Approvazione dello statuto dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio
1926-IV, numero 100;
Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno,
per la grazia e giustizia e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato l'annesso statuto dell'Ente di
gestione e liquidazione immobiliare, istituito col R. decreto-legge 9 febbraio
1939-XVII, n. 126.
Detto statuto, composto di n. 26 articoli, sarà d'ordine Nostro firmato
dal Ministro per le finanze.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 marzo 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel - Solmi - Lantini
Visto il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, foglio 26. - Mancini
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Statuto dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare
Art. 1
E' costituito, con sede in Roma, un ente denominato "Ente di Gestione
e Liquidazione Immobiliare" (E.G.E.L.I.) col compito di provvedere all'acquisto,
alla gestione ed alla vendita dei beni immobili eccedenti, a norma dei Regi
decreti-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 126,
i limiti di patrimonio consentito ai cittadini italiani di razza ebraica.
L'Ente ha personalità giuridica. Esso ha un fondo di dotazione di venti
milioni, da stanziare, con provvedimenti del Ministro per le finanze, sul
bilancio del Ministero stesso.
Per l'assistenza , la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente si avvale
dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 2
L'E.G.E.L.I. compie tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dei
propri fini.
Art. 3
Sono organi dell'Ente:
il presidente;
il Consiglio d'amministrazione;
la Giunta esecutiva;
Art. 4
Il presidente è nominato con decreto del DUCE, proposta del Ministro
per le finanze, per un triennio e può essere confermato.
Egli è capo dell'Amministrazione dell'Ente e ha la legale rappresentanza
dell'Ente stesso.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta
esecutiva e cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta
stessi.
Il presidente ha la facoltà di conferire procure speciali per determinati
atti e per determinate specie di atti.
In caso di urgenza il presidente prende tutti i provvedimenti di competenza
della Giunta esecutiva e ne riferisce a questa nella prima seduta successiva
per la relativa ratifica.
Art. 5
Uno dei membri del Consiglio di amministrazione è annualmente designato
dal Consiglio stesso a fungere da vice presidente.
Il presidente è coadiuvato dal vice presidente, che lo sostituisce
in caso di assenza o di legittimo impedimento.
Art. 6
Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente e di nove
membri nominati con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato:
- un consigliere su proposta del Ministro per le finanze;
- un consigliere su proposta del Ministro per l'interno;
- un consigliere su proposta del Segretario del P. N. F. Ministro Segretario
di Stato;
- un consigliere su proposta del Ministro per la grazia e giustizia;
- un consigliere su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;
- un consigliere su proposta del Ministro per corporazioni;
- un consigliere su proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio
e l'esercizio del credito;
- un consigliere su proposta della Confederazione fascista degli agricoltori;
un - consigliere su proposta della Confederazione fascista degli industriali.
I Consiglieri rimangono in carica tre anni e possono essere confermati nella
carica stessa.
Con decreto del Ministro per le finanze sono determinate le indennità
assegnate al presidente e ai competenti il Consiglio di amministrazione;
Il Consiglio di amministrazione nomina il segretario;
Alle sedute del Consiglio di amministrazione assiste, con voto consultivo,
il direttore generale dell'Ente.
Art. 7
Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per il funzionamento dell'Ente.
Esso delibera un apposito regolamento interno da approvarsi dal Ministro per
le finanze, per stabilire la consistenza numerica del personale, nonché
le norme di assunzione e di stato giuridico ed il trattamento economico, a
qualsiasi titolo, di attività e di quiescenza del personale medesimo.
Art. 8
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, il quale
ne dà tempestivo avviso ai consiglieri ed ai sindaci effettivi.
Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno
sette componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità
prevale il voto del presidente.
Art. 9
Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno, la Giunta esecutiva,
determinandone le attribuzioni e i poteri.
La Giunta è composta di cinque membri, fra i quali il presidente e
il vice presidente.
Assiste alle riunioni della Giunta, con voto consultivo, il direttore generale
dell'Ente.
Funge da segretario della Giunta esecutiva il segretario del Consiglio di
amministrazione.
La Giunta esecutiva è convocata dal presidente, il quale ne dà
tempestivo avviso ai membri ed ai sindaci effettivi.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre
membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso
di parità prevale il voto del presidente.
