Dichiarazione sulla Razza e sul Pregiudizio Razziale

 

Adottata e proclamata dalla Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura riunita per la sua ventesima sessione, il 27 Novembre 1978

  

Articolo 1

  1. Tutti gli esseri umani appartengono alla stessa specie e provengono dallo stesso ceppo. Essi nascono uguali in dignità e diritti e fanno tutti parte integrante dell'umanità.

  2. Tutti gli individui e tutti i gruppi hanno diritto di essere diversi, di ritenersi e di essere accertati come tali. Nondimeno la diversità delle forme di vita e il diritto alla differenza non possono in alcun caso costituire un pretesto per i pregiudizi razziali, non possono legittimare, né in linea di diritto né di fatto, qualsiasi comportamento discriminatorio né servire da presupposto alla politica dell'apartheid, che costituisce la forma estrema del razzismo.

  3. L'identità di origine non può condizionare la facoltà degli esseri umani di vivere diversamente, così come non lo possono le differenze basate sulla diversità delle culture, dell'ambiente e della storia, né può ledere il diritto di mantenere la propria identità culturale.

  4. Tutti i popoli del mondo sono dotati delle stesse facoltà che permettono loro di raggiungere la pienezza dello sviluppo intellettuale, tecnico, sociale, economico, culturale e politico.

  5. Le differenze tra le realizzazioni dei diversi popoli sono determinate da fattori geografici, storici, politici, economici, sociali e culturali. Queste diversità non possono, in alcun modo, costituire un pretesto per una qualsivoglia gerarchizzazione delle nazioni e dei popoli.

Articolo 2

  1. Ogni teoria che, sostenendo la superiorità o l'inferiorità intrinseca di gruppi razziali etnici, assegna agli uni il diritto di dominare o eliminare gli altri, presunti inferiori, o che fonda criteri di valore su una differenza razziale, non ha alcun fondamento scientifico ed è contraria ai principi morali ed etici dell'umanità.

  2. Rientrano nel concetto di razzismo le ideologie razziste, i comportamenti basati sui pregiudizi razziali, i comportamenti discriminatori, le disposizioni strutturali e le prassi istituzionalizzate che determinano la disuguaglianza razziale, come l'idea fallace che le relazioni discriminatorie tra gruppi sono moralmente e scientificamente giustificabili; esso si esprime in disposizioni legislative o regolamenti e in prassi discriminatorie, ed anche in credenze e comportamenti antisociali; esso intralcia lo sviluppo delle sue vittime, perverte coloro che agiscono con criteri razziali; crea divisioni all'interno delle nazioni, costituisce un ostacolo per la cooperazione internazionale e crea tensioni politiche tra i popoli; esso è contrario ai principi fondamentali del diritto internazionale e, di conseguenza, turba gravemente la pace e la sicurezza internazionali.

  3. Il pregiudizio razziale, legato storicamente a ineguaglianze di potere, che si rafforzano in ragione delle differenze economiche e sociali tra gli individui e i gruppi umani, e che tende ancor oggi a giustificare tali ineguaglianze, è totalmente ingiustificato.

Articolo 3

Articolo 4

  1. Ogni intralcio al libero e pieno sviluppo degli esseri umani e alla libera comunicazione tra di essi, basato su considerazioni razziali o etniche, è contrario al principio di uguaglianza in dignità e diritti; esso è inammissibile.

  2. Una delle violazioni più gravi di questo principio è costituita dall'apartheid che, come il genocidio, è un crimine contro l'umanità che turba gravemente la pace e la sicurezza internazionale.

  3. Altre politiche e prassi di segregazione e discriminazione razziali costituiscono crimini contro la coscienza e la dignità dell'umanità e possono condurre a tensioni politiche e turbare gravemente la pace e la sicurezza internazionali.

Articolo 5

  1. La cultura, opera di tutti gli uomini e patrimonio comune dell'umanità, e l'educazione, nel senso più largo, offrono agli uomini e alle donne mezzi sempre più efficaci di adattamento, che permettono loro non solo di affermare che essi nascono uguali in dignità e in diritti, ma anche di riconoscere che essi devono rispettare il diritto di tutti i gruppi umani all'identità culturale e allo sviluppo della propria vita culturale nell'ambito nazionale e internazionale, poiché spetta ad ogni gruppo di decidere liberamente se mantenere e, eventualmente, adattare o arricchire valori che esso considera essenziali alla propria identità.

  2. Lo Stato, in conformità ai suoi principi e procedure costituzionali, come tutte le autorità competenti e tutto il personale insegnante hanno la responsabilità di preoccuparsi che le risorse nel settore dell'educazione di tutti i paesi siano utilizzate per combattere il razzismo, specialmente facendo in modo che i programmi e i libri di testo contengano nozioni scientifiche ed etiche sull'unità e la diversità umane e non facciano distinzioni offensive nei riguardi di un popolo, assicurando la formazione del personale insegnante a questo scopo, mettendo le risorse del sistema scolastico a disposizione di tutti i gruppi della popolazione senza restrizione né discriminazione razziale e adottando disposizioni atte a sopperire alle limitazioni di cui soffrono alcuni gruppi razziali o etnici per quanto riguarda il livello di educazione e il livello di vita e ad evitare in particolare che questi comportamenti vengano trasmessi ai fanciulli.

