Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art.
10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, relative ai limiti
di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale
per i cittadini italiani di razza ebraica.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta
di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti
per la difesa della razza italiana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno,
per la grazia e la giustizia e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:
TITOLO I
Limitazioni della proprietà immobiliare
Capo I.
Disposizioni generali
Art. 1
Le limitazioni della proprietà immobiliare, stabilite dall'art. 10, lettere a) ed e), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, si determinano cumulando separatamente i terreni ed i fabbricati urbani siti nel territorio del Regno e costituenti il patrimonio immobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2
Si comprendono nel patrimonio immobiliare,
soggetto alle limitazioni di cui all'articolo precedente i beni posseduti:
a) a titolo di proprietà piena e di proprietà nuda;
b) a titolo di concessione enfiteutica.
Non è computato il diritto del concedente enfiteutico, salvo il caso
della devoluzione previsto alla lettera b) del primo comma dell'art. 45.
Art. 3
Non si comprendono nel patrimonio immobiliare
di cui all'art. 1:
a) gli immobili adibiti ad uso industriale e commerciale quando il proprietario
o enfiteuta sia anche il titolare dell'azienda alla quale gli immobili stessi
sono destinati;
b)i fabbricati appartenenti ad imprenditori edili e costruiti a scopo di vendita;
c)i beni per i quali alla data dell'entrata in vigore del presente decreto
vi siano in corso procedure di esecuzione immobiliare.
Ai beni menzionati nelle lettere a) e b) del precedente comma si applicano
le norme del titolo II.
Art. 4
La parte di patrimonio immobiliare eccedente i limiti consentiti ai cittadini italiani di razza ebraica, deve essere trasferita all'Ente indicato nell'art. 11 in conformità delle disposizioni di questo decreto.
Art. 5
Fino alla determinazione definitiva dei beni
immobili compresi nei limiti di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre
1938-XVII, n. 1728, i cittadini di razza ebraica non possono compiere alcun
atto di alienazione a titolo gratuito od oneroso o di costituzione di ipoteca,
relativamente ai beni immobiliari di cui al primo comma dell'art. 2.
Se però ricorrono esigenze o circostanze particolari, il Ministro per
le finanze può autorizzare il compimento degli atti predetti, prescrivendo
le opportune cautele.
Degli immobili eventualmente alienati con l'autorizzazione del Ministro per
le finanze sarà tenuto conto, per quanto è possibile, nella
formazione della quota consentita.
Gli atti compiuti in violazione del disposto del primo comma, sono improduttivi
di effetti, rispetto ai beni che risulteranno eccedenti la quota di patrimonio
immobiliare consentita dal citato decreto del 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.
Le locazioni stipulate in ordine ai bei medesimi, posteriormente alla entrata
in vigore del presente decreto e senza la preventiva autorizzazione dell'Ente
di cui all'art. 11, avranno validità limitatamente all'anno in corso
al momento dell'acquisto del bene locato da parte dell'Ente predetto ed osservate
in ogni caso, quanto ai termini di disdetta, le consuetudini locali.
Art. 6
In deroga alle disposizione degli articoli
4 e 5, il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione dei
beni ai discendenti non considerati di razza ebraica, ovvero ad Enti od Istituti
che abbiano fini di educazione od assistenza.
La donazione di questi beni può essere fatta anche al coniuge che non
sia considerato di razza ebraica.
Le donazioni devono essere fatte nel termine perentorio di centottanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
Le donazioni stesse perdono ogni efficacia se non sono state accettate entro
novanta giorni dall'atto di donazione.
Art. 7
Le procedure esecutive immobiliari iniziate contro cittadini italiani di razza ebraica, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, saranno proseguite con le norme vigenti secondo la natura del credito.
Art. 8
Dalla data dell'entrata in vigore del presente
decreto, le azioni esecutive immobiliari contro cittadini italiani di razza
ebraica potranno essere iniziate e definite con le norme vigenti secondo la
natura del credito su ogni bene del patrimonio immobiliare del debitore:
a) per tributi dovuti allo Stato, alle provincie ed ai comuni;
b)per contributi esigibili con le norme stabilite per la riscossione delle
imposte dirette;
c) per crediti ipotecari iscritti anteriormente all'entrata in vigore del
presente decreto;
d) per crediti di data certa anteriore all'entrata in vigore del presente
decreto aventi privilegio speciale sull'immobile.
In ogni altro caso, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto
e fino alla definitiva determinazione dei beni compresi nella quota consentita
e in quella eccedente, l'autorizzazione alla vendita non potrà essere
concessa, rimanendo in conseguenza sospesi, fino a tale determinazione, i
procedimenti esecutivi iniziati.
Avvenuta la definitiva ripartizione dei beni nelle due quote anzidette, cesserà
di diritto, in ordine ai beni compresi nella quota eccedente, ogni effetto
giuridico dei procedimenti esecutivi.
Per i beni compresi nella quota consentita, le azioni esecutive si svolgeranno
in base alle norme vigenti, secondo la natura del credito.
Per l'accertamento della qualità di ebreo del debitore si osserveranno
le norme dell'articolo seguente.
Art. 9
Ai fini dell'applicazione di quanto è
disposto nel secondo comma e seguenti dell'articolo precedente, il creditore
istante, nei procedimenti esecutivi iniziati dopo l'entrata in vigore del
presente decreto, deve presentare un'attestazione del competente ufficio di
stato civile dalla quale risulti se vi sia o no nei riguardi del debitore,
annotazione di appartenenza alla razza ebraica o annotazione di provvedimento
di discriminazione.
Nel caso che non risulti dall'attestazione anzidetta l'appartenenza del debitore
alla razza ebraica, il procedimento esecutivo è proseguito e definito,
senz'altre indagini, con le norme vigenti secondo la natura del credito; egualmente
è definito con le norme ordinarie nel caso di avvenuta discriminazione.
Art. 10
Alle procedure fallimentari contro cittadini italiani di razza ebraica si applicano le norme ordinarie anche per quanto riguarda la vendita dei beni immobili e cessa, dalla data della dichiarazione del fallimento, l'applicazione della disposizione dell'art. 4, salvo quanto è disposto nell'art. 45, primo comma, lettera d).
