorale pubblica.

2.    Non verrà fatta discriminazione di alcun genere tra gli abitanti in basealla razza, alla religione , la lingua o il sesso.

3.    Tutte le persone che si trovano all’interno della giurisdizione delloStato avranno diritto ad essere protetti dalla legge allo stesso modo.

4.    Saranno rispettate la legge familiare e lo status personale delle varieminoranze, nonché i loro interessi religiosi, inclusi i lasciti.

5.    Tranne se richiesto da esigenze di mantenere l’ordine pubblico e ilbuon governo, non verrà presa alcuna misura per ostacolare o interferire con gli organismi religiose o gli istituti di carità di tutte le fedi, o perdiscriminare un rappresentante o un membro di quegli organi in base alla suareligione o nazionalità

6.    Lo Stato assicurerà ai propri membri un’istruzione primaria esecondaria adeguata per le minoranze ebraica e araba, rispettivamente, nellaloro lingua e secondo le loro tradizioni culturali.

Non verràostacolato né minacciato il diritto di ciascuna comunità a conservare leproprie scuole per l’istruzione dei propri membri nella propria lingua , purconformandosi ai requisiti educativi di natura generale che lo Stato imponga.

1.    Non verrà imposta alcuna restrizione sull’uso da parte di un cittadinodello Stato di qualunque lingua nelle relazioni private, nel commercio, nellareligione, sulla stampa o nelle pubblicazioni di qualunque tipo, o nelleriunioni pubbliche.

2.    Non sarà permesso alcun esproprio di terra in possesso di un arabo nelloStato ebraico (di terra in possesso di un ebreo nello Stato arabo), eccetto chea fini pubblici. In tutti i casi di esproprio verrà al proprietario, primadell’esproprio, un compenso fissato dalla Corte Suprema.

 

Capitolo3

Cittadinanza,convenzioni internazionali e obblighi finanziari

 

 

1.    Cittadinanza. I cittadinipalestinesi residenti in Palestina fuori dalla Città di Gerusalemme, come anchegli ebrei e i palestinesi che, non essendo in possesso della cittadinanzapalestinese, risiedono in Palestina fuori dalla Città di Gerusalemme, alriconoscimento dell’indipendenza, diventano cittadini dello Stato in cui sonoresidenti e godono di pieni diritti politici e civili. Le persone oltre idiciotto anni possono optare, entro un anno dalla data di riconoscimentodell’indipendenza dello Stato dove risiedono, per la cittadinanza dell’altroStato, provveduto che nessun arabo che risiede nel proposto Stato arabo avrà ildiritto di optare per la cittadinanza del proposto Stato ebraico e nessun ebreoresidente nel proposto Stato ebraico avrà il diritto di optare per lacittadinanza del proposto Stato arabo. L’esercizio di tale diritto di opzioneè valido anche per il coniuge e i figli minori di diciotto anni della personache fa la scelta.

Gli arabi residenti nella zona del proposto Stato ebraicoe gli ebrei residenti nella zona del proposto stato arabo che hanno firmatol’avviso con l’intenzione di optare per la cittadinanza dell’altro Statoavranno diritto di voto nelle elezioni per l’Assemblea Costituente delloStato, ma non in quelle dello Stato in cui risiedono.

2.    Convenzioni Internazionali. (a) Lo Stato sarà soggetto a tutti gliaccordi e le convenzioni internazionali, sia generali che particolari, cui laPalestina ha aderito. Salvo i diritti di denuncia di cui sotto, tali accordi econvenzioni saranno rispettati dallo Stato per tutto il periodo per cui sonostati ratificati.

(b) Qualunque disputa sull’applicabilità e sul persistere dellavalidità delle convenzioni e dei trattati internazionali firmati o accettatidalla Potenza mandataria a nome della Palestina, sarà discussa davanti allaCorte di Giustizia secondo gli articoli dello Statuto della Corte.

(3) Obblighi Finanziari. (a) Lo Stato rispetterà e ed adempierà atutti gli obblighi finanziari di qualunque natura assunti a nome della Palestinadalla Potenza mandataria durante l’esercizio del Mandato e riconosciuti dalloStato. Tale provvedimento comprende anche il diritto degli impiegati pubblicialla pensione, ai compensi e alle gratifiche.

(b) Questi obblighi saranno adempiuti attraverso la partecipazione alConsiglio Economico Congiunto sia in merito alle obbligazioni applicabili allaPalestina in generale, sia individualmente in merito a quelle applicabili agliStati ed equamente divisibili tra loro.

(c) Dovrebbe essere istituita una Corte per i Reclami, affiliata alConsiglio Economico Congiunto, e composta da un membro nominato dagli StatiUniti, un rappresentante del Regno Unito e un rappresentante dello Statointeressato. Qualunque disputa tra il Regno Unito e lo Stato in merito aireclami non riconosciuti da quest’ultimo dovrà essere sottoposta alla CorteSuprema.

(d) Le concessioni commerciali assegnate a qualunque parte dellaPalestra prima dell’adozione della risoluzione da parte dell’AssembleaGenerale continueranno ad essere valide secondo i loro termini, a meno che nonvengano modificati con un accordo tra il possessore della concessione e loStato.

 

Capitolo 4

Disposizioni Varie

 

1.    Le disposizioni dei capitoli 1 e 2 della dichiarazione saranno garantitedalle Nazioni Unite e non verranno modificate in alcun modo senza l’assensodell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. I membri delle Nazioni Uniteavranno il diritto di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea Generale leinfrazioni o il pericolo di infrazioni a tali disposizioni, e in base ad essil’Assemblea Generale potrà fare le raccomandazioni che ritiene necessarie.

