Secondo Protocollo Facoltativo Relativo al PattoInternazionale sui Diritti Civili e Politici, per l'abolizione della pena dimorte


Adottato e proclamato dalla risoluzione 44/128 dell'AssembleaGenerale del 15 dicembre 1989




Gli Stati Parti al presente Protocollo:

Article 1

  1. Nessuna persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato parte al presente Protocollo sarà giustiziata.

  2. Ciascuno Stato Parte adotterà tutti i provvedimenti necessari per abolire la pena di morte nell'ambito della sua giurisdizione.

Article 2

  1. Non è ammessa alcuna riserva al presente Protocollo, salvo la riserva formulata all'atto della ratifica o dell'adesione e che prevede l'applicazione della pena di morte in tempo di guerra a seguito di una condanna per un delitto di natura militare di gravità estrema commesso in tempo di guerra.

  2. Lo Stato Parte che formula tale riserva comunicherà al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite all'atto della ratifica o dell'adesione, le disposizioni pertinenti della sua legislazione interna che si applicano in tempo di guerra.

  3. Lo Stato Parte che ha formulato tale riserva notificherà al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il proclama o l'abolizione dello stato di guerra sul suo territorio.

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

  1. Le disposizioni del presente Protocollo si applicano come disposizioni addizionali del Patto.

  2. Senza pregiudizio della possibilità di formulare la riserva prevista all'art. 2 del presente Protocollo il diritto garantito al paragrafo 1 dell'articolo primo del presente Protocollo non può essere oggetto di nessuna delle deroghe di cui all'art. 4 del Patto.

Article 7

  1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che ha firmato il Patto.

  2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica di ogni Stato che ha ratificato il Patto o che vi ha aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

  3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che ha ratificato il Patto o che vi ha aderito.

  4. L'adesione avverrà con il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

  5. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito del deposito di ciascun strumento di ratifica o di adesione.

Article 8

  1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.

  2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, tale Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Article 9

Article 10

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informeràtutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'art. 48 del Patto:

Article 11

  1. Il presente Protocollo i cui testi in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

  2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati di cui all'art. 48 del Patto.


Fonte: Archivio Pace Diritti Umani; www.cepadu.unipd.it,e-mail: cesdup@cdu.cepadu.unipd.it