Capo II
Ente di gestione e liquidazione immobiliare
Art. 11
E' istituito un Ente denominato "Ente
di gestione e liquidazione immobiliare" avente sede in Roma, col compito
di provvedere all'acquisto, alla gestione e alla vendita dei beni di cui all'art.
4.
All'Ente anzidetto è assegnata una dotazione di venti milioni da stanziarsi
con provvedimenti del Ministro per le finanze sul bilancio del Ministero stesso.
L'Ente è amministrato da un Consiglio composto dal presidente e da
altri 9 componenti, nominati con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario
di Stato.
Il presidente ed uno degli altri componenti sono nominati su proposta del
Ministro per le finanze.
Gli altri componenti sono proposti rispettivamente dal Ministro per l'interno,
dal segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato e dai Ministri per
la grazia e giustizia, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni,
dall'ispettorato del credito, dalla Confederazione fascista degli industriali.
Con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, sono nominati tre
sindaci effettivi, uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti, con
funzioni di presidente, uno su proposta del Ministro per le finanze ed uno
su proposta del Ministro per le corporazioni. Con lo stesso decreto, su proposta
del Ministro per le finanze, sono pure nominati due sindaci supplenti.
L'Ente è retto da uno statuto, da approvarsi con decreto Reale su proposta
del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'interno, per
la grazia e giustizia e per le corporazioni con le forme di cui all'art. 1
e 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
Il bilancio sarà alla fine di ciascun esercizio annuale sottoposto
all'approvazione del Ministro per le finanze.
Per l'assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, l'Ente si avvale dell'Avvocatura
dello Stato.
Art. 12
Con decreto del DUCE, sentito il Comitato
dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, saranno
determinati gli Istituti di credito fondiario ai quali l'Ente di cui al precedente
art. 11 potrà delegare la gestione e la vendita degli immobili ad esso
trasferiti.
Gli Istituti di credito suddetti potranno costituire, anche in deroga alle
disposizioni di legge o dello statuto, speciali sezioni immobiliari.
Nell'adempimento dei compiti anzidetti gli Istituti avranno l'assistenza,
la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.
Capo III
Accertamento e valutazione del patrimonio immobiliare
Art. 13
I cittadini italiani di razza ebraica dovranno,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
denunziare all'ufficio distrettuale delle imposte, nella cui circoscrizione
hanno domicilio fiscale, gli immobili di loro pertinenza alla data stessa,
a titolo di proprietà o di concessione enfiteutica.
Se siano residenti all'estero, la denunzia dovrà essere presentata
al R. Consolato nel termine di giorni centottanta ed in questo caso il denunziante
potrà, nella denunzia stessa, eleggere domicilio presso persona residente
nel Regno.
Il R. Consolato cui la denunzia sia stata presentata, ne curerà l'invio
in Italia, all'Ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione
il denunziante ha il domicilio di origine nel Regno ed in mancanza all'Ufficio
distrettuale delle imposte di Roma.
La denunzia dovrà essere fatta secondo il modulo annesso al presente
decreto.
Nei riguardi delle persone incapaci, l'obbligo della denunzia incombe a coloro
che ne hanno la rappresentanza legale.
Nei casi di mancata denunzia il Ministero delle finanze provvede di ufficio
all'accertamento.
Art. 14
Il cittadino italiano di razza ebraica che si sia avvalso o che intenda avvalersi della facoltà di fare donazione a norma dell'art. 6, deve farne dichiarazione nella denunzia di cui al precedente articolo, indicando di quali beni egli abbia fatto o intenda fare donazione.
Art. 15
Colui che, essendo obbligato a presentare denunzia a norma dell'art. 13, omette di farla nel termine prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo da determinare incertezza su di un immobile denunziato ovvero sulla natura del diritto spettante, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire diecimila.
Art. 16
L'Ufficio distrettuale delle imposte, compie gli accertamenti necessari e trasmette la denuncia stessa all'Ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione il denunziante ha il domicilio fiscale od in mancanza all'Ufficio tecnico erariale di Roma.
Art. 17
L'estimo dei terreni e l'imponibile dei fabbricati
si determinano in base ai ruoli delle imposte sui terreni o sui fabbricati
per l'anno 1939 e, in difetto, in base agli accertamenti eseguiti ai fini
dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare
di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.
In mancanza degli elementi di cui al comma precedente, l'estimo o l'imponibile
sono determinati, agli effetti dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre
1938-XVII, n. 1728, e del presente decreto, dall'Ufficio tecnico erariale.
Nei particolari casi appresso indicati, si osservano le norme seguenti:
a) l'estimo o imponibile dell'immobile, applicando il criterio di ripartizione
tra nuda proprietà ed usufrutto di cui all'art. 19 del R. decreto 30
dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro;
b) la ripartizione dell'estimo o dell'imponibile fra il concedente e l'enfiteuta,
se non risulta già in catasto, è fatta, ai fini dell'applicazione
della disposizione di cui alla lettere b) dell'art. 2, dall'Ufficio tecnico
erariale, tenuto conto del canone dovuto dall'enfiteuta al concedente;
c) l'estimo delle aree fabbricabili è determinato in base al valore
attuale delle aree indipendentemente da quella risultante dai registri catastali.
Art. 18
L'Ufficio tecnico erariale, se il patrimonio
rientra nei limiti consentiti, invia gli atti all'intendente di finanza, il
quale rilascia all'interessato una attestazione contenente la indicazione
dei singoli beni. Di tali beni l'avente diritto riacquista la piena disponibilità
L'attestazione è trascritta.
Art. 19
Se il patrimonio eccede i limiti consentiti,
l'Ufficio tecnico erariale, tenuto conto della eventuale facoltà di
cui all'art. 6 e del termine per esercitarla stabilito nello stesso articolo,
ripartisce i beni fra la quota consentita e quella eccedente tenendo conto,
nei limiti del possibile, delle preferenze manifestate dagli interessati nella
denunzia o in altra dichiarazione successiva presentata in tempo utile.
I beni ipotecati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto,
saranno, ove sia possibile, compresi nella quota eccedente.
