IL PROGRAMMA ARABO-SIONISTA DEL 1919



Accordo fra il Re di Hijaz e Khadim al-Haramayn as-Sharifayn, l'Emiro Feisal Ibn al-Hussein al-Hashemi e il Presidente dell'Organizzazione Sionistica Mondiale Dr. Chaim Weizmann

3 Gennaio 1919

Sua Altezza Reale l'Emiro Feisal, rappresentante e agente per conto del
Regno Arabo del Higiaz e il Dr. Chaim Weizmann, rappresentante ed agente
per conto dell'Organizzazione Sionistica, memori dell'affinità razziale e
degli antichi legami esistenti fra gli Arabi ed il Popolo Ebraico,
comprendendo che il modo più sicuro di portare a compimento le loro
aspirazioni nazionali è attraverso la più possibile stretta collaborazione
allo sviluppo dello Stato arabo e della Palestina ed essendo desiderosi di
confermare ulteriormente la buona comprensione che esiste fra loro, si sono
accordati sui seguenti Articoli:

ARTICOLO I

La più cordiale buona volontà e comprensione regoleranno tutte le relazioni
e gli impegni fra lo Stato arabo e la Palestina e a questo fine agenti
arabi e ebrei debitamente accreditati saranno posti e mantenuti nei
rispettivi territori.

ARTICOLO II

Immediatamente dopo il completamento delle delibere della Conferenza di
Pace i confini definiti fra lo Stato arabo e la Palestina saranno
determinati da un apposita Commissione gradita ad ambo le parti.

ARTICOLO III

Nello stabilire la Costituzione e l'Amministrazione della Palestina si
adotteranno tutte le misure possibili per garantire l'applicazione della
Dichiarazione del Governo Britannico del 2 novembre 1917.

ARTICOLO IV

Si prenderanno tutte le misure per incoraggiare e stimolare l'immigrazione
su larga scala degli Ebrei in Palestina e per insediare il più presto
possibile gli immigranti ebrei sul territorio attraverso insediamenti più
ravvicinati ed intensiva coltivazione della terra. Nel prendere tali misure
i diritti dei contadini e dei proprietari di tenute arabi saranno
salvaguardati ed essi saranno assistiti nel portare avanti il loro sviluppo
economico.

ARTICOLO V

Nessun regolamento né legge proibirà o interferirà in alcun modo con il
libero esercizio della religione; il libero esercizio e godimento della
professione di fede ed adorazione saranno permessi per sempre. Nessuna prova
sarà mai richiesta per l'esercizio dei diritti civili o politici.

ARTICOLO VI

I Luoghi Santi musulmani saranno sotto controllo musulmano.

ARTICOLO VII

L'Organizzazione Sionistica propone di mandare in Palestina una Commissione
di esperti per fare un ampio studio delle possibilità economiche del paese
e per riferire sui migliori strumenti per il suo sviluppo. L'Organizzazione
Sionistica metterà la sopracitata Commissione a disposizione dello Stato
arabo allo scopo di compiere uno studio generale delle possibilità dello
Stato arabo e di riferire sui mezzi migliori per il suo sviluppo.
L'Organizzazione Sionistica farà ogni sforzo per assistere lo Stato arabo
fornendogli i mezzi per sviluppare le sue risorse naturali e possibilità
economiche.

ARTICOLO VIII

Le parti convengono di agire in completo accordo ed armonia su tutte le
materie qui contenute davanti al Congresso di Pace.

ARTICOLO IX

Ogni materia di disputa che possa sorgere fra le parti contraenti sarà
portata davanti al Governo Britannico per arbitrato.

Firmato a Londra, Inghilterra, 3 Gennaio 1919.


Chaim Weizmann
Feisal Ibn al-Hussein.

 

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