2.    Qualunque disputa in merito all’applicazione o all’interpretazione diquesta dichiarazione sarà sottoposta, su richiesta di una delle parti, allaCorte Internazionale di Giustizia, a meno che le parti non si trovinod’accordo su un altro modo per dirimerla.

 

D. UNIONE ECONOMICA E TRANSITO

 

3.    Il Consiglio Provvisorio di Governo di ciascuno Stato sottoscriverà unimpegno in merito all’unione economica e al transito. Tale impegno verràdelineato dalla commissione di cui alla sezione B, paragrafo 1, utilizzando ilpiù possibile  il consiglio e lacooperazione delle organizzazioni e degli organi rappresentativi di ciascunoStato proposto. Il documento conterrà disposizioni per istituire un’UnioneEconomica Palestinese e si occuperà delle questioni di comune interesse. Se IConsigli Provvisori di Governo non avranno sottoscritto l’impegno entro il 1aprile 1948, l’impegno sarà reso obbligatorio dalla Commissione.

 

L’UnioneEconomica Palestinese

 

4.    Gli obiettivi dell’Unione Economica Palestinese saranno i seguenti:

 

a.     unione doganale;

b.    sistema congiunto di valuta con un solo tasso di cambio;

c.     funzionamento delle ferrovie nel comune interesse e su basi nondiscriminatorie;

d.    sviluppo economico integrato, soprattutto per quanto riguardal’irrigazione, il risanamento della terra e la conservazione del suolo;

e.     accesso per entrambi gli Stati e per la Città di Gerusalemme allerisorse idriche ed elettriche su base non discriminatoria.

5.    Verrà istituito un Consiglio Economico Congiunto che sarà formato datre rappresentanti di ciascuno dei due Stati e da tre rappresentanti stranierinominati dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite. I membristranieri rimarranno in carica per tre anni; Agiranno come individui e non comerappresentanti di uno Stato.

6.    Le funzioni del Consiglio Economico Congiunto saranno quelle diimplementare, direttamente o tramite delegazione, le misure necessarie arealizzare gli obiettivi dell’Unione Economica. Il Consiglio avrà tutti ipoteri di organizzazione e di amministrazione necessari a svolgere le propriefunzioni.

7.    Gli Stati si impegnano a mettere in atto le decisioni del ConsiglioEconomico Congiunto. Le decisioni del Consiglio verranno prese a maggioranza.

8.    Qualora uno Stato non prenda i provvedimenti necessari, il Consiglio può,con il voto di sei membri, decidere di trattenere quella parte del redditodoganale al quale lo stato in questione ha diritto in base al regolamentodell’Unione Economica. Se lo Stato persiste nel suo rifiuto di cooperare, ilConsiglio può decidere con un semplice voto di maggioranza di applicareulteriori sanzioni, compresa la revoca totale dei fondi trattenuti, in base a ciòche ritiene opportuno.

9.    In merito allo sviluppo economico, il Consiglio si assumerà il compitodi pianificare, investigare, ed incoraggiare i progetti di sviluppo congiunto,ma non si impegnerà in tali progetti senza l’assenso di entrambi gli Stati edella Città di Gerusalemme, nel caso che Gerusalemme sia direttamente coinvoltanello sviluppo del progetto.

10.   In merito al sistema congiunto di valuta, le monete circolanti nei dueStati e nella Città di Gerusalemme saranno emesse dal Consiglio EconomicoCongiunto, che sarà la sola autorità emittente e che determinerà le riservedi tale valuta.

11.   In ottemperanza a quanto stabilito nel precedente paragrafo 2 (b),ciascuno Stato potrà far funzionare una banca centrale, gestire le propriepolitiche fiscali e creditizie, le ricevute di cambio e le spese in valutastraniera, la cessione di licenze d’importazione, e potrà condurre operazionifinanziarie internazionali a proprio nome e per proprio conto. Nei primi dueanni dopo la terminazione del Mandato, il Consiglio Economico Congiunto potràprendere le misure che riterrà necessarie per far sì che –per quanto saràpossibile in base ai redditi totali in valuta straniera dei due Stati derivantidall’esportazione di beni e servizi, e fintantoché ciascuno Stato prenderàle misure necessarie a conservare le proprie risorse in valuta estera- ciascunoStato abbia a disposizione, in un periodo di dodici mesi, valuta stranierasufficiente ad assicurare l’approvvigionamento di beni e servizid’importazione da consumare nel proprio territorio equivalente ai beni e aiservizi consumati in quel territorio nel periodo di dodici mesi terminato il 31dicembre 1947.

12.   L’autorità economica non specificamente attribuita al ConsiglioEconomico Congiunto è riservata a ciascuno Stato.

13.   Ci saranno tariffe doganali comuni con completa libertà di commercio tragli Stati e tra gli Stati e la Città di Gerusalemme.

14.   Le tariffe saranno stabilite da una Commissione Tariffaria, composta darappresentanti di ciascuno Stato in egual numero e saranno sottoposteall’approvazione a maggioranza del Consiglio Economico Congiunto. In caso didisaccordo all’interno della Commissione Tariffaria, il Consiglio EconomicoCongiunto svolgerà l’arbitrato sui punti di divergenza. Nel caso che laCommissione Tariffaria non stili una lista di tariffe entro una data dadefinirsi, sarà il Consiglio Economico Congiunto a determinare le tariffe.