Quando sia necessario evitare un dannoso frazionamento degli immobili, è
ammessa, nella determinazione della quota consentita e della quota eccedente,
una differenza del 10 % in più o in meno rispetto ai limiti stabili
dalla legge.
Se per la formazione delle quote sia necessario procedere alla divisione di
un immobile e questa divisione non possa effettuarsi o per la natura del bene
o senza grave pregiudizio economico, l'intero immobile viene compreso nella
quota eccedente.
Art. 20
L'Ufficio tecnico erariale determina il valore
dei beni compresi nella quota eccedente, moltiplicando per ottanta l'estimo
dei terreni, comprese le aree fabbricabili, e per venti l'imponibile dei fabbricati.
Le scorte vive e quella parte di scorte morte, la quale non sia da considerare
come dotazione normale dei fondi secondo le consuetudini locali, sono valutate
in base ai prezzi medi dell'ultimo quinquennio e il valore delle stesse è
computato in aggiunta al valore del fondo di cui ai commi precedenti.
Art. 21
L'Ufficio tecnico erariale, compiuta la determinazione
delle quote e la valutazione della quota eccedente o dell'intero immobile
indivisibile, ne da notizia all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare
al quale trasmette la relativa denunzia.
Ai fini della determinazione del corrispettivo che dovrà essere attribuito
al denunziante per il trasferimento della quota di patrimonio eccedente il
limite consentito, l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare detrae, dal
valore determinato dall'Ufficio tecnico erariale, le passività gravanti
sugli immobili per crediti ipotecari o privilegiati, i tributi o contributi
scaduti e non pagati e le rate di affitto riscosse in anticipo.
L'importo dei crediti ipotecari e privilegiati oggetto di controversia, è
trattenuto dall'Ente per essere corrisposto a chi di ragione dopo che sia
intervenuta una sentenza definitiva.
Art. 22
L'Ente dopo aver effettuato le operazioni
di cui all'articolo precedente, notifica al denunziante, a mezzo di ufficiale
giudiziario, con le modalità stabilite per la notifica delle citazioni:
a) la indicazione dei beni costituenti la quota consentita;
b) la indicazione dei beni eccedenti e del relativo valore, nonché
delle detrazioni da effettuarsi per la determinazione del corrispettivo di
cui al secondo comma dell'articolo precedente;
c) nel caso di immobile indivisibile, la indicazione del valore complessivo
e delle relative detrazioni, a termini della precedente lettera b).
Capo IV
Contestazioni in ordine alla formazione della quota consentita e della quota
eccedente e in ordine alla valutazione dei beni.
Art. 23
In ogni capoluogo di provincia è costituita
una Commissione per la risoluzione dei ricorsi indicati nell'articolo seguente.
La Commissione è nominata con decreto del Ministro per le finanze ed
è composta:
2) da un ingegnere dell'Ufficio tecnico erariale;
3) da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri.
I membri di cui ai numeri 2) e 3) sono sostituiti, in caso di giustificato
impedimento, da membri supplenti nominati nello stesso modo.
Alla Commissione possono essere aggregati per singole controversie, con determinazione
del presidente, due esperti.
I componenti della Commissione, di cui ai numeri 2) e 3) del secondo comma
di questo articolo e i supplenti durano in carica tre anni e possono essere
confermati.
Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario dell'Amministrazione
finanziaria nominato col decreto Ministeriale anzidetto.
Le spese occorrenti al funzionamento della Commissione sono a carico del reclamante.
Esse sono liquidate con provvedimento del presidente, non soggetto ad impugnazione.
Art. 24
Entro 30 giorni dalla notificazione di cui
all'art. 22, per i cittadini residenti nel Regno, ed entro 90 giorni dalla
stessa data, per i cittadini residenti all'estero, il denunziante può
ricorrere alla Commissione di cui all'articolo precedente, nella cui circoscrizione
il ricorrente ha il domicilio fiscale ed in mancanza alla Commissione di Roma,
avverso:
a) la determinazione del valore dei beni costituenti la quota eccedente;
b) la scelta dei beni attribuiti alla quota eccedente o avverso la decisione
dell'Ufficio tecnico erariale sulla indivisibilità di un immobile;
c) la determinazione dell'estimo o dell'imponibile, ai fini del computo delle
quote consentite e di quelle eccedenti.
Il ricorso è notificato all'Ente per mezzo di ufficiale giudiziario.
Nel caso di cui alla precedente lettera a) la Commissione procede alla stima
diretta degli immobili con riguardo alla media dei prezzi dell'ultimo quinquennio,
depurata dall'aliquota del 20 %.
La decisione della Commissione deve essere motivata ed è notificata,
a cura della segreteria, al ricorrente e all'Ente per mezzo di ufficiale giudiziario.
Avverso tale decisione è ammesso solo ricorso per revocazione nel caso
previsto dall'art. 494, n. 4 del C. P. C., entro trenta giorni dalla notifica.
Art. 25
Entro quindici giorni dalla notificazione
del ricorso il ricorrente deve depositarlo presso la segreteria della Commissione.
Il presidente della Commissione, con decreto in calce al ricorso, stabilisce
la misura del deposito per spese da effettuarsi dal ricorrente e fissa l'udienza
di comparizione delle parti.
Dell'udienza fissata è dato tempestivo avviso alle parti a cura della
segreteria della Commissione.
Nel caso di mancato deposito del ricorso nel termine di cui al primo comma
o di mancato deposito della somma stabilita dal presidente prima dell'udienza
fissata per la comparizione, il ricorso decade.
Sono ammesse avanti la Commissione la rappresentanza e la difesa di procuratori
legali e di avvocati.
Capo V
Trasferimento degli immobili compresi nella quota di eccedenza all'Ente di
gestione e liquidazione
Art. 26
Divenuta definitiva la determinazione dei
beni costituenti la quota eccedente, l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare
richiede all'Intendenza di finanza, competente per territorio in ordine ai
singoli beni, decreto di trasferimento dei diritti spettanti sui beni medesimi
al cittadino italiano di razza ebraica.
Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, è trascritto
ed è titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile.
