CONVENZIONI DELLA LEGA DEGLI STATI ARABI


Carta araba dei diritti dell’uomo


Adottata il 15 settembre 1994 con Risoluzione n. 5437 dal Consiglio della Lega degli Stati Arabi (Lega Araba). Non entrata in vigore.

 

 

Preambolo


Premessa la fede della Nazione Araba nella Dignità dell’uomo, sin da quando Allah l’ha onorata facendone la culla delle religioni ed il luogo d’origine della civiltà che hanno affermato il diritto dell’uomo ad una vita degna, fondata sulla libertà, la giustizia e la pace;
Considerando la sua volontà di realizzare i principi eterni di fratellanza ed eguaglianza tra gli esseri umani, stabiliti dalla sharia islamica e dalle altre religioni celesti;
Premessa la sua fierezza per i valori e i principi umani consolidati attraverso la sua lunga storia e che hanno avuto un grande ruolo nell’espandere i centri del sapere tra Oriente ed Occidente, facendone la meta delle genti della terra e di coloro che ricercano la conoscenza, la cultura e la saggezza;
Considerando che il mondo arabo non ha mai cessato di lanciare appelli da una sua estremità all’altra per preservare la propria ideologia, credendo nella sua unità, lottando per la sua libertà, difendendo il diritto delle nazioni all’auto determinazione ed alla salvaguardia delle proprie ricchezze nella fede della sovranità della legge, e perché, nel godimento da parte dell’uomo della libertà e della giustizia e dell’eguaglianza di possibilità si misura l’autenticità di qualsiasi società;
Ribadendo il suo rifiuto del razzismo e del sionismo, che costituiscono entrambi una violazione dei diritti umani ed una minaccia alla pace mondiale;
Ricordando la stretta relazione tra diritti umani e pace mondiale;
Riaffermando i principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, delle disposizioni dei due Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economico-sociali e culturali e della Dichiarazione del Cairo sui diritti dell’uomo nell’Islam;
Riconoscendo tutto quanto precede, hanno concordato quanto segue:

Capitolo primo

Articolo 1
Tutti i popoli hanno diritto all’autodeterminazione ed al controllo delle proprie ricchezze e risorse naturali. In base a tale diritto spetta loro di decidere liberamente il sistema della loro identità politica e perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale;
Il razzismo, il sionismo, l’occupazione e la dominazione straniera costituiscono altrettante limitazioni alla dignità umana ed un impedimento basilare all’esercizio dei diritti fondamentali dei popoli. E’ doveroso condannare tali pratiche ed oprare per eliminarle.

Capitolo secondo

Articolo 2
Tutti gli Stati-parte della presente Carta si impegnano a garantire ad ogni persona che si trovi sul loro territorio e sia sottoposta alla loro giurisdizione il godimento di tutti i diritti e libertà stabiliti in questa Carta senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra condizione e senza discriminazione alcuna tra uomini e donne.

Articolo 3
Nessuno può stabilire limitazioni o deroghe ai diritti umani fondamentali stabiliti o già in vigore in qualsiasi Stato-parte di questa Carta in applicazioni di leggi convenzioni o consuetudini, con il pretesto che la carta non li riconosca o li riconosca in grado minore.
Nessuno Stato-parte di questa carta può derogare alle libertà fondamentali ivi indicate e di cui godono i cittadini di un altro Stato con il pretesto che tale Stato riconosca tali libertà in grado minore.

Articolo 4
Non può essere ammessa alcuna restrizione ai diritti e alle libertà garantiti dalla presente Carta se non nei casi previsti dalla legge e ritenuti necessari per la salvaguardia della sicurezza e dell’economia nazionali, dell’ordine pubblico e della sanità pubblica, nonché dei valori morali e dei diritti e libertà altrui.
In caso di pericolo pubblico che minacci l’esistenza stessa della Nazione, ogni Stato-parte può adottare per il solo stretto periodo di tempo necessario a far fronte con esattezza alle esigenze della situazione, provvedimenti in deroga agli obblighi derivanti dalla presente Carta.
In nessun caso, tali limitazioni e deroghe potranno riguardare i diritti e le garanzie relative al divieto di tortura e di trattamento degradante, di rientro in patria, di asilo politico, di essere giudicati, di non essere giudicati due volte per la stessa azione e per crimini non previsti dalla legge o subire punizioni non legali.

Articolo 5
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. La legge protegge tali diritti.

Articolo 6
Non vi possono essere diritti o sanzioni se non in base ad un testo di legge, né alcuna sanzione può essere inflitta per atti connessi anteriormente alla pubblicazione di detto testo. L’imputato beneficierà della legge sopravvenuta se a lui più favorevole.