15.   Le seguenti voci saranno a carico dei redditi doganali e di altri redditicomuni del Consiglio Economico Congiunto:

a.     Le spese del servizio doganale e delle operazioni dei servizi congiunti;

b.    Le spese amministrative del Consiglio Economico Congiunto;

c.     Gli obblighi finanziari dell’Amministrazione della Palestinaconsistenti in:

d.              I servizi del debito pubblico insoluto;

e.               I costi dei benefici di pensionamento in corso di pagamento o dovuti infuturo, in base alle regole ed entro i limiti stabiliti nel paragrafo 3 delprecedente capitolo 3.

16.   Dopo che tali obblighi saranno adempiuti in pieno, i redditi in surplusderivanti dai servizi doganali e da altri servizi comuni saranno divisi nel modoseguente: non meno del 5% e non più del 10% alla Città di Gerusalemme; ciòche resta verrà equamente distribuito a ciascuno Stato dal Consiglio EconomicoCongiunto, con lo scopo di conservare un livello sufficiente ed adeguato diservizi governativi e sociali in ciascuno Stato; la parte di ciascuno Stato nondovrà superare di più di circa quattro milioni di sterline all’annol’ammontare del contributo dello Stato agli introiti dell’Unione Economica.La somma assegnata può essere adeguata dal Consiglio in base ai prezziprevalenti al momento dell’istituzione dell’Unione. Dopo cinque anni, iprincipi della distribuzione dei rediti congiunti potranno essere rivisti dalConsiglio Economico Congiunto su una base equa.

17.   Saranno applicate in entrambi gli Stati tutte le convenzioni e i trattatiinternazionali in materia di tariffe doganali, e i servizi di comunicazionesotto la giurisdizione del Consiglio Economico Congiunto. In tali questioni, idue Stati dovranno agire secondo quanto stabilito dal Consiglio EconomicoCongiunto con voto maggioritario.

18.   Il Consiglio Economico Congiunto farà di tutto per assicurare alleesportazioni palestinesi un accesso giusto ed equanime ai mercati mondiali.

19.   Tutte le imprese operate dal Consiglio Economico Congiunto pagherannosalari giusti su una base uniforme.

 

Libertàdi transito e di visita

 

20.   L’impegno conterrà disposizioni per il mantenimento della libertà ditransito per tutti i residenti o i cittadini di entrambi gli Stati e della Cittàdi Gerusalemme, in base a considerazioni di sicurezza, e provveduto che ciascunoStato controlli la residenza all’interno dei propri confini.

 

Terminazione,modifica e interpretazione dell’impegno

 

21.   L’impegno e qualunque trattato da esso derivante rimarranno validi perun periodo di dieci anni, e continueranno ad essere validi finché non vengapresentato da una delle parti un avviso di terminazione che diventerà validodopo due anni.

22.   Durante i primi dieci anni, l’impegno e qualunque trattato da essoderivante non può essere modificato se non con il consenso di entrambi gliStati e l’approvazione dell’Assemblea Generale.

23.   Qualunque disputa relativa all’applicazione o all’interpretazionedell’impegno e di qualunque trattato da esso derivante verrà sottoposta, surichiesta di una delle due parti, alla Corte di Giustizia Internazionale, a menoche le parti non trovino un accordo sulla maniera di dirimerla.

 

E. PATRIMONIO

 

1.    I beni mobili dell’Amministrazione della Palestina saranno suddivisiequamente tra lo Stato ebraico, quello arabo, e la Città di Gerusalemme. Lesomme dovrebbero essere stabilite dalla Commissione delle Nazioni Unite di cuialla sezione B, paragrafo 1. I beni immobili diventeranno proprietà del governodel territorio nel quale sono situati.

2.    Nel periodo intercorrente tra l’istituzione della Commissione ONU e laterminazione del Mandato, il Potere mandatario si consulterà con laCommissione, eccetto che per quanto riguarda le operazioni ordinarie, su ognimisura che ritenga possa implicare la liquidazione, l’annullamento delpatrimonio del Governo palestinese o ad esso possa essere di intralcio, quale ilsurplus di accumulo del tesoro, gli interessi sull’emissione di buonigovernativi o qualunque altro bene.

 

F. AMMISSIONE COME MEMBRO DELLE NAZIONI UNITE

 

Quando sarà raggiunta l’effettiva d’indipendenza degli Statiebraico e arabo secondo quanto stabilito in questo piano e la dichiarazione el’impegno di cui sopra saranno firmati da entrambe le parti, sarà consideratacon attenzione la domanda di entrare a far parte delle Nazioni Unite in baseall’articolo 4 della Carta delle Nazioni Unite.

 

 

PARTE II

Confini 5/

 

A. LO STATO ARABO

 

La zona dello Stato arabo nella Galilea occidentale confina a ovest conil Mediterraneo e a nord con il Libano da Ras en Natura ad un punto a nord diSaliha. Da lì il confine procede verso sud, lasciando la zona costruita diSaliha all’intero dello Stato arabo, sino a raggiungere il punto piùmeridionale del villaggio. Da lì segue la linea di confine occidentale deivillaggi di ‘Alma, Rihaniya e Taitaba, e proseguendo lungo la linea di confinesettentrionale del villaggio di Meirun per raggiungere la linea di confine delsub-distretto Acri-Safed. Segue questa linea sino a un punto ad occidente delvillaggio di Es Sammu’i e si ricollega di nuovo ad essa nel punto piùsettentrionale di Farradiya. Poi segue la linea di confine sub-distrettuale sinoalla strada principale Acri-Safed. Da qui segue il confine occidentale delvillaggio di Kafr I’nan finché non raggiunge la linea di confine delsub-distretto Tiberiade-Acri, passando ad ovest della congiunzione delle stradeAcri-Safed e Lubiya-Kafr I’nan. Dall’angolo sud-occidentale del villaggio diKafr I’nan la linea di confine segue il confine occidentale del sub-distrettodi Tiberiade sino ad un punto vicino alla linea di confine tra i villaggi diMaghar e Eilabun, creando poi un sporgenza verso ovest per includere la partedella pianura di Battuf necessaria per il bacino idrico proposto dall’AgenziaEbraica per l’irrigazione delle terre a sud e a est.