L'intendente di finanza rilascia all'Ente copia autentica del decreto.
Il decreto è notificato, nella forma delle citazioni, alle persone
nei cui diritti l'Ente è sostituito.
Art. 27
I ricorsi, che non riguardano la formazione della quota consentita e della quota eccedente non sospendono né l'attribuzione degli immobili all'Ente, a norma dell'articolo precedente, né il pagamento del corrispettivo al ricorrente nella misura già indicata nell'atto di cui all'art. 22, salvo il successivo pagamento del supplemento del corrispettivo, che eventualmente la Commissione di cui all'art. 23 giudicherà dovuto.
Art. 28
Dopo il decreto di attribuzione dei beni all'Ente, l'avente diritto riacquista la piena disponibilità di quelli compresi nella quota consentita con l'osservanza delle norme dell'art. 18.
Art. 29
I beni passano all'Ente con le ipoteche e
gli oneri reali di cui sono gravati.
Gli eventuali vincoli dotali sono trasferiti sui titoli attribuiti, a norma
dell'art. 32, in corrispettivo dei beni che vi erano soggetti.
Art. 30
Se i beni denunziati pervengono in eredità prima del trasferimento dei beni stessi all'Ente, a persona non considerata di razza ebraica, cessa l'applicazione della disposizione dell'art. 4.
Art. 31
Nel caso che sui beni trasferiti all'Ente gravi un diritto di usufrutto a favore di un cittadino di razza ebraica, l'Ente potrà estinguere l'usufrutto stesso mediante il pagamento in contanti di una adeguata indennità.
Capo VI
Pagamento del corrispettivo e diritti dei creditori
Sezione I - Certificati speciali
Art. 32
Il pagamento del corrispettivo degli immobili
trasferiti all'Ente a norma dell'art. 26, è fatto con speciali certificati
trentennali, che l'Ente è autorizzato ad emettere a tal fine.
I certificati frutteranno l'interesse del 4 % annuo pagabile in due semestralità
posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio.
Il pagamento degli interessi avviene presso gli istituti incaricati dal Consiglio
di amministrazione dell'Ente dietro presentazione dei certificati e con fondi
somministrati dal Tesoro su appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato.
Art. 33
I titoli di cui all'articolo precedente, sono
nominativi e possono essere trasferiti a persone appartenenti alla razza ebraica.
La cessione dei certificati a persone non appartenenti alla razza ebraica,
per atto tra vivi, potrà essere fatta solo per costituzione di dote
o per l'adempimento di una obbligazione di data certa e anteriore a quella
entrata in vigore del presente decreto ovvero derivante da fatto illecito.
Nel caso di trasferimento del titolo a persona non considerata di razza ebraica,
quando ciò sia consentito, il certificato è sostituito con uno
speciale titolo obbligazionario al portatore da emettersi dall'Ente secondo
le disposizioni che saranno emanate con le norme di attuazione del presente
decreto.
Art. 34
L'Ente ha facoltà :
a) di effettuare, in casi di comprovata necessità, operazioni di anticipazione
sui certificati speciali a condizioni da determinarsi annualmente dal Consiglio
di amministrazione con deliberazione da approvarsi dal Ministro per le finanze;
b) di riscattare i certificati speciali previa autorizzazione del Ministro
per le finanze e con le modalità da questo stabilite.
Art. 35
Decorsi i trenta anni dall'emissione dei certificati di cui all'art. 32, questi verranno ritirati, annullati e sostituiti con titoli nominativi di debito pubblico consolidato.
Sezione II - Pagamento del corrispettivo e ragioni creditorie dei terzi.
Art. 36
Il pagamento del corrispettivo deve essere
fatto dopo novanta giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del
Regno, del decreto di attribuzione dei beni all'Ente.
Gli interessi del 4 % a favore dell'avente diritto decorrono dal giorno del
rilascio dell'immobile all'Ente.
Art. 37
Nel caso di trasferimento all'Ente di un immobile
indivisibile, a norma dell'ultimo comma dell'art. 19, la parte di corrispettivo
relativa alla quota consentita è pagata in contanti.
L'Ente potrà anche dare all'avente diritto, in permuta un immobile.
Art. 38
Nel termine di novanta giorni di cui al primo
comma dell'art. 36, i creditori del denunziante potranno fare valere, con
le norme ordinarie, le loro ragioni sul corrispettivo dovuto dall'Ente, soltanto:
a) per crediti di data certa ed anteriore all'entrata in vigore del presente
decreto;
b) per obbligazioni derivanti da fatto illecito.
Il relativo pagamento è fatto in contanti.
Capo VII
Gestione e vendita dei beni trasferiti all'Ente di gestione e liquidazione
immobiliare
Art. 39
La vendita degli immobili trasferiti all'Ente
è fatta secondo un piano graduale e in base a progetti annuali da approvarsi
dal Ministro per le finanze.
Il Ministro per le finanze potrà inoltre autorizzare la vendita di
determinati immobili, stabilendone le modalità
Art. 40
I redditi ed il ricavo della vendita degli immobili indicati nell'articolo precedente al netto delle spese di gestione e delle passività inerenti gli immobili stessi e degli altri oneri e degli altri oneri a carico dell'Ente affluiranno al tesoro dello Stato. I redditi saranno versati al bilancio dello Stato; il ricavo delle vendite sarà versato in un conto speciale presso la Tesoreria centrale.
Art. 41
Le disponibilità del conto di cui all'articolo
precedente saranno man mano investite, a mezzo del contabile del portafoglio,
in titoli del Debito pubblico.
Tali titoli, di pertinenza del Tesoro, che ne riscuoterà i relativi
interessi versandoli al bilancio dello Stato, saranno custoditi presso la
Tesoreria centrale del Regno a garanzia dei certificati speciali emessi dall'Ente.
Capo VIII
Restituzione degli immobili
Art. 42
Il cittadino italiano di razza ebraica che
abbia ottenuto il provvedimento di discriminazione a norma dell'art. 14 del
R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ha diritto alla restituzione
dell'immobile trasferito a norma dell'art. 26, purché non sia stato
venduto dall'Ente.