Articolo 7
Ogni imputato è innocente fintantoché la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata in un processo che gli assicuri tutte le garanzie necessarie alla sua difesa.

Articolo 8
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona; non potrà essere arrestato, detenuto o fermato senza motivazione legale e comunque dovrà essere deferito all’autorità giudiziaria senza ritardo.

Articolo 9
Tutte le persone sono eguali davanti alla giustizia. Lo Stato garantisce il diritto di ricorrervi a ogni persona sul proprio territorio.

Articolo 10
La pena di morte non è ammessa per i delitti di estrema gravità. Ogni condannato a morte ha diritto di chiedere la grazia o la riduzione della pena.

Articolo 11
In nessun caso è ammessa la pena di morte per crimini di carattere politico.

Articolo 12
La sentenza di morte non può essere eseguita sui minori di anni diciotto, su una donna in stato di gravidanza fino al parto o su una donna che allatta se non siano trascorsi due anni dalla data del concepimento.

Articolo 13
Gli Stati-parte della presente Carta proteggono tutti gli individui che si trovano sul loro territorio dalla tortura fisica o morale, nonché dai trattamenti crudeli disumani o degradanti la dignità e adottano misure efficaci per impedirli. Mettere in atto tali pratiche o concorrervi costituisce crimine ed è punito come tale.
Nessun individuo sarà oggetto di esperimenti medici o scientifici senza il suo libero consenso.

Articolo 14
Nessun individuo può essere imprigionato perché incapace di assolvere un debito o di adempiere a qualsiasi altra obbligazione civile.

Articolo 15
Ogni condannato ad una pena privativa della libertà deve essere trattato umanamente.

Articolo 16
Nessuno può essere giudicato due volte per lo stesso delitto. Ogni persona oggetto di tale misura può ricorrere contro la sua legittimità e fare istanza di scarcerazione. Ogni persona vittima di un arresto o di una detenzione illegale ha diritto ad un indennizzo.

Articolo 17
La sfera della vita privata è inviolabile. Qualsiasi attentato equivale a un crimine. Tale diritto comprende la protezione dei particolarismi della famiglia, l’inviolabilità del domicilio, la segretezza della corrispondenza e di tutti gli altri mezzi di comunicazione privati.

Articolo 18
La personalità giuridica è inerente a ciascun individuo.

Articolo 19
Ogni individuo residente nel territorio di uno Stato ha la libertà di circolare e di fissare la sua residenza in qualsiasi parte di detto territorio, nei limiti della legge.

Articolo 20
Ogni individuo residente nel territorio di uno Stato ha la libertà di circolare e di fissare la sua residenza in qualsiasi parte di detto territorio, nei limiti della legge.

Articolo 21
Non si può impedire al cittadino, in maniera arbitraria o illegale, di lasciare qualsiasi paese arabo, incluso il proprio, né vietargli di risiedere in una determinata località o obbligarlo a risiedere in una qualsiasi località del suo paese.

Articolo 22
Non si può esiliare il cittadino del proprio paese, né impedirgli di farvi ritorno.

Articolo 23
Ogni cittadino ha diritto di chiedere asilo politico in un altro paese per sfuggire a persecuzioni. Non può godere di tale diritto chi sia perseguito per un crimine di diritto comune. I rifugiati politici non possono essere estradati.

Articolo 24
Non si può far decadere in maniera arbitraria alcuno dalla sua cittadinanza originaria; né si può, senza motivazione giuridica, negare a un cittadino il diritto di acquisirne un’altra.

Articolo 25
Il diritto di proprietà privata è garantito ad ogni cittadino. In alcun caso è lecito spogliarlo dei suoi beni, in tutto o in parte, in maniera arbitraria o illegale.

Articolo 26
E’ garantita la libertà di credo, pensiero e di opinione a ogni persona.

Articolo 27
Ogni persona di qualsiasi religione ha diritto di praticare il suo culto religioso, ha inoltre diritto di esprimere le proprie opinioni con la parola, la pratica o l’insegnamento senza pregiudizio dei diritti degli altri. Non possono essere poste restrizioni all’esercizio della libertà di credo, di pensiero e di opinione se non per legge.

Articolo 28
I cittadini hanno diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. Nessuna restrizione può essere posta all’esercizio di tali libertà se non per motivi di sicurezza nazionale, di ordine pubblico o al fine di proteggere i diritti e la libertà altrui.

Articolo 29
Lo Stato garantisce il diritto di costituire sindacati ed il diritto di sciopero, nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 30
Lo Stato garantisce ad ogni cittadino il diritto ad un lavoro che gli assicuri un livello di vita tale da soddisfare i suoi bisogni fondamentali. Gli garantisce inoltre il diritto ad una generale previdenza sociale.

