Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo
Adottato dalla risoluzione dell'Assemblea Generale 41/128 del 4 Dicembre 1986
Tenuto conto dei fini e dei principi dello Statuto delle Nazioni Unite relativi alla realizzazione della cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di ordine economico, sociale, culturale e umanitario e nella promozione e nell'incoraggiamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione;
Consapevole del fatto che lo sviluppo costituisce un processo globale, economico, sociale, culturale e politico, mirante a migliorare incessantemente il benessere dell'insieme della popolazione e di tutti gli individui, sulla base della loro partecipazione attiva, libera e significativa allo sviluppo, all'equa compartecipazione e ai benefici che ne derivano;
Considerato che, in conformità alle disposizioni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale ed internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati nella suddetta Dichiarazione possano essere pienamente realizzati;
Rcordate le disposizioni del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici ,
Ricordati inoltre gli accordi, le convenzioni, le risoluzioni, le raccomandazioni e gli altri strumenti pertinenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle agenzie specializzate concernenti lo sviluppo integrale dell'essere umano ed il progresso e lo sviluppo di tutti i popoli in campo economico e sociale, inclusi gli strumenti concernenti la decolonizzazione, la prevenzione della discriminazione, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e l'accresciuta promozione delle relazioni amichevoli e della cooperazione tra gli Stati in conformità allo Statuto;
Ricordato il diritto dei popoli all'autodeterminazione, in virtù del quale hanno il diritto di determinare liberamente il proprio status politico e di garantire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale,
Ricordato ugualmente il diritto dei popoli ad esercitare, previa riserva delle disposizioni pertinenti dei due Patti Internazionali relativi ai Diritti Umani, la loro piena ed integrale sovranità sulle proprie ricchezze e risorse naturali;
Consapevole dell'obbligo che lo Statuto impone agli Stati di promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, d'opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza. di nascita o di altra condizione;
Considerato che l'eliminazione delle violazioni massicce e flagranti dei diritti fondamentali dei popoli e degli individui sperimentare in situazioni quali quelle derivanti dal colonialismo, dal neocolonialismo, dall'apartheid, dal razzismo e dalla discriminazione razziale in ogni loro forma, dal dominio e dall'occupazione straniera, dall'aggressione e dalle minacce contro la sovranità nazionale, l'unità nazionale e l'integrità territoriale, nonché dalle minacce di guerra, contribuirebbe a creare condizioni propizie allo sviluppo per larga pane dell'umanità;
Preoccupata a causa dei gravi ostacoli che sussistono allo sviluppo, nonché alla completa realizzazione dell'essere umano e dei popoli, ostacoli dovuti in particolare al diniego dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, e tenuto conto del fatto che tutti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali sono indivisibili ed interdipendenti e che, per promuovere lo sviluppo, occorrerebbe accordare pari ed urgente attenzione all'attuazione, alla promozione e alla protezione dei diritti civili politici, economici, sociali e culturali e che di conseguenza la promozione, il rispetto ed il godimento di taluni diritti dell'uomo e libertà fondamentali non possono giustificare il diniego di altri diritti umani e libertà fondamentali;
Considerato che la pace e la sicurezza internazionali sono elementi essenziali per la realizzazione del diritto allo sviluppo;
Riaffermato che esiste una stretta relazione tra il disarmo e lo sviluppo, che progressi nel campo del disarmo contribuirebbero in misura considerevole al conseguimento di progressi nel campo dello sviluppo e che le risorse sprigionate grazie a misure di disarmo dovrebbero essere destinate allo sviluppo economico e sociale e al benessere di tutti i popoli, in particolare quelli dei paesi emergenti;
Considerato che l'essere umano è il soggetto centrale del processo di sviluppo e che pertanto egli dovrebbe essere considerato il principale protagonista e beneficiano di questo processo da parte di ogni politica di sviluppo;
Considerato che la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo dei popoli e degli individui costituisce responsabilità primaria degli Stati;
Consapevole che gli sforzi dispiegati a livello internazionale per promuovere e tutelare i diritti dell'uomo dovrebbero accompagnarsi a sforzi tesi ad instaurare un nuovo ordine economico internazionale;
Riaffermato che il diritto allo sviluppo costituisce un diritto inalienabile dell'uomo e che l'uguaglianza di opportunità in materia di sviluppo costituisce una prerogativa sia dei paesi che degli individui che li compongono;
Proclama la seguente Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo:
Articolo 1
- Il diritto allo sviluppo è un diritto inalienabile dell'uomo in virtù del quale ogni persona umana e tutti i popoli hanno il diritto di partecipare e di contribuire ad uno sviluppo economico, sociale, culturale e politico, in cui tutti i diritti dell'uomo e tutte le libertà fondamentali possano venire pienamente realizzati, e beneficiare di tale sviluppo.
- Il diritto dell'uomo allo sviluppo presuppone altresì la piena realizzazione del diritto dei popoli all’autodeterminazione, che comprende, previa riserva delle disposizioni pertinenti dei due Patti Internazionali relativi ai Diritti Umani, l'esercizio del loro diritto inalienabile alla piena sovranità su ogni loro ricchezza e risorsa naturale.
Articolo 2
- L'essere umano è il soggetto centrale dello sviluppo e deve essere pertanto il protagonista attivo ed il beneficiano del diritto allo sviluppo.