Nel caso di avvenuta vendita, ha diritto ad ottenere in contanti il prezzo
di vendita, previa restituzione all'Ente dei certificati avuti in pagamento.
Eguali diritti spettano: a) alle persone indicate nell'articolo 30 nel caso
che esse non abbiano fatto valere tempestivamente i loro diritti; b) al denunziante,
se la denunzia è stata l'effetto di un errore di fatto in ordine alle
circostanze previste nell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII,
n. 1728, o ad erronea interpretazione di tale testo di legge ed il denunziante
non debba essere considerato appartenente alla razza ebraica, a norma del
detto art. 8.
Art. 43
Durante l'istruttoria di una domanda di discriminazione a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il Ministro per l'interno su istanza dell'interessato può ordinare, con suo decreto, la sospensione della vendita dei beni trasferiti all'Ente.
Capo IX
Aumenti di patrimonio immobiliare
Art. 44
I cittadini italiani di razza ebraica debbono
fare denunzia nei modi indicati negli articoli 13 e 14 degli aumenti di patrimonio
verificatisi, per successivi acquisti, a qualsiasi titolo, dopo la data di
entrata in vigore del presente decreto.
La denunzia deve essere fatta entro 90 giorni da quello in cui l'aumento si
è verificato se si tratta di persona residente nel Regno ed entro 180
se residente all'estero.
Qualora i beni successivamente acquistati a qualunque titolo determinano,
alla data in cui l'acquisto si verifichi, una eccedenza dai limiti consentiti,
i beni stessi sono trasferibili all'Ente limitatamente alla parte eccedente,
con le norme di cui al capo primo e seguenti di questo titolo, in quanto applicabili,
ferma restando la disponibilità dei beni già dichiarati non
eccedenti.
E' ammesso il ricorso alla Commissione provinciale per ottenere che all'Ente
sia trasferito, in sostituzione dell'immobile successivamente acquistato,
uno degli immobili rimasti in piena disponibilità.
Ogni alienazione diversamente fatta è nulla di pieno diritto salva
la facoltà di donare prevista dall'art. 6 e da esercitarsi nel termine
di giorni centottanta da quello in cui l'aumento di patrimonio si è
verificato.
E' applicabile alle donazioni di cui al comma precedente la disposizione dell'ultimo
comma dell'art. 6.
A coloro che non adempiono, nel termine prescritto, all'obbligo della denunzia
o forniscono indicazioni inesatte o incomplete si applicano le disposizioni
penali dell'art. 15.
Art. 45
Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente,
sono considerati aumenti di patrimonio immobiliare:
a) il consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà
b) la devoluzione del fondo enfiteutico;
c) le nuove costruzioni edilizie;
d) la cessazione dello stato di fallimento, qualora non sia stato liquidato,
nel fallimento stesso, tutto il patrimonio immobiliare e l'abbandono di procedure
esecutive immobiliari;
e) la cessazione di destinazione ad uso industriale o commerciale degli immobili.
Non sono invece considerati incrementi patrimoniali gli aumenti dell'estimo
o d'imponibile verificatasi in ordine ai beni già dichiarati non eccedenti
i limiti di legge.
Per i beni acquistati successivamente e per quelli per i quali sia avvenuto
il consolidamento dell'usufrutto o la devoluzione del fondo enfiteutico, non
sono computati, ai fini della determinazione della quota consentita e di quella
eccedente, gli eventuali aumenti d'estimo o d'imponibile rispetto agli estimi
o gl'imponibili di cui al primo comma dell'art. 17.
Art. 46
Presso ogni Ufficio tecnico erariale è
costituito uno speciale elenco descrittivo dei beni appartenenti a cittadini
italiani di razza ebraica.
Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, che riceveranno la denunzia
di cui all'art. 44, ne daranno comunicazione ai detti Uffici tecnici erariali.
TITOLO II
Limitazioni alla partecipazione in aziende industriali e commerciali
Capo I.
Denunzia delle aziende
Art. 47
I cittadini italiani di razza ebraica debbono
denunziare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le aziende industriali e commerciali, esistenti nel Regno alla data
stessa:
a) delle quali sono proprietari o gestori a qualunque titolo;
b) appartenenti a società non azionarie, regolari o irregolari, nelle
quali essi sono soci a responsabilità illimitata.
Sono escluse dalla denunzia le aziende artigiane rappresentate sindacalmente
dalla Federazione nazionale fascista degli Artigiani.
Art. 48
La denunzia deve essere presentata al Consiglio
delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede l'azienda e, nel caso
di denunzia di più aziende, al Consiglio delle corporazioni nella cui
circoscrizione ha sede l'azienda che ha un numero di dipendenti maggiore.
La denunzia è redatta in conformità del modulo annesso al presente
decreto.
Capo II
Accertamento delle aziende e formazione degli elenchi relativi
Art. 49
Il Consiglio provinciale delle corporazioni,
in base a rilievi d'ufficio, completa o rettifica, ove ne sia il caso, le
denunzie presentate dagli interessati.
Nei casi di mancata denunzia procederà ad accertamenti d'ufficio.
Art. 50
Colui che, essendo obbligato a presentare denunzia, a norma dell'art. 47, omette di farla nel termine prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo da determinare incertezza in ordine agli elementi della denunzia stessa, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.
Art. 51
Agli effetti del presente decreto e dell'art.
10, lettera c), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, si ha
riguardo al numero complessivo delle persone impiegate da tutte le aziende
nelle quali è interessato come proprietario, gestore o socio a responsabilità
illimitata il cittadino italiano di razza ebraica.
Il numero delle persone dipendenti si determina in base al personale impiegato
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Se questo numero risulta inferiore a quello stabilmente impiegato nel corso
dell'anno 1938 o nel periodo stagionale di attività dell'azienda nel
medesimo anno, si tiene conto del numero maggiore, salvo che la diminuzione
di personale corrisponda alle esigenze di un adeguato funzionamento dell'azienda
stessa in relazione alla sua attrezzatura industriale ed organizzazione commerciale.
Art. 52
Il Consiglio provinciale delle corporazioni
compila appositi elenchi distinguendo:
a) le aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione;
b) le aziende, di qualunque altra natura, che per il numero del personale,
calcolato con i criteri dell'art. 51, eccedono i limiti stabiliti dall'art.
