Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membridella famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce ilfondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hannoportato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e chel'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola edi credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la piùalta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da normegiuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, comeultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapportiamichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statutola loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore dellapersona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hannodeciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in unamaggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, incooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale deidiritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà èdella massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale
proclama
la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune daraggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuoed ogni organo della società, avendo costantemente presente questaDichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, ilrispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misureprogressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivoriconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quantofra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essisono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri inspirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nellapresente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, dicolore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altrogenere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altracondizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico,giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una personaappartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o nonautonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza dellapropria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; laschiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o apunizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della suapersonalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcunadiscriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno dirittoad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presenteDichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competentitribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciutidalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa epubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al finedella determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezzadi ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella suavita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né alesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto adessere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e direligione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo,e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che inprivato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nellepratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione inclusoil diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardoa frontiere.
Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezzasociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e lacooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse diogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla suadignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò unaragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
Articolo 26
Articolo 27
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale idiritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamenterealizzati.
Articolo 29
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso diimplicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitareun'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei dirittie delle libertà in essa enunciati.
Fonte: United Nations Department of Public Information