VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il R. decreto-legge 5 settembre l938-XVI, n. 1390;
Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. l630;
Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione
elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877, e successive
modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori
disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana e di coordinarle
in unico testo con quelle sinora emanate;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per
l'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale,
di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche
e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone
di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi
anteriormente al presente decreto; né possono essere ammesse al conseguimento
dell'abilitazione alla libera docenza.
Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti
di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza
nelle scuole elementari.
Art. 2
Delle Accademie, degli istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed
arti non possono far parte persone di razza ebraica.
Art. 3
Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni
italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica.
E' tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino
la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti da Autorità
ecclesiastiche.
Art. 4
Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata
l'adozione di libri di testo di autori di razza ebraica.
Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione
di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle
opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica.
Art. 5
Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali
sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi
non sia inferiore a dieci.
Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro
per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli
di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli scrutini
e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina
un commissario.
Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà
essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti
per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della
religione cattolica; i libri di testo saranno quelli dello Stato, con opportuni
adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la
spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.
Art. 6
Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituite
dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. dovranno
all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole private.
Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale
degli studi e degli esami, a' sensi dell'art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno
1938-XVI, n. 928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di
associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i programmi
di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate
da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura
militare.
Nelle scuole d'istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà
essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori
di razza ebraica.
Art. 7
Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento
medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.
Art. 8
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza
ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente
art. 1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli
per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali
per la difesa della razza italiana.
Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'articolo 3 del
R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, numero 1390, vengono integralmente
corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza
ebraica decadono dall'abilitazione.
Art. 9
Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica
saranno preferiti gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro
per l'intero siano state riconosciute le benemerenze individuali o famigliari
previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.
Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi
e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle
scuole elementari.
Art. 10
In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a
proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti
nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno.
La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori
e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie
di belle arti e ai corsi della Regia accademia d'arte drammatica di Roma,
per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi si secondo grado o un
titolo equipollente.
Il presente articolo si applica agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni
che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.
Art. 11
Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove
nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1 gennaio
1939-XVII.
Le modificazioni degli statuti delle Università e degli istituti di
istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-39, anche se
disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.
Art. 12
I regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI,
1630, sono abrogati. E' altresì abrogata la disposizione di cui all'art.
3 del regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.
Art. 13
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione
in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno
di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938 - XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Bottai- Di Revel
Visto il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1938 - XVII
Atti del Governo, registro 403, foglio 99. - Mancini