10, lettera c), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;
c) le aziende non rientranti nelle precedenti categorie.
Nella categoria di cui alla lettera c) sono comprese possibilmente le aziende
che l'interessato abbia dichiarato tempestivamente di voler conservare.
Gli elenchi di cui alle lettere a) e b) sono trasmessi in copia si Ministeri
delle finanze e delle corporazioni.
Gli elenchi di cui alla lettera c) sono conservati presso il Consiglio provinciale
delle corporazioni, che ne cura gli opportuni aggiornamenti.
Nel caso di denunzie di più aziende, il Consiglio provinciale delle
corporazioni, che ha ricevuto la denunzia e compilato i tre elenchi anzidetti,
ne invia estratti ai Consigli provinciali delle corporazioni, nelle cui circoscrizioni
hanno sede le aziende comprese negli elenchi stessi.
Art. 53
Gli elenchi di cui all'art. 52 sono pubblicati
a cura del Ministero per le corporazioni nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Contro le risultanze degli elenchi di cui alle lettere a) e b) gli interessati
possono presentare ricorso al Ministero per le corporazioni entro il termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione anzidetta.
Il Ministro per le corporazioni decide i ricorsi con provvedimento insindacabile.
Le decisioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Capo III
Inalienabilità delle aziende e delle quote sociali durante il periodo
di accertamento e classificazione.
Art. 54
Dalla data dell'entrata in vigore del presente
decreto e fino alla determinazione delle aziende ai sensi dell'art. 53, i
cittadini italiani di razza ebraica non possono alienare le aziende stesse
né cedere le quote sociali.
Non possono neanche alienare i singoli immobili o i beni mobili destinati
all'attrezzatura delle aziende medesime né costituire ipoteche sugli
immobili.
Gli atti compiuti in trasgressione delle disposizioni del presente articolo
non producono alcun effetto giuridico rispetto alle aziende che vengano comprese
nelle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 52; rimangono fermi
gli effetti dell'acquisto di singole cose mobili, da parte dei terzi di buona
fede.
Art. 55
In deroga alle disposizioni di cui al precedente
articolo 54, il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione
dell'intera azienda o della quota sociale ai propri congiunti indicati nell'art;
6, salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci non
considerati di razza ebraica.
Per compiere tali donazioni non sono richieste le autorizzazioni di cui agli
articoli 58 e 63.
Capo IV
Vigilanza, amministrazione e liquidazione delle aziende
Art. 56
Divenuta definitiva l'assegnazione di un'azienda
individuale o sociale alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'art.
52, è nominato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto
col Ministro per le corporazioni, un commissario di vigilanza, scelto nel
ruolo degli amministratori giudiziari o nell'albo dei revisori dei conti.
Della nomina, sostituzione o cessazione è data notizia nella Gazzetta
Ufficiale del Regno.
Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di nomina del commissario,
la gestione dell'azienda è sottoposta alla vigilanza del commissario
stesso.
Art. 57
Il commissario di vigilanza procede immediatamente,
con l'intervento del titolare dell'azienda o di un suo rappresentante, alla
verifica della cassa, dei libri e dei documenti e alla formazione dell'inventario.
In mancanza del titolare o di un rappresentante o nel caso di rifiuto a prendere
parte alle operazioni anzidette, il pretore, su istanza del commissario, designa
un notaio per assistervi.
Il commissario vigila sulle operazioni aziendali, cura la formazione dell'elenco
dei creditori, riferisce al Ministro per le finanze in ordine agli atti che
ritenga pregiudizievoli alla consistenza dell'azienda. Il Ministro può,
con proprio decreto, disporre che ne sia sospesa l'esecuzione, dare le altre
provvidenze del caso e può anche, con provvedimento insindacabile,
disporre che il commissario di vigilanza assuma la temporanea gestione dell'azienda,
anche prima che sia decorso il termine indicato nell'ultimo comma dell'art.
56.
Il commissario di vigilanza ha, a tutti gli effetti, qualità di pubblico
ufficiale e può compiere ogni verifica necessaria per l'esercizio delle
proprie funzioni.
Art. 58
Il titolare di un azienda individuale o i
soci illimitatamente responsabili di una società non azionaria, cittadini
italiani di razza ebraica, entro il periodo di tempo di cui all'ultimo comma
dell'art. 56, possono, con l'autorizzazione del Ministero delle finanze, alienare
l'azienda o singoli esercizi od opifici della stessa o la quota sociale a
persone non considerate di razza ebraica o a società commerciali regolarmente
costituite.
I trasferimenti debbono, a pena di nullità, essere fatti per atto pubblico.
Il prezzo di alienazione è investito, a cura e sotto la responsabilità
del notaio rogante, in titoli nominativi di consolidato.
Nel caso di contestazioni o di sequestro o pignoramento del prezzo, l'ammontare
di questo è depositato, a cura del notaio, presso la Cassa depositi
e prestiti.
I titoli nominativi non sono trasferibili, per atto tra vivi, che dietro autorizzazione
del Ministro per le finanze. Nel caso che i titoli pervengano, in seguito
a trasferimento autorizzato o per successione, a persona non considerata di
razza ebraica, può, a richiesta dell'interessato, il tramutamento in
titoli al portatore.
Nel caso di alienazione di un'azienda gestita da un cittadino italiano di
razza ebraica non proprietario e non socio a responsabilità illimitata,
non sono applicabili le disposizioni dei tre commi precedenti quando il proprietario
od i soci non siano considerati di razza ebraica.
Art. 59
Per la cessione dei diritti spettanti al socio
ebreo a responsabilità illimitata in società nelle quali siano
altri soci non considerati di razza ebraica si applicano le norme di cui all'articolo
precedente.
La cessione avviene rimanendo salvi i diritti spettanti per legge o per contratto
agli altri soci non considerati di razza ebraica.
Art. 60
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Art. 61
Nei casi di cui all'art. 60, il commissario
di vigilanza assume la temporanea gestione delle aziende stesse dandone avviso
nella Gazzetta Ufficiale del regno, e provvede alla cessione dell'azienda
alle società di cui all'articolo stesso, promuovendone, se del caso,
la costituzione.