Articolo 31
La libertà di scelta di un lavoro è garantita. Il lavoro coattivo è vietato. Non si considera lavoro forzato obbligare un individuo ad effettuare un lavoro in esecuzione di una sentenza giudiziaria.

Articolo 32
Lo Stato garantisce ai cittadini la parità di possibilità nel lavoro, un giusto salario e l’eguaglianza di retribuzione per lavori di eguale valore.

Articolo 33
Ogni cittadino ha diritto di accedere, nel proprio paese, ai pubblici impieghi.

Articolo 34
La lotta contro l’analfabetismo è un impegno doveroso. L’istruzione è un diritto di tutti i cittadino. Almeno l’insegnamento elementare deve essere obbligatorio e gratuito, e quello secondario ed universitario facilmente accessibile a tutti.

Articolo 35
I cittadini hanno diritto di vivere in un’atmosfera intellettuale e culturale che si senta fiera del nazionalismo arabo, che consideri sacri i diritti umani, che rigetti la discriminazione razziale e religiosa e ogni altro tipo di discriminazione e che sostenga la cooperazione internazionale e la causa della pace mondiale.

Articolo 36
Ogni persona ha diritto a partecipare alla vita culturale, a godere delle opere letterarie ed artistiche e ad aver garantire le possibilità di sviluppare le proprie facoltà artistiche, intellettuali e creative.

Articolo 37
Le minoranze non possono essere private del diritto di godere della propria vita culturale e di seguire gli insegnamenti della propria religione.

Articolo 38
La famiglia è l’unità fondamentale della società e gode della sua protezione:
Lo Stato garantisce alla famiglia, alla maternità, all’infanzia ed alla vecchiaia una tutela privilegiata ed una particolare protezione.

Articolo 39
La gioventù ha diritto che le siano concesse ampie possibilità di sviluppo fisico e intellettuale.

Capitolo terzo

Articolo 40
Gli Stati membri del Consiglio della Lega, e parti della presente carta, eleggono, a scrutinio segreto, un Comitato di esperti di diritti dell’uomo.
Il Comitato è composto da sette membri scelti tra i candidati degli Stati parte della presente Carta. La prima elezione del Comitato si terrà sei mesi dopo l’entrata in vigore della Carta. Nel Comitato non vi può essere più di un membro dello stesso Stato.
Il Segretario Generale invita gli Stati membri a presentare i propri candidati due mesi prima della data delle elezioni.
I candidati possono possedere un’affermata esperienza e capacità nel settore di attività del Comitato; essi svolgono le loro funzioni a titolo individuale e con assoluta imparzialità e coscienza.
I membri del comitato sono eletti per tre anni. Tre membri del Comitato, i cui nominativi sono sorteggiati, sono rieleggibili per una sola volta. Per quanto possibile si terrà in considerazione il principio della rotazione.
Il Comitato elegge il suo Presidente e stabilisce il suo regolamento interno, specificando l’organizzazione dei suoi lavori.
Il Comitato si riunisce nella sede del Segretariato Generale della Lega, su convocazione del Segretario Generale. Se la necessità dei lavori lo richiede, il Comitato può riunirsi, con l’approvazione del Segretario Generale, in un altro paese arabo.

Articolo 41
Gli Stati-parte della presente Carta presenteranno al Comitato di esperti di diritti dell’uomo dei rapporti come qui appresso indicati:
un rapporto preliminare entro un anno dall’entrata in vigore della Carta:
dei rapporti periodici ogni tre anni
dei rapporti integrati dalle risposte degli Stati alle interrogazioni del Comitato.
Il Comitato esaminerà i rapporti degli Stati-parte della presente Carta conformemente a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo.
Il Comitato presenterà alla Commissione Permanente per i diritti dell’uomo della Lega Araba un suo rapporto comprensivo delle opinioni e osservazioni degli Stati.

Capitolo quarto

Articolo 42
Dopo l’approvazione della presente Carta da parte del Consiglio della Lega, il Segretario Generale della Lega degli Stati Arabi la propone agli Stati membri per la firma e la ratifica o per l’adesione.
La presente Carta entra in vigore dopo due mesi dal deposito del settimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretariato Generale della Lega degli Stati Arabi.

Articolo 43
Una volta entrata in vigore, la presente Carta sarà effettiva per ciascuno Stato due mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica o di adesione presso il Segretariato Generale. Il Segretariato Generale informa gli Stati membri dell’avvenuto deposito dello strumento di ratifica o di adesione.


Fonte: Cepadu - Archivio Pace e Diritti Umani