 

Il confine raggiunge di nuovo la frontiera del sub-distretto diTiberiade in un punto sulla strada Nazaret-Tiberiade a sud-est della zonacostruita di Tur’an; poi procede verso sud, seguendo all’inizio il confinedel sub-distretto e poi passando tra la Scuola Agricola Kadoorie e il monteTabor. Da qui prosegue verso ovest, lungo il parallelo 230, sino all’angolonord-orientale dei territori del villaggio di Tel Adashim. Poi continua verso lapunta nord-occidentale dei quei territori da dove prosegue verso sud e versoovest, includendo nello Stato arabo le sorgenti della riserva idrica di Nazaretnel villaggio di Yafa. Dopo aver raggiunto Ginneiger, la frontiera segue iconfini orientale, settentrionale e occidentale dei territori di questovillaggio sino all’estremità sud-occidentale, da dove procede in linea rettasino ad un punto della ferrovia Haifa-Afula sul confine tra i villaggi di Saride di El Mujeidil. Questo è il punto di intersezione.

 

Il confine sud-occidentale dell’area dello Stato Arabo della Galileada questo punto procede passando a nord lungo le frontiere orientali di Sarid eGevat sino ad un punto sul confine meridionale del villaggio di ‘Ilut, e da lìprocede verso ovest lungo la frontiera di quel villaggio sino al confine orientale di Beit Laham e da lì verso nord e nord-ovestlungo il confine occidentale del paese sino alla punta nord-orientale diWaldheim, e da lì ancora a nord-est attraverso i territori del villaggio diShafa ‘Amr sino alla punta sud-orientale di Ramat Yohanan’. Da qui prosegueverso l’angolo nord- nord-est  sinoa raggiungere un punto sulla strada Shafa ‘Amr-Haifa, a ovest del raccordo conla strada per I’Billin. Da lì procede verso nord-est sino ad un punto sullafrontiera meridionale di I’Billin situata ad ovest della stradaI’Billin-Birwa. Poi prosegue sul quella frontiera sino al punto piùoccidentale da dove svolta verso nord, prosegue attraverso il territorio delvillaggio di Tamra e si dirige verso l’angolo più nord-occidentale seguendopoi il confine occidentale di Julis sino a raggiungere la strada Acri-Safed. Poisvolta verso ovest e prosegue lungo il versante meridionale della stradaAcri-Safed sino al confine del distretto Galilea-Haifa, da cui segue il confinesino al mare.

 

Il confine del territorio collinoso della Samaria e della Giudea hainizio nella valle del Giordano ed esattamente al wadi Malih a sud est di Beisane prosegue verso ovest per congiungersi alla strada Beisan-Jerico; poi segue ilversante occidentale di quella strada in direzione nord-ovest sino alcongiungimento dei confini dei distretti di Beisan, Nablus e Jenin. Da quelpunto proseguein direzione ovest lungo il confine del sub-distretto Nablus-Jeninper una distanza di circa tre chilometri e poi svolta verso nord-ovest, passandoad est delle aree costruite dei villaggi di Jalbun e di Faqqu’a, sino alconfine dei sub-distretti di Jenin e Beisan in un punto a nord-est di Nuris. Da lì procede in direzione nord-ovest sino ad un punto a nord della zonacostruita  di Zir’n e poi indirezione ovest sino alla ferrovia Afula-Jein; da lì procede verso nord-ovestlungo la linea di confine del distretto sino al punto di intersezione sullaferrovia di Hejaz. Da lì il confine si dirige verso sud-ovest, includendol’area costruita e parte del territorio del villaggio di Ar’ara,ricongiungendosi alla linea di confine del distretto Haifa-Samaria a Wadi’Ara,e procedendo da lì verso sud-sud-ovest in linea più o meno rettilinea che siunisce al confine occidentale di Qaqun, sin a un punto ad est della lineaferroviaria sulla frontiera orientale del villaggio di Qaqun. Da qui prosegueper una certa distanza lungo la ferrovia sio ad un punto ad est rispetto allastazione ferroviaria di Tulkarm. Da lì il confine segue una linea a metà trala ferrovia e la strada Tulkarm-Qalailiya-Jaljuliya e Ras el Ein sino ad unpunto ad est della stazione di Ras el Ein, da dove prosegue per un po’ ad estdella ferrovia  sino ad un puntosulla linea ferroviaria a sud dell’incontro delle linee Haifa-Lydda e BeitCabala; da l\ì prosegue ancora in direzione sud ovest sino ad un punto ad ovestdell’area costruita di Sarafand el-Amar, da dove svolta verso sud, passando adovest dell’area costruita di Abu el Fadil sino all’angolo nord-orientale deiterritori di Berr Ya’aqov. (La linea dei confine dovrebbe essere segnata inmodo tale da permettere l’accesso diretto dello Stato arabo all’aeroporto).  Poi la linea di frontiera segue i confini ociddentale emeridionale del villaggio di Ramle sino all’angolo nord-orientale delvillaggio di El Na’ana, per poi proseguire in linea retta sino al punto piùmeridionale di El Barriya, lungo il confine orientale di quel villaggio e ilconfine meridionale del villaggio di ‘Innaba.