Concordate le condizioni del rilievo, ed approvate dal Ministro per le finanze,
il commissario notifica al proprietario il corrispettivo proposto e la società
rilevataria. Ove il proprietario ritenga il corrispettivo inadeguato al valore
dell'azienda, può proporre opposizione, notificandola entro quindici
giorni tanto al commissario, quanto alla società rilevataria.
Sull'opposizione decide insindacabilmente un Collegio composto di tre membri,
nominati uno dal proprietario, uno dall'ente rilevatario e il terzo con funzioni
di presidente, dal Ministro per le finanze.
Nell'atto di opposizione deve, a pena dell'inammissibilità, essere
nominato l'arbitro scelto a norma del comma precedente.
Il Collegio decide anche sulle spese.
Art. 62
Divenuta definitiva la misura del corrispettivo
a norma dell'articolo precedente, il commissario di vigilanza trasferisce
l'azienda alla società rilevataria. Per la stipulazione dell'atto e
per l'impiego o il deposito del prezzo si osservano le disposizioni dell'art.
58.
Il trasferimento dell'aziende può essere attuato, con l'autorizzazione
del Ministro per le finanze, anche prima della decisione sull'opposizione
al prezzo offerto, in quanto la società rilevataria versi il corrispettivo
concordato col commissario di vigilanza, salvo il successivo pagamento del
supplemento del prezzo, che eventualmente il Collegio arbitrale di cui all'articolo
precedente giudicherà dovuto.
Consegnata l'azienda alla società rilevataria ed assicurato l'impiego
o il deposito del corrispettivo nella misura definitiva determinata, il commissario
di vigilanza cessa dalle sue funzioni.
Art. 63
Il commissario di vigilanza di una azienda
non compresa nel decreto Ministeriale di cui al primo comma dell'art. 60,
deve darne avviso al Consiglio provinciale delle corporazioni dove ha sede
l'azienda stessa.
Il Consiglio provinciale delle corporazioni nomina, per tali aziende, un liquidatore;
può però, ove lo ravvisi opportuno, disporre la gestione temporanea,
nominando un amministratore.
La gestione si svolge sotto la vigilanza e secondo le istruzioni del Consiglio
provinciale delle corporazioni.
Il periodo di gestione temporanea di cui al comma precedente può anche
essere prorogato, ma non può nel complesso eccedere lo spazio di tempo
di un anno.
Durante tale periodo l'alienazione dell'azienda o di singoli opifici od esercizi
della stessa è fatta dall'amministratore, col consenso del titolare,
previa autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni e con le
norme dell'art. 58 per la stipulazione dell'atto e l'impiego o il deposito
del prezzo.
Decorso il periodo anzidetto di gestione temporanea, la azienda è posta
in liquidazione.
Della nomina del liquidatore e dell'amministratore è dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale del Regno.
Art. 64
La liquidazione di cui all'articolo precedente
è compiuta sotto la vigilanza del Consiglio provinciale delle corporazioni
e con l'osservanza, anche per le aziende individuali, delle disposizioni del
codice di commercio, in quanto applicabili, ed in conformità delle
istruzioni stabilite dal Consiglio provinciale predetto.
Il liquidatore investe le somme provenienti dalla liquidazione nelle forme
stabilite dall'art. 58.
Art. 65
L'amministratore o il liquidatore di cui all'art.
63, con l'assistenza del commissario di vigilanza e con l'intervento del titolare
dell'azienda o di un suo rappresentante, procede alla ricognizione dell'inventario,
riceve la consegna dei libri, dei documenti e delle attività sociali,
forma il bilancio, dal quale risulti esattamente lo stato attivo e passivo
dell'azienda, osservato, in quanto applicabile, il disposto dell'art. 57,
2#176; comma. Compiute dette operazioni, cessano le funzioni del commissario
di vigilanza.
L'amministratore ha tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione dell'azienda;
con l'autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni può
fare assegnazione di somme per spese di famiglia al proprietario o socio appartenente
alla razza ebraica e presenta al Consiglio provinciale delle corporazioni
il conto della propria gestione al termine di essa.
Art. 66
La retribuzione dei commissari di vigilanza, degli amministratori e dei liquidatori è a carico dell'azienda e viene rispettivamente liquidata dal Ministro per le finanze o dal Consiglio provinciale delle corporazioni.
Art. 67
Cessa l'applicazione delle norme del presente
decreto relative alle aziende indicate nell'art. 47:
a) quando in un'azienda non appartenente a persone di razza ebraica, gestita
da un cittadino di razza ebraica, il gestore viene sostituito;
b) nel caso di dichiarazione di fallimento;
c) nel caso in cui il titolare, gestore o socio a responsabilità illimitata
ottenga il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 del R. decreto-legge
17 novembre 1938-XVII, n. 1728;
d) nel caso che l'azienda pervenga in eredità a persona non appartenente
alla razza ebraica.
Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, la cessazione delle
funzioni del commissario, amministratore o liquidatore è disposta dall'autorità
che lo ha nominato.
Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma precedente, gli aventi diritto
hanno la disponibilità dell'azienda nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova e nel caso di avvenuta alienazione o liquidazione cessano
le limitazioni stabilite nel penultimo comma dell'art. 58 in ordine ai titoli
avuti in corrispettivo.
Capo V
Disposizioni varie
Art. 68
I cittadini italiani di razza ebraica, che
abbiano la direzione delle aziende indicate nell'art. 10, lettera c), del
R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il proprietario delle quali
non sia considerato di razza ebraica, debbono cessare dalle loro funzioni
non oltre il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto,
salvo la liquidazione dei diritti nascenti dal rapporto d'impiego.
Ove essi continuino nelle loro funzioni oltre il detto termine, il datore
di lavoro è punito con l'ammenda dal lire cinquecento a lire diecimila
ed in caso di mancato successivo licenziamento si applicano all'azienda le
disposizioni di questo decreto.
