Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione Razziale


Proclamata dalla risoluzione dell'Assemblea Generale 1904 (XVIII) del 20 Novembre 1963




L 'Assemblea Generale,

Articolo 1

Articolo 2

  1. Nessuno Stato, istituzione, gruppo od individuo praticherà discriminazioni di qualsivoglia genere, in materia di diritti dell'uomo e di libertà fondamentali, nei confronti di persone, gruppi di persone o istituzioni per ragioni di razza, colore od origine etnica.

  2. Nessuno Stato incoraggerà, sosterrà o presterà il suo appoggio attraverso l'azione della polizia o altrimenti, ad alcuna discriminazione basata sulla razza, il colore o l'origine etnica che sia praticata da qualsivoglia gruppo, istituzione o individuo.

  3. Concrete misure di carattere speciale dovranno essere prese nelle circostanze opportune per assicurare lo sviluppo adeguato o la tutela di individui appartenenti a determinati gruppi razziali, allo scopo di assicurare il pieno godimento da parte ditali individui dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Queste misure non dovranno in alcuna circostanza avere come conseguenza il mantenimento di diritti ineguali o separati per differenti gruppi razziali.

Articolo 3

  1. Sforzi particolari saranno fatti per prevenire la discriminazione basata sulla razza, sul colore o sull'origine etnica, specialmente in materia di diritti civili, acquisizione della cittadinanza d'istruzione, di religione, di impiego, d'occupazione e di abitazione.

  2. Tutti avranno accesso in condizioni di uguaglianza a qualunque luogo o servizio pubblico, senza distinzione di razza, colore od origine etnica.

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

  1. Ognuno ha diritto all'uguaglianza davanti alla legge e a giustizia senza discriminazioni secondo la legge. Ognuno, senza distinzioni di razza, colore od origine etnica, ha diritto alla sicurezza personale e alla protezione da parte dello Stato contro la violenza, o le sevizie corporali, inflitte sia da funzionari governativi sia da qualunque individuo, gruppo o istituzione.

  2. Ognuno deve avere una effettiva possibilità di ricorso e di tutela davanti ai tribunali nazionali indipendenti, che abbiano competenza in materia, contro ogni discriminazione che egli abbia a soffrire, per ragioni di razza, colore od origine etnica, riguardo ai suoi diritti e libertà fondamentali.

Articolo 8

Articolo 9

  1. Qualunque propaganda ed organizzazione che si basi su idee o teorie di superiorità di una razza o gruppo di persone di stesso colore o di stessa origine etnica al fine di giustificare o promuovere la discriminazione razziale in qualsivoglia forma sarà severamente condannata.

  2. L'incitamento alla violenza o gli atti di violenza compiuti sia da individui che da organizzazioni contro qualsiasi razza o gruppo di persone di un altro colore od origine etnica saranno considerati come un offesa contro la società e verranno puniti secondo la legge.

  3. Per dare applicazione agli scopi e ai principi della presente Dichiarazione, tutti gli Stati dovranno adottare immediatamente provvedimenti positivi, compresi provvedimenti di carattere legislativo e di altro genere, al fine di perseguire e, se del caso, mettere fuori legge organizzazioni che incoraggino le discriminazioni razziali o incitino ad esse, o che incitino all'uso della violenza o la impieghino per scopi di discriminazione in base alla razza, al colore o all'origine etnica.

Articolo 10

Articolo 11



Fonte: Centro di Informazione delle Nazioni Unite (UNIC)