Art. 10
La Giunta esecutiva delibera sulle operazioni per le quali sia stata delegata
dal Consiglio di amministrazione ed entro i limiti della delegazione stessa.
Non possono essere delegate alla Giunta le deliberazioni:
a) sulla formazione del bilancio;
b) sulla emissioni di certificati di cui all'art. 13;
c) sulla emissione dei titoli obbligazionari di cui all'art. 15;
d) sulla delega ad Istituti di credito fondiario a norma dell'art. 12 del
R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, e convenzioni relative;
e) sugli atti indicati nell'art. 16.
Le deliberazioni della Giunta sono comunicate al consiglio nella prima seduta
successiva.
Art. 11
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva
sono inserite in appositi registri di verbali e vengono autenticati con la
firma del presidente e del segretario.
Le deliberazioni prese dal presidente, in via di urgenza a norma dell'art.
4, sono trascritte in apposito registro e firmate dal presidente.
Dei verbali relativi alle deliberazioni di cui al presente articolo e delle
deliberazioni del presidente, il segretario del Consiglio di amministrazione
può, con l'autorizzazione del presidente, rilasciare copie od estratti.
Art. 12
Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e di due
supplenti, nominati con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato.
Uno dei sindaci effettivi è: scelto fra i magistrati della Corte dei
conti ed ha funzioni di presidente; uno è nominato su proposta del
Ministro per le finanze ed uno su proposta del Ministro per le corporazioni.
Con lo stesso decreto, su proposta del Ministro per le finanze, sono nominati
due sindaci supplenti.
I sindaci effettivi ed i supplenti durano in carica tre anni e possono essere
confermati.
Con decreto del Ministro per le finanze sono fissate le retribuzioni spettanti
ai sindaci.
I sindaci esercitano il controllo sulla gestione dell'Ente e sulla osservanza
delle disposizioni di legge e dello statuto; assistono alle riunioni del Consiglio
di amministrazione e della Giunta esecutiva ed hanno in generale i poteri
e gli obblighi che la legge attribuisce ai sindaci delle società commerciali,
in quanto applicabili.
Il Collegio dei sindaci presenta al Ministro per le finanze una relazione
annuale in accompagnamento del bilancio sulla gestione dell'Ente.
Art. 13
L'Ente è autorizzato ad emettere certificati speciali da destinare
quale corrispettivo per i beni trasferiti all'Ente stesso, a norma degli articoli
26 e 32 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.
I certificati fruttano l'interesse del 4 % annuo pagabile in due semestralità
posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio, tenuto conto dell'eventuale
parte di semestralità dovuta a norma del capoverso dell'art. 36 del
R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.
I certificati sono trentennali a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII e allo
scadere del triennio saranno ritirati ed annullati a norma dell'art. 35 del
R. decreto-legge anzidetto.
I titoli anzidetti portano la firma del presidente dell'Ente e del presidente
del Collegio sindacale, sono segnati col bollo a secco dell'Ente e portano
la dicitura: "Il presente certificato è garantito dai beni costituenti
il patrimonio immobiliare dell'E.G.E.L.I. e dal fondo titoli costituito a
norma dell'art. 41 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126".
Art. 14
I certificati speciali di cui all'articolo precedente, sono nominativi e possono
essere trasferiti a persone di razza ebraica.
E' vietata al loro cessione, per atto tra vivi, a persone non appartenenti
alla razza ebraica.
La cessione dei certificati a persone non appartenenti alla razza ebraica,
per atto tra vivi, può essere fatta solo per costituzione di dote o
per l'adempimento di una obbligazione di data certa e anteriore a quella di
entrata in vigore del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, ovvero
derivante da fatto illecito.
Art. 15
L'ente è autorizzato ad emettere titoli obbligazionari al portatore,
fruttanti l'interesse del 4 %, pagabile in due semestralità posticipate,
al 1° gennaio ed al 1° luglio.
Tali titoli sono destinati esclusivamente a sostituire, nei casi previsti
dall'ultimo comma dell'art. 33 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII,
n. 126, i certificati speciali, dei quali conservano la scadenza.
Art. 16
Nel caso di comprovata necessità del titolare, l'Ente ha facoltà
di effettuare operazioni di anticipazione sui certificati, a condizioni da
determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione, con deliberazione
da approvarsi dal Ministro per le finanze.
