Dichiarazione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Intolleranza e di Discriminazione Fondate sulla Religione o sul Credo


Proclamata dalla risoluzione dell'Assemblea Generale 36/55 del 25 Novembre 1981


Articolo 1

  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo diritto include la libertà di professare una religione o qualunque altro credo di propria scelta, nonché la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, sia a livello individuale che in comune con altri, sia in pubblico che in privato, per mezzo del culto e dell'osservanza di riti, della pratica e dell'insegnamento.

  2. Nessun individuo sarà soggetto a coercizioni di sorta che pregiudichino la sua libertà di professare una religione o un credo di propria scelta.

  3. La libertà di professare la propria religione o il proprio credo potrà essere soggetta alle sole limitazioni prescritte dalla legge e che risultino necessarie alla tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica o della morale o delle libertà e dei diritti fondamentali altrui.

Articolo 2

  1. Nessun individuo può essere soggetto a discriminazioni di sorta da parte di uno Stato, un’istituzione, di un gruppo o di un qualsiasi individuo sulla base della propria religione o del proprio credo.

  2. Ai fini della presente Dichiarazione, l'espressione "intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo" sta a significare ogni forma di distinzione, di esclusione, di restrizione o di preferenza basate sulla religione o il credo, avente per scopo o per effetto la soppressione la limitazione del riconoscimento, del godimento o dell'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di eguaglianza.

Articolo 3

Articolo 4

  1. Tutti gli Stati dovranno adottare misure efficaci per prevenire ed eliminare qualsiasi discriminazione fondata sulla religione o il credo, nel riconoscimento, nell'esercizio e nel godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutti i campi della vita civile, economica, politica, sociale e culturale.

  2. Tutti gli Stati si sforzeranno di adottare misure legislative o di revocare, all'occorrenza, quelle che sono in vigore, al fine di proibire ogni forma di discriminazione, di questo tipo, e di adottare ogni misura appropriata per combattere l'intolleranza fondata sulla religione o il credo.

Articolo 5

  1. I genitori o, all'occorrenza, i tutori legali di un fanciullo hanno il diritto di organizzare la vita in seno alla famiglia in conformità alla propria religione o al loro credo e tenuto conto dell'educazione morale secondo cui ritengono che il fanciullo debba essere allevato.

  2. Ogni fanciullo dovrà godere del diritto di ricevere un'educazione in materia di religione o di credo secondo i desideri dei genitori o, all'occorrenza, dei suoi tutori legali, e non dovrà essere costretto a ricevere un'educazione religiosa contraria ai desideri dei suoi genitori e dei suoi tutori legali, sulla base del principio ispirativo dell'interesse del fanciullo.

  3. Il fanciullo dovrà essere protetto contro ogni forma di discriminazione fondata sulla religione o il credo. Egli dovrà essere allevato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia tra i popoli, di pace e di fraternità universale, di rispetto della religione o del credo altrui e nella piena consapevolezza che la sua energia ed i suoi talenti debbono essere dedicati al servizio dei propri simili.

  4. Qualora un fanciullo non si trovi né sotto la tutela dei genitori, né sotto quella di tutori legali, i desideri espressi da questi ultimi, o qualunque testimonianza raccolta sui loro desideri in materia di religione o di credo, saranno tenuti in debita considerazione, sulla base del principio ispirativo dell'interesse del fanciullo.

  5. Le pratiche di una religione o di un credo in cui è allevato un fanciullo non devono recare danno alla sua salute fisica o mentale e al suo completo sviluppo, tenuto conto del paragrafo 3 dell’articolo 1 della presente Dichiarazione.

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8



Fonte: Centro di Informazione delle Nazioni Unite (UNIC)