- Tutti gli esseri umani hanno la responsabilità dello sviluppo su piano individuale e collettivo e, tenuto conto delle esigenze del pieno rispetto dei loro diritti dell'uomo e delle loro libertà fondamentali nonché dei loro doveri nei confronti della comunità, che è la sola a poter garantire l'integrale e libero processo di autorealizzazione dell'essere umano e che deve pertanto promuovere e proteggere un ordine politico, sociale ed economico, atto a favorire lo sviluppo.
- Gli Stati hanno il diritto ed il dovere di formulare politiche adeguate di sviluppo nazionale aventi per obiettivo il costante miglioramento del benessere dell'insieme della popolazione e di tutti gli individui, fondati sulla loro partecipazione attiva, libera ed utile allo sviluppo e all'equa ripartizione dei benefici che ne conseguono.
Articolo 3
- Gli Stati hanno la responsabilità primaria di creare le condizioni nazionali ed internazionali, atte a promuovere la realizzazione del diritto allo sviluppo.
- La realizzazione del diritto allo sviluppo presuppone il pieno rispetto dei principi del diritto internazionale riguardanti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli stati in conformità allo Statuto delle Nazioni Unite.
- Gli Stati hanno il dovere di collaborare gli uni con gli altri per garantire lo sviluppo ed eliminare gli ostacoli allo sviluppo. Gli Stati debbono esercitare i loro diritti ed assolvere i loro doveri in modo da promuovere un nuovo ordine economico internazionale fondato sull'uguaglianza sovrana, l'interdipendenza, l'interesse comune e la cooperazione tra tutti gli Stati ed incoraggiare il rispetto ed il godimento dei diritti dell'uomo.
Articolo 4
- Gli Stati hanno il dovere di adottare, separatamente e congiuntamente, misure per formulare politiche internazionali di sviluppo allo scopo di promuovere la piena realizzazione del diritto allo sviluppo.
- È indispensabile un'azione sostenuta per garantire un più rapido sviluppo dei paesi emergenti. Ad integrazione degli sforzi compiuti dai paesi emergenti, è essenziale garantire un'assistenza internazionale che offra a questi paesi i mezzi per promuovere uno sviluppo globale.
Articolo 5
Gli Stati adotteranno misure decisive per eliminare le violazioni massicce e flagranti dei diritti fondamentali dei popoli e degli esseri umani sperimentate nel contesto di situazioni quali quelle derivanti dall’apartheid, da ogni forma di razzismo e di discriminazione razziale, dal colonialismo, dal dominio e dall'occupazione straniera e da minacce contro la sovranità nazionale, l'unità nazionale e l'integrità territoriale, dalla minaccia di guerra nonché dal rifiuto di riconoscere il diritto fondamentale dei popoli all'autodeterminazione.
Articolo 6
- Tutti gli Stati devono collaborare al fine di promuovere, di incoraggiare e di rafforzare i rispetto universale ed effettivo di tutti i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione.
- Tutti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali sono indivisibili ed interdipendenti; occorrerebbe accordare pari ed urgente attenzione all'attuazione, alla promozione e alla protezione dei diritti civili politici, economici, sociali e culturali.
- Gli Stati debbono prendere misure per eliminare gli ostacoli allo sviluppo derivanti dal non rispetto dei diritti civili e politici, nonché dei diritti economici, sociali e culturali.
Articolo 7
Tutti gli Stati debbono promuovere l'instaurazione, il mantenimento ed il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali e debbono, a tal fine, fare tutto il possibile per realizzare il disarmo generale e completo sotto un efficace controllo internazionale e per far sì che le risorse sprigionate a seguito di concrete misure di disarmo siano impiegate a fini di sviluppo, in particolare dei paesi emergenti.
Articolo 8
- Gli Stati debbono adottare, su piano nazionale, tutte le misure necessarie alla realizzazione del diritto allo sviluppo e si impegnano in particolare a garantire l'uguaglianza di opportunità per tutti nell'accesso alle risorse di base, all'istruzione, ai servizi sanitari, all'alimentazione, all'alloggio, all'impiego e ad un'equa ripartizione del reddito. Misure efficaci devono venire adottate per garantire un'attiva partecipazione delle donne al processo di sviluppo. Occorre procedere ad appropriato riforme economiche e sociali per eliminare tutte le ingiustizie sociali.
- Gli Stati debbono incoraggiare in tutti i campi la partecipazione popolare che costituisce un fattore importante dello sviluppo e della piena realizzazione dei diritti dell'uomo.
Articolo 9
- Tutti gli aspetti del diritto allo sviluppo enunciati nella presente Dichiarazione sono indivisibili ed interdipendenti e ciascuno di essi deve essere considerato in un contesto unitario.
- Nessuna disposizione della presente dichiarazione può essere interpretata in un'accezione che risulti contraria ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite o che implichi che uno Stato, un gruppo o un individuo abbia il diritto di dedicarsi ad un'attività o compiere un atto che abbia per scopo la violazione dei diritti enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nei Patti Internazionali relativi ai Diritti Umani.
Articolo 10
Debbono venire adottate misure per garantire l'esercizio integrale ed un progressivo rafforzamento del diritto allo sviluppo, ivi inclusa la formulazione, l'adozione e l'attuazione di misure politiche, legislativo e di altra natura su piano nazionale ed internazionale.
Fonte: Centro d'Informazione delle Nazioni Unite (UNIC)