L'Ente ha altresì facoltà di riscattare i certificati speciali
da esso emessi, previa autorizzazione del Ministro per le finanze e con le
modalità dallo stesso stabilite.
Art. 17
Il pagamento degli interessi avviene presso gli Istituti indicati dal Consiglio
di amministrazione, dietro presentazione dei certificati e con fondi somministrati
dal Tesoro su appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato.
Art. 18
L'esercizio finanziario dell'Ente si riferisce all'anno solare.
Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di amministrazione sottopone
all'approvazione del Ministro per le finanze il bilancio dell'Ente accompagnandolo
con una particolareggiata relazione sull'attività svolta.
Art. 19
Il prezzo netto risultante dall'applicazione degli articoli 20, 21, 22 e 24
del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, rappresenta il valore di
carico degli immobili trasferiti all'Ente a norma dell'art. 26 del R. decreto-legge
stesso.
Art. 20
All'inizio di ogni esercizio l'Ente sottopone al Ministro per le finanze,
per l'approvazione, il piano generale delle vendite di beni immobili che si
propone di effettuare durante l'esercizio medesimo, accompagnandolo con una
documentata relazione.
Il Ministro per le finanze può, inoltre, autorizzare la vendita di
determinati immobili stabilendone le modalità.
Le vendite sono, di regola, fatte per contanti. In casi particolari, l'Ente
può, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, concedere dilazioni
per il pagamento del prezzo.
Art. 21
I ricavi netti delle vendite degli immobili di proprietà dell'Ente
sono tenuti contabilmente in evidenza e versati mensilmente al Tesoro dello
Stato per essere investiti, a mezzo del contabile per il Portafoglio, in titoli
del debito pubblico, a norma dell'art. 41 del R. decreto-legge 9 febbraio
1939-XVII, n. 126. Tali titoli, di pertinenza del Tesoro che ne riscuote i
relativi interessi versandoli al bilancio dello Stato, sono custoditi presso
la Tesoreria centrale del Regno a garanzia dei certificati speciali emessi
dall'Ente.
Art. 22
I proventi della gestione dei beni di proprietà dell'Ente, gli oneri
dell'esercizio e le spese generali e di amministrazione, sono registrati nel
conto spese e proventi. Il saldo di tale conto è versato annualmente
al bilancio dell'entrata dello Stato, dopo l'approvazione del bilancio, ai
sensi dell'art. 40 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.
Art. 23
L'Ente tiene separata contabilità della gestione realizzi, registrando
partitamente l'importo dei valori realizzati durante ciascun esercizio mediante
l'alienazione dei beni di pertinenza dell'Ente rispetto al prezzo di carico
in bilancio determinato a norma dell'art. 19 e maggiorato delle spese di carattere
patrimoniale occorse per la conservazione, riparazioni e migliorie dei beni
di proprietà dell'Ente, e non considerate nel conto spese e proventi
di cui all'art. 22.
In base alle risultanze di cui sopra, per ciascun quinquennio è determinata
la situazione patrimoniale, la quale, accompagnata da una relazione del Consiglio
di amministrazione, è sottoposta all'approvazione del Ministro per
le finanze.
Art. 24
Un mese prima di ciascuna scadenza delle semestralità dei certificati
speciali e dei titoli obbligazionari, l'Ente ne comunica al tesoro dello Stato
l'ammontare complessivo e l'elenco degli istituti autorizzati al relativo
pagamento.
Art. 25
Gli uffici dell'Ente sono retti dal direttore generale.
La qualità di funzionario o impiegato dell'Ente è incompatibile
con qualsiasi impiego privato o pubblico e con l'esercizio di qualsiasi professione,
commercio o industria.
I funzionari e gli impiegati non possono coprire cariche di consiglieri di
amministrazione, di liquidatori e sindaci di società , salvo espressa
autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
Art. 26
E' fatto divieto ai consiglieri di amministrazione, ai sindaci, ai funzionari
di direzione ed agli impiegati dell'Ente di acquisire beni dell'Ente e, comunque,
di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette con l'Ente,
ovvero con acquirenti di beni immobili di proprietà dell'Ente.
I funzionari e gli impiegati dell'Ente sono obbligati al segreto d'ufficio.
Visto l'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le finanze
Di Revel