Poi volta in direzione nord per seguire il versante meridionale dellastrada Jaffa-Gerusalemme sino a El Qubab, da dove da dove segue la strada sinoal confine di Abu Shusha. Prosegue lungo i confini oerientali di Abu Shusha,Seidunn e Hulda sino al punto più meridionale di Hulda, poi prosegue in linearetta verso ovest sino all’angolo nord-orientale di Umm Kalkha,e da lìprosegue lungo i confini settentrionali di Umm Kalkha e di Qazaza e i confinisettentrionali di Mukhezin sino alla linea di frontiera del distretto di Gaza;da lì attraversa i territori dei villaggi di EL Mismiya, El Kabira e Yasur sinoal munto meridionale dell’intersezione, che si trova a metà strada tra lewree costruite di Yasur e di Batani Sharqi.

 

Dal punto meridionale di intersezione il confine si dirige versonord-ovest tra i villaggi di Gan Yavne e Barqa sino al mare, in un punto a metàstrada tra Nabi Yunis e Minat el Oila, e verso nord-est sino a un punto ad ovestdi Qastina, da dove fa una svolta in direzione sud-ovest, passando ad est dellearee costruite di Es Sawafir e Ibdis. Dall’angolo sud-orientale del villaggiodi Ibdis, procede verso un punto a sud-ovest dell’area costruita di Beit‘Affa, incrociando la strada Hebron-El Majdal proprio ad ovesta dell’areacostruita di Iraq Suweidan. Da lì procede verso sud lungo il confineoccidentale di El Faluja sino al confine del sub-distretto di Beersheba. Poiattraversa le terre tribali di Arab el Jubarat sino ad un punto sul confine trai sub-distretti di Beersheeba e Hebron a nord di Kh. Khuweilifa, da dove procedein direzione sud-ovest sino a un punto sulla strada principale Beersheba-Gaza,due chilometri a nord-ovest della città. Poi fa una svolta verso sud-est perraggiungere il wadi Sab’ in un punto situato ad un chilometro ad ovest dellacittà. Da lì svolta verso nord-est procede lungo il wadi Sab sino alla stradaBeersheba-Hebron per un chilometro, da lì svolta verso est e giunge in lineadiretta a Kh. Kuseifa per unirsi al confine del sub-distretto Beersheba-Hebron.Pi segue il confine Beersheba-Hebron in direzione est sino ad un punto a nord diRas Ez Zuweira, da cui si discosta solo per attraversare la l’incavo tra imeridiani 150 e 160.

 

A circa cinque chilometri a nord-est di Ras Ez Zuweira svolta versonord, escludendo dallo Stato arabo una striscia lungo al costa del Mar Morto nonpiù profonda di sette chilometri che arriva a Ein Geddi, e da lì prosegue indirezione est sino a raggiungere la frontiera Transgiordana del Mar Morto.

 

Il confine settentrionale della sezione araba delle pianure costierepassa tra Minat el Qila e Nabi Yunis, attraversando le aree costruite di GanYavne e Barqa sino al punto di intersezione. Da lì prosegue verso sud-ovest,attraverso i territori di Batani Sharqi, lungo il confine orienatale deiterritori di Beit Daras e attraverso i territori di Julis, lasciandosi a ovestle aree costruite di Batani Sharqi e di Julis, sino all’angolonord-occidentale dei territori di Beit Tima. Da lì passa a est di El Jiyaattraverso i territori del villaggio di El Barbara lungo i confini orientali deivillaggi di Beit Jirja, Deir Suneid e Dimra. Dall’angolo sud-orientale diDimra, il confine attraversa i territori di Beit Hanun, lasciandosi a est iterritori ebraici di Nir-Am. Dall’angolo sud-orientale di Beit Hanun la lineacontinua verso sud-ovest sino ad un punto a sud del 100° parallelo, poi svoltaverso sud-ovest per due chilometri, e svolta di nuovo verso sud-ovest percontinuare in linea quasi retta sino all’angolo nord-occidentale dei territoridel villaggio di Kirbet Ikhza’a. Da lì segue la linea di confine del suddettovillaggio sino al punto più meridionale. Poi prende una direzione meridionalelungo il 90° meridiano  sino allacongiunzione con il 70° parallelo. Poi svolta verso sud-est sino a Kh. elRuheiba e procede verso sud sino ad un punto noto come El Baha, oltre il qualeattraversa la strada Beersheba-El ‘Auja sino a ovest di Kh. el Mushrifa. Da lìraggiunge il wadi El Zaiyatin proprio ad ovest di El Subeita. Da lì svolta indirezione nord-est e poi sud est, seguendo il wadi, e passa ad est di ‘Abdaper raggiungere il wadi Nafkh. Poi fa una gobba verso sud-ovest lungo il wadiNafkh, il wadi Ajrim e il wadi Lassan, sino al punto in cui il wadi Lassanattraversa la frontiera egiziana.