  3. I grandi mezzi di informazione e coloro che lì controllano o li gestiscono, come ogni gruppo organizzato in seno alle comunità nazionali, sono chiamati - tenendo nel dovuto conto i principi formulati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e specialmente il principio della libertà di espressione - a promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra gli individui ed i gruppi umani, ed a contribuire ad eliminare il razzismo, la discriminazione razziale cd i pregiudizi razziali, evitando in particolare di presentare in maniera stereotipa. parziale, unilaterale o capziosa individui e differenti gruppi umani. La comunicazione tra gruppi razziali ed etnici deve avere un carattere di reciprocità che dia la possibilità di esprimersi e di comprendersi pienamente nella massima libertà. I grandi mezzi di informazione dovrebbero dunque aprirsi alle idee degli individui e dei gruppi che favoriscono questa comunicazione.

Articolo 6

  1. Lo Stato assume delle responsabilità primordiali nell'esigere l'applicazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in piena uguaglianza per dignità e diritto, da tutti gli individui e da tutti i gruppi umani.

  2. Nell'ambito delle sue competenze e in conformità alle sue norme costituzionali, lo Stato dovrebbe adottare tutte le disposizioni appropriate, comprese quelle legislative, specialmente nei settori dell'educazione, della cultura e dell'informazione per prevenire, interdire ed eliminare il razzismo, la propaganda razziale, la segregazione razziale e l'apartheid e incoraggiare la diffusione delle conoscenze e dei risultati delle ricerche scientifiche, naturali e sociali sulle cause e la prevenzione dei pregiudizi razziali e dei comportamenti razzisti, tenendo nel dovuto conto i principi formulati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

  3. Poiché la legislazione che vieta la discriminazione razziale potrebbe risultare insufficiente, spetta ugualmente allo Stato integrarla con un apparato amministrativo che svolga sistematicamente inchieste sui casi di discriminazione razziale, con un esauriente insieme di norme giuridiche contro gli atti di discriminazione razziale, con importanti programmi educativi e di ricerca per la lotta contro i pregiudizi razziali e la discriminazione razziale, con programmi di norme positive di ordine politico, sociale, educativo e culturale idonei a promuovere un vero rispetto reciproco tra i gruppi umani. Quando le circostanze lo richiedano devono essere effettuati programmi speciali per promuovere il miglioramento della situazione dei gruppi in condizione di svantaggio: se si tratta di unità gruppi nazionali, essi devono partecipare al processo decisionale della comunità.

Articolo 7

Articolo 8

  1. Poiché l’individuo ha il diritto, sul piano nazionale ed internazionale, ad un ordine economico, sociale, culturale e giuridico che gli garantisca la possibilità di esplicare le sue capacità in piena uguaglianza di diritti e di possibilità, esso ha di conseguenza i doveri corrispondenti verso i suoi simili, verso la società nella quale vive e verso la comunità internazionale. Egli ha dunque il dovere di promuovere l’armonia dei popoli, di lottare contro il razzismo ed i pregiudizi razziali e di contribuire con tutti i mezzi di cui dispone all’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.

  2. Gli esperti di scienze esatte e naturali, di scienze sociali e di studi culturali, così come le organizzazioni e associazioni scientifiche, sono chiamati ad intraprendere ricerche obiettive su basi largamente interdisciplinari nel campo dei pregiudizi, comportamenti e prassi razziali e tutti gli Stati devono incoraggiarli.

  3. Spetta, in particolare, a questi esperti fare in modo che, con tutti i mezzi a loro disposizione, i loro lavori non vengano presentati in maniera ingannevole e di aiutare il pubblico a comprenderne gli insegnamenti.

Articolo 9

  1. Il principio dell'uguaglianza in dignità e in diritti di tutti gli esseri umani e di tutti i popoli, quale che sia la loro razza, il loro colore e la loro origine, è generalmente accettato e riconosciuto dal diritto internazionale. Di conseguenza ogni forma di discriminazione razziale applicata dallo Stato costituisce una violazione del diritto internazionale che comporta la sua responsabilità internazionale.

  2. Devono essere adottate disposizioni speciali per assicurare la uguaglianza in dignità e diritti degli individui e dei gruppi umani dovunque ciò sia necessario, evitando che esse abbiano un carattere che potrebbe sembrare discriminatorio sul piano razziale.Per questo motivo è opportuno richiamare l'attenzione particolarmente sui gruppi razziali o etnici socialmente o economicamente svantaggiati per assicurare loro, in piena uguaglianza e senza discriminazioni né restrizioni, la protezione delle leggi e dei regolamenti, così come i vantaggi delle provvidenze sociali in vigore specialmente per quanto riguarda l'alloggio, il lavoro, la salute; è inoltre doveroso rispettare l'autenticità della loro cultura e dei loro valori e facilitare, in particolare attraverso l'educazione, la loro promozione sociale e professionale.

  3. I gruppi di popolazione di origine straniera, specialmente i lavoratori emigrati e le loro famiglie, che contribuiscono allo sviluppo del paese che li accoglie, dovranno beneficiare di disposizioni idonee ad assicurare loro la sicurezza e il rispetto della loro dignità e dei loro valori culturali ed a facilitare l'adattamento al nuovo ambiente e la promozione professionale, in modo che essi possano in seguito reinserirsi nel loro paese di origine e contribuire al suo sviluppo; si dovrebbe inoltre dare la possibilità ai loro figli di ricevere un insegnamento nella loro lingua materna.

  4. Gli squilibri esistenti nelle relazioni economiche internazionali contribuiscono ad esacerbare il razzismo ed i pregiudizi razziali; di conseguenza tutti gli Stati dovrebbero fare quanto è possibile per contribuire a ristrutturare l'economia internazionale sulla base di una maggiore equità.

Articolo 10