I cittadini italiani di razza ebraica che siano amministratori o sindaci di
società alle quali appartengono le aziende indicate nell'art. 10 del
R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, decadono di diritto dalle
loro rispettive cariche o uffici al novantesimo giorno dall'entrata in vigore
del presente decreto.
La disposizione del comma precedente non si applica al socio a responsabilità
illimitata nelle società di cui all'art. 47..
Il Ministro per l'interno, durante l'istruttoria di una domanda di discriminazione
a norma dell'art. 14 R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, può,
su istanza dell'interessato, prorogare, con suo decreto, i termini di cui
ai commi precedenti fino alla decisione in ordine alla domanda stessa.
Art. 69
Le amministrazioni civili o militari dello
Stato, il Partito Nazionale Fascista e le Organizzazioni da questo dipendenti
o controllate, le altre Amministrazioni indicate nell'art. 13 del R. decreto-legge
17 novembre 1938-XVII, n. 1728, hanno facoltà di revocare le concessioni
conferite a persone appartenenti alla razza ebraica e di risolvere d'autorità
i contratti d'appalto per lavori o forniture stipulati con tali persone.
La stessa facoltà è data per le concessioni e per gli appalti
a società non azionarie, regolari o irregolari, nelle quali sono soci
a responsabilità illimitata persone appartenenti alla razza ebraica,
oppure a ditte gestite dalle persone medesime, se il gestore od il socio non
venga sostituito, nel termine che sarà assegnato, con persona non di
razza ebraica e di gradimento dell'Amministrazione concedente o appaltante.
Nei casi di revoca o risoluzione ai sensi del presente articolo, sarà
corrisposto il prezzo o il saldo delle cose fornite e dei lavori eseguiti
fino al giorno della comunicazione del provvedimento di revoca o di risoluzione,
in base alle condizioni contrattuali, ed il valore dei materiali utili esistenti
a tale data in cantiere, che rimangono acquisiti all'Amministrazione, escluso
qualsiasi altro compenso o indennizzo.
Art. 70
Le attribuzioni deferite dal presente decreto
al Consiglio provinciale delle corporazioni sono esercitate dal Comitato di
presidenza.
Per l'esercizio della funzione di vigilanza sulle aziende il Comitato di presidenza
ha facoltà di nominare nel proprio seno apposita Commissione con facoltà
di aggregare ad essa uno o più componenti del Consiglio e, previa autorizzazione
del Ministro per le corporazioni, anche persone estranee di particolare competenza.
Art. 71
Se le aziende comprese nella categoria a)
dell'art. 52, per aumento del personale o per mutamento dell'oggetto, vengano
a cadere nelle limitazioni dell'art. 10 della lettera c) del R. decreto-legge
17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il proprietario, gestore o socio, che siano
cittadini italiani di razza ebraica, debbono denunziare entro novanta giorni
le avvenute variazioni.
Entro lo stesso termine i detti cittadini di razza ebraica debbono denunziare
le aziende delle quali divengono, successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto, proprietari, gestori o soci.
Nei casi di cui al primo e secondo comma, si applicano tutte le disposizioni
del presente titolo.
Titolo III
Disposizioni generali e finali
Art. 72
I cittadini italiani di razza ebraica, che abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sono equiparati, ad ogni effetto del presente decreto, ai cittadini italiani non considerati di razza ebraica.
Art. 73
Le denuncie e le istanze previste dal presente
decreto, le attestazioni emesse e i provvedimenti emanati in esecuzione del
decreto medesimo da organi od uffici dell'Amministrazione dello Stato e dai
Consigli provinciali delle corporazioni, il provvedimento del pretore e gli
inventari di cui agli articoli 57 e 65, sono esenti dalle tasse di bollo.
Gli atti e i provvedimenti avanti le Commissioni di cui all'art. 22 ed i Collegi
arbitrali di cui all'art. 61, nonché i ricorsi al Ministro per le corporazioni
ai sensi dell'art. 53, la relativa documentazione e le decisioni sono esenti
dal pagamento delle tasse di bollo, di registro ed ipotecarie.
Le notificazioni e le pubblicazioni prescritte dal presente decreto si considerano,
per quanto riflette i diritti e le spese di notifica e d'iscrizione, come
fatte nell'interesse dello Stato.
Art. 74
Gli atti di donazione di cui agli articoli 6 e 55 sono esenti dalla tassa di registro per trasferimento a titolo gratuito; la tassa di trascrizione e i diritti catastali sono ridotti al quarto. Sono del pari ridotti al quarto gli onorari notarili.
Art. 75
Gli atti di retrocessione dei beni immobili dell'Ente di liquidazione e gestione immobiliare od altro ente assegnatario al cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di esenzione previsto dall'art. 14 del regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sono registrati e trascritti col pagamento della tassa fissa di lire 20; i diritti di voltura sono ridotti al quarto.
Art. 76
L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare
è parificato ad ogni effetto nel trattamento tributario alle Amministrazioni
dello Stato; per le notificazioni ad istanza dell'Ente medesimo, per le copie
degli atti ad esso rilasciati e per le visure ipotecarie compiute nel suo
interesse, si osservano le disposizioni vigenti per tali adempimenti quando
sono richiesti dallo Stato.
Le tasse di registro e trascrizione, i diritti catastali e gli onorari notarili
per gli atti di alienazione dei beni attribuiti all'Ente di gestione e liquidazione
immobiliare, sono ridotti alla metà dell'ordinario ammontare, quando
non trovino applicazione disposizioni speciali più favorevoli.
Art. 77
Gli atti costitutivi delle società
di cui è menzione nell'art. 60, in quanto il Ministro per le finanze
riconosca il pubblico interesse della loro costituzione, sono esenti dalle
tasse di bollo e di registro.
Gli atti con i quali dette società rilevano le aziende indicate nel
predetto articolo sono registrati e trascritti con la tassa fissa di lire
20; i diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti medesimi sono
ridotti al quarto.
Art. 78
Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per la attuazione del presente decreto.
Art. 79
Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.
Art. 80
Il presente decreto entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno
e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro per le finanze, proponente, è autorizzato a presentare
il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito
nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 febbraio 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel - Solmi - Lantini
Visto il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 32. - Mancini.