 

L’area dell’enclave araba di Jaffa consiste della parte della cittàdi Jaffa situata as ovest del quartiere ebraico che si trova a sud di Tel Aviv,ad ovest del prolungamento di Herzl Street sino alla sua congiunzione con lastrada Jaffa-Gerusalemme, a sud ovest della sezione della stradaJaffa-Gerusalemme che passa a sud est di quella congiunzione, a ovest deiterritori di Miqvè Israel, sino ad un punto a nord-est della zona del consigliolocale di Holon, a nord della linea che unisce l’angolo nord-occidentale diHolon all’angolo nord-orientale della zona del consiglio locale di Bat Yam ela zona nord della zona del consiglio locale di Bat Yam. La questione delquartiere di Karton verrà decisa dalla Commissione per i Confini, prendendo inconsiderazione, tra le altre cose, l’opportunità di includere nello Statoebraico il minor numero possibile di abitanti arabi e il maggior numeropossibile di abitanti ebrei.

 

B.   LO STATO EBRAICO

 

Il settorenord-orientale dello Stato ebraico (Galilea Orientale) è limitato a nord e aovest dalla frontiera libanese e a ovest dalle frontiere della Siria e dellaTransgiordania. Include tutto il Bacino Hula, il lago di Tiberiade, tutto ilsub-distretto di Beisan e la linea di confine si estende sino alla cima deimonti Gilboa e al wadi Malih. Da lì lo Stato ebraico si estende a nord-ovest,seguendo il confine descritto per lo Stato arabo.

 

La sezioneebraica della pianura costiera si estende da un punto situato tra Minat et Qilae Nabi Yunis nel sub-distretto di Gaza e comprende le città di Haifa eTel-Aviv, lasciando Jaffa come enclave dello Stato arabo. La frontiera orientaledello Stato ebraico segue il confine descritto per lo stato arabo.

 

La zona diBeersheba comprende tutto il sub-distretto di Beersheba, compreso il Negev e laparte orientale del sub-distretto di Gaza, ma esclude le città di Beersheba ele zone descritte per lo Stato arabo. Include anche la striscia di terra lungoil Mar Morto che si estende dalla linea di confine del sub-distrettoBeersheba-Hebron  sino a Ein Geddi,come descritto per lo Stato arabo.

 

 

C.   LA CITTA’ DI GERUSALEMME

 

I confinidella Città di Gerusalemme sono descritti nelle raccomandazioni riguardanti laCittà di Gerusalemme (vedi Parte III, sezione B)

 

PARTEIII

Cittàdi Gerusalemme

 

 

A.   REGIME SPECIALE

 

 

La Città diGerusalemme verrà istituita come corpusseparatum sotto regime internazionale speciale e sarà amministrata dalleNazioni Unite. Il Consiglio di Amministrazione svolgerà le mansioni di Autoritàamministratrice a nome delle Nazioni Unite.

 

B.   CONFINI DELLA CITTA’

 

La Città diGerusalemme comprenderà l’attuale municipalità di Gerusalemme più ivillaggi e le cittadine circostanti, la più orientale dei quali sarà Abu Dis;la più meridionale Betlemme; la più occidentale Ein Karim (compresa anchel’area costruita di Motsa); e la più settentrionale Shu’fat, come indicatonella bozza di mappa qui inclusa (annex B).

 

 

 

C.   STATUTO DELLA CITTA’

 

Il Consigliodi Amministrazione dovrà elaborare ed approvare, entro cinque mesidall’approvazione del presente piano, uno Statuto dettagliato della Città checonterrà, tra le altre cose, la sostanza dei decreti seguenti:

 

1. Meccanismodi governo: obiettivi speciali. L’Autorità Amministratrice,nell’ottemperare ai suoi obblighi amministrativi, dovrà perseguire i seguentiobiettivi speciali:

a)    Proteggere e preservare i particolarissimi interessi religiosi espirituali situati nella città delle tre grandi religione monoteistiche delmondo, cristiani, ebrei e musulmani; a questo scopo, assicurerà che regnino aGerusalemme l’ordine e la pace, soprattutto la pace religiosa;

b)    Per promuovere la cooperazione tra tutti gli abitanti della città, nelproprio interesse come anche per incoraggiare ed appoggiare lo sviluppo pacificodelle reciproche relazioni tra i due popoli palestinesi in tutta la Terra Santa;per promuovere la sicurezza, il benessere e qualunque misura costruttiva per losviluppo dei residenti, avendo particolare riguardo per le speciali circostanzee gli speciali costumi dei vari popoli e delle varie comunità;

2.Governatoree staff amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione nominerà unGovernatore della Città di Gerusalemme che ne sarà il responsabile. IlGovernatore sarà scelto in base a qualifiche speciali e a prescindere dallanazionalità. Comunque, non dovrà essere cittadino di nessuno dei due Statipresenti in Palestina.

Il Governatore rappresenterà le Nazioni Unite nella Città ed eserciteràa loro nome tutti i poteri amministrativi, compresa la condotta negli affariesteri. Sarà assistito da uno staff amministrativo i cui membri avranno lostatus di funzionari internazionali, secondo quanto inteso nell’articolo 100della Carta e che, quando possibile, saranno scelti tra i residenti della Cittàe del resto della Palestina su base non discriminatoria. Il Governatoresottometterà un piano dettagliato per l’organizzazione e l’amministrazionedella Città al Consiglio di Amministrazione, che lo approverà.

 

3.    Autonomia locale.

a)    Le attuali unità autonome locali presenti nel territorio della Città(villaggi, cittadine e municipalità) godranno di ampi poteri di governo edamministrazione locale.

b)    il Governatore studierà e presenterà all’analisi e alla decisione delConsiglio d’Amministrazione un piano per la creazione di due unità specialiconsistenti nella parte araba e in quella ebraica della nuova Gerusalemme.

