Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo


Adottato dalla risoluzione dell'Assemblea Generale 41/128 del 4 Dicembre 1986


Articolo 1

  1. Il diritto allo sviluppo è un diritto inalienabile dell'uomo in virtù del quale ogni persona umana e tutti i popoli hanno il diritto di partecipare e di contribuire ad uno sviluppo economico, sociale, culturale e politico, in cui tutti i diritti dell'uomo e tutte le libertà fondamentali possano venire pienamente realizzati, e beneficiare di tale sviluppo.

  2. Il diritto dell'uomo allo sviluppo presuppone altresì la piena realizzazione del diritto dei popoli all’autodeterminazione, che comprende, previa riserva delle disposizioni pertinenti dei due Patti Internazionali relativi ai Diritti Umani, l'esercizio del loro diritto inalienabile alla piena sovranità su ogni loro ricchezza e risorsa naturale.

Articolo 2

  1. L'essere umano è il soggetto centrale dello sviluppo e deve essere pertanto il protagonista attivo ed il beneficiano del diritto allo sviluppo.

  2. Tutti gli esseri umani hanno la responsabilità dello sviluppo su piano individuale e collettivo e, tenuto conto delle esigenze del pieno rispetto dei loro diritti dell'uomo e delle loro libertà fondamentali nonché dei loro doveri nei confronti della comunità, che è la sola a poter garantire l'integrale e libero processo di autorealizzazione dell'essere umano e che deve pertanto promuovere e proteggere un ordine politico, sociale ed economico, atto a favorire lo sviluppo.

  3. Gli Stati hanno il diritto ed il dovere di formulare politiche adeguate di sviluppo nazionale aventi per obiettivo il costante miglioramento del benessere dell'insieme della popolazione e di tutti gli individui, fondati sulla loro partecipazione attiva, libera ed utile allo sviluppo e all'equa ripartizione dei benefici che ne conseguono.

Articolo 3

  1. Gli Stati hanno la responsabilità primaria di creare le condizioni nazionali ed internazionali, atte a promuovere la realizzazione del diritto allo sviluppo.

  2. La realizzazione del diritto allo sviluppo presuppone il pieno rispetto dei principi del diritto internazionale riguardanti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli stati in conformità allo Statuto delle Nazioni Unite.

  3. Gli Stati hanno il dovere di collaborare gli uni con gli altri per garantire lo sviluppo ed eliminare gli ostacoli allo sviluppo. Gli Stati debbono esercitare i loro diritti ed assolvere i loro doveri in modo da promuovere un nuovo ordine economico internazionale fondato sull'uguaglianza sovrana, l'interdipendenza, l'interesse comune e la cooperazione tra tutti gli Stati ed incoraggiare il rispetto ed il godimento dei diritti dell'uomo.

Articolo 4

  1. Gli Stati hanno il dovere di adottare, separatamente e congiuntamente, misure per formulare politiche internazionali di sviluppo allo scopo di promuovere la piena realizzazione del diritto allo sviluppo.

  2. È indispensabile un'azione sostenuta per garantire un più rapido sviluppo dei paesi emergenti. Ad integrazione degli sforzi compiuti dai paesi emergenti, è essenziale garantire un'assistenza internazionale che offra a questi paesi i mezzi per promuovere uno sviluppo globale.

Articolo 5

Articolo 6

  1. Tutti gli Stati devono collaborare al fine di promuovere, di incoraggiare e di rafforzare i rispetto universale ed effettivo di tutti i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione.

  2. Tutti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali sono indivisibili ed interdipendenti; occorrerebbe accordare pari ed urgente attenzione all'attuazione, alla promozione e alla protezione dei diritti civili politici, economici, sociali e culturali.

  3. Gli Stati debbono prendere misure per eliminare gli ostacoli allo sviluppo derivanti dal non rispetto dei diritti civili e politici, nonché dei diritti economici, sociali e culturali.

Articolo 7

Articolo 8

  1. Gli Stati debbono adottare, su piano nazionale, tutte le misure necessarie alla realizzazione del diritto allo sviluppo e si impegnano in particolare a garantire l'uguaglianza di opportunità per tutti nell'accesso alle risorse di base, all'istruzione, ai servizi sanitari, all'alimentazione, all'alloggio, all'impiego e ad un'equa ripartizione del reddito. Misure efficaci devono venire adottate per garantire un'attiva partecipazione delle donne al processo di sviluppo. Occorre procedere ad appropriato riforme economiche e sociali per eliminare tutte le ingiustizie sociali.

  2. Gli Stati debbono incoraggiare in tutti i campi la partecipazione popolare che costituisce un fattore importante dello sviluppo e della piena realizzazione dei diritti dell'uomo.

Articolo 9

  1. Tutti gli aspetti del diritto allo sviluppo enunciati nella presente Dichiarazione sono indivisibili ed interdipendenti e ciascuno di essi deve essere considerato in un contesto unitario.

  2. Nessuna disposizione della presente dichiarazione può essere interpretata in un'accezione che risulti contraria ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite o che implichi che uno Stato, un gruppo o un individuo abbia il diritto di dedicarsi ad un'attività o compiere un atto che abbia per scopo la violazione dei diritti enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nei Patti Internazionali relativi ai Diritti Umani.

Articolo 10



Fonte: Centro d'Informazione delle Nazioni Unite (UNIC)