 

4.    Misure di sicurezza.

a)    La Città di Gerusalemme sarà smilitarizzata; ne verrà dichiarata epreservata la neutralità e non sarà permessa all’interno dei suoi confinialcuna formazione, esercizio o attività paramilitare.

b)    Se ‘amministrazione della Città verrà seriamente ostacolata a causadella npn cooperazione o dell’interferenza di uno o più settori dellapopolazione, il Governatore avrà l’autorità di prendere le misure necessariea reinstaurare il funzionamento amministrativo.

c)    per il mantenimento della legge interna e soprattutto per la protezionedei Luoghi Santi, nonché degli edifici e dei siti religiosi, il Governatoreorganizzerà una forza speciale di polizia di adeguata entità, i cui membrisaranno reclutati fuori dalla Palestina. Il Governatore avrà il poterestabilire le risorse di budget necessarie al mantenimento della forza.

 

5.    Organizzazione legislativa. UnConsiglio Legislativo, eletto dai residenti adulti della Città, a prescinderedalla nazionalità e in base a suffragio universale e segreto e arappresentazione proporzionale, avrà potere di legiferare e di stabilire letasse. Comunque, nessuna misura legislativa dovrà essere in conflitto ointerferire con i provvedimenti contenuti nello Statuto della Città, né alcunalegge, regolamento o azione ufficiale avrà prevalenza su di essi. Lo Statutogarantirà al Governatore il diritto di porre il veto su leggi inconsistenti coni provvedimenti suddetti. Gli darà anche il potere di promulgare ordinanzetemporanee nel caso che il consiglio non adotti in tempo una legge ritenutaessenziale al normale funzionamento dell’amministrazione.

6.    Amministrazione della giustizia.Lo Statuto prevederà l’istituzione di un sistema giudiziario indipendente,compresa una corte d’appello, a cui tutti gli abitanti della Città diGerusalemme saranno soggetti.

7.    Unione economica e regime economico.La Città di Gerusalemme sarà inclusa nell’Unione Economica della Palestina esarà soggetta a tutti gli accordi dell’associazione e a qualunque trattato daessa sottoscritto, nonché alle decisioni del Consiglio Economico Congiunto. Ilquartier generale del Consiglio Economico sarà entro il territorio della Città.

Lo Statuto conterrà a un regolamento per le questioni economiche chenon rientrino nel regine dell’Unione Economica, sulla base del paritrattamento e della non discriminazione per tutti i membri delle Nazioni Unite edei loro cittadini.

 

8.    Libertà di transito e visita;controllo dei residenti. In base a considerazioni di sicurezza e dibenessere economico, secondo quanto stabilito dal Governatore sotto la direzionedel Consiglio d’Amministrazione, verranno garantite a tutti i residenti ocittadini dello Stato arabo e dello Stato ebraico, libertà d’entrata e diresidenza all’interno dei confini della Città. L’immigrazione e laresidenza all’interno della Città di cittadini di altri Stati verrannocontrollate dal Governatore su indicazioni del Consiglio d’Amministrazione.

 

9.    Relazioni con lo Stato arabo e conlo Stato ebraico. Saranno accreditati presso il governatore rappresentantidegli stati arabo ed ebraico e saranno incaricati della protezione degliinteressi del loro Stato e dei loro cittadini in relazione all’amministrazioneinternazionale della città.

 

10.   Lingue ufficiali. L’arabo el’ebraico saranno le lingue ufficiali della Città. Ciò non precluderàl’adozione di una o più lingue di lavoro, secondo quanto sembrerà opportuno.

 

11.   Cittadinanza. Tutti i residentidiventeranno ipso facto cittadini della Città di Gerusalemme a meno che nonoptino per la cittadinanza dello Stato di cui sono stati cittadini o, se arabi oebrei, o abbiano presentato indicazione dell’intenzione di diventare cittadinidello Stato Arabo ed Ebraico rispettivamente, secondo quanto stabilito nellaparte I, sezione B, paragrafo 9, di questo piano.

 

Il Consigliod’Amministrazione prenderà gli accordi necessari per garantire protezioneconsolare ai cittadini della Città fuori dal suo territorio.

 

12.   Libertà dei cittadini.

a)    Sarà garantito agli abitanti della Città, soggetti soltanto airequisiti di ordine pubblico e morale, il godimento dei diritti umani e dellelibertà fondamentali, comprese la libertà di religione e di culto, dicoscienza, di lingua, di educazione, di parola e di stampa, di assemblea ed’associazione, e di petizione.

b)    Non verrà fatta alcuna discriminazione tra gli abitanti in base allarazza, alla religione, la lingua o il sesso.

c)    Tutte le persone all’interno della Città saranno egualmente protettedalla legge..

d)    saranno rispettate le leggi familiari, lo status personale delle variepersone e comunità e i loro interessi religiosi, incluse le donazioni.

e)    Tranne per motivi di ordine pubblico e di buon governo, non verrà presaalcuna misura che interferisca con le attività di organi religiosi o diistituti di carità di tutte le fedi, o per discriminare un rappresentate o unmembro di quegli organi  in basealla loro religione o nazionalità.

f)     La Città assicurerà un’istruzione primaria e secondaria adeguata allecomunità araba ed ebraica, nella loro lingua e secondo le loro tradizioniculturali.

Non verranno negati i diritti di ciascuna comunità a mantenere scuoleproprie per l’istruzione dei propri membri nella propria lingua, garantendoallo stesso tempo i requisiti educativi di natura generale che la Città puòstabilire. Gli istituti per l’istruzione stranieri continueranno le proprieattività sulla base dei diritti già esistenti.

g)    Non sarà imposta alcuna restrizione sul libero uso da parte degliabitanti della Città di alcuna lingua nelle relazioni private, nel commercio,nella religione, sulla stampa e su pubblicazioni di qualunque genere, o durantele riunioni pubbliche.

 

13.   Luoghi Santi.

a)    Non saranno negati né contrastati i diritti già esistenti in relazioneai Luoghi Santi, e agli e ai siti religiosi.

b)    Saranno assicurati il libero accesso ai Luoghi Santi, agli edifici e aisiti religiosi, nonché il libero esercizio del culto, in conformità con idiritti esistenti e soggetti ai requisiti di pubblico decoro e ordine.

c)    I Luoghi Sacri, e gli edifici o i siti religiosi, saranno preservati. Nonverrà permesso alcun atto che possa in alcun modo contrastarne il caratteresacro. Se in qualunque momento sembrerà al Governatore che un particolare LuogoSanto, edificio o sito religioso abbia bisogno di urgenti restauri, ilGovernatore potrà chiedere alle comunità interessate di provvedere airestauri. Il Governatore potrà effettuarli per suo conto ma a spese dellecomunità interessate nel caso non venga intrapresa alcuna azione in un temporagionevole.

d)    Non verranno richieste tasse in relazione a Luoghi Santi e edifici o sitireligiosi che erano esenti da tassazione prima della creazione della Città. Nonverrà apportato alcun cambiamento a tali tasse che possa creare discriminazionetra i possessori o gli occupanti di Luoghi Santi e di edifici o siti religiosi,o che metterebbe tali possessori od occupanti in una posizione meno favorevolein relazione all’incidenza generale della tassa che esisteva al momentodell’adozione delle raccomandazioni dell’Assemblea.

 

14.   Poteri speciali del Governatorerispetto ai Luoghi Santi e agli edifici o siti religiosi nella Città e nelresto della Palestina.

a)    la protezione dei Luoghi Santi, e degli edifici o siti religiosi, situatinella Città sarà compito speciale del Governatore.

b)    In relazione a quei luoghi, edifici e siti in Palestina ma al di fuoridella Città, il Governatore determinerà, in base ai poteri conferitigli dalleCostituzioni di entrambi gli Stati, se i provvedimenti delle Costituzioni delloStato arabo e dello Stato ebraico in merito e i diritti religiosi ad essi collegati sono adeguatamente applicati erispettati.

c)    Il Governatore avrà anche il potere di prendere decisioni in base aidiritti esistenti in caso di dispute che possano nascere tra le diverse comunitàreligiose o tra i riti di una comunità religiosa in merito ai Luoghi Santi, eagli edifici o ai siti religiosi in qualunque zona della Palestina.

 

In talecompito il Governatore potrà essere assistito da un consiglio consultivo dirappresentanti delle diverse denominazioni in veste di consiglieri speciali.

 

 

D.   DURATA DEL REGIME SPECIALE

 

 

Lo Statutoelaborato dal Consiglio d’Amministrazione sui suddetti principi avràdecorrenza dal 1 ottobre 1948 e rimarrà valido in prima istanza per un periododi dieci anni, a meno che il Consiglio d’Amministrazione non ritenganecessario procedere alla riesamina di questi provvedimenti in una dataantecedente. Alla fine del suddetto periodo di dieci anni, il piano verràsottoposto ad una riesamina da parte del Consiglio alla luce dell’esperienzaacquisita. I residenti della Città saranno quindi liberi di esprimere per mezzodi un referendum i loro desideri in merito ad una possibile modifica del regimedella Città.

 

PARTEIV

 

CAPITOLAZIONI

 

Gli Stati icui cittadini hanno goduto in passato in Palestina dei privilegi e delle immunitàdegli stranieri, compresi i benefici della giurisdizione e della protezioneconsolare, come precedentemente goduti per capitolazione o costume nell’ImperoOttomano, sono invitati a rinunciare ad ogni diritto loro spettante in attesache tali diritti e immunità vengano ristabiliti negli Stati arabo ed ebraicoqui proposti, e nella Città di Gerusalemme.

 

 

 

 

NOTE

 

1/ VedereDocumenti ufficiali della seconda sessione dell’Assemblea Generale, n. 11,volumi I-IV.

 

2/Questa risoluzione è stata adottata senza riferimento al Comitato.

 

3/ Lastipula seguente verrà aggiunta alla dichiarazione concernente lo Statoebraico: “Nello Stato ebraico saranno concesse facilitazioni ai cittadini dilingua araba per l’uso della loro sia oralmente che per iscritto, lingua nellalegislazione, davanti alle Corti e nell’amministrazione.

 

4/Nella dichiarazione concernente lo Stato arabo, le parole “da un arabo nelloStato ebraico” dovrebbero essere sostituite con le parole “da un ebreo nelloStato arabo”.

 

5/ Lelinee di confine descritte nella Parte II sono descritte nell’Annex A. Lamappa usata nel tracciare e descrivere questo confine è “Palestina1:250000” pubblicata dalla Survey of Palestine 1946.

 

 Annex A

Piano di Spartizione con Unione Economica
(map reissued in 1956)


Annex B

CITTA' DI GERUSALEMME
CONFINI PROPOSTI
DAL COMITATO AD HOC
SULLA QUESTIONE PALESTINESE

Map No. 104 (b) United Nations UN Presentation 600 (b)
November 1947