Norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728,
sulla difesa della razza italiana.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni,
a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Fermo restando il disposto degli articoli 8 e 26 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728; convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, è facoltà del Ministro per l'interno di dichiarare, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 2, la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile.
Art. 2
La Commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministro per l'interno, ed è composta di un magistrato di grado 3°, presidente, di due magistrati di grado non inferiore al 5°, designati dal Ministro per la grazia e la giustizia, e di due funzionari del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 5°. Assiste in qualità di segretario un funzionario del Ministero dell'interno, di grado non inferiore all'8°.
Art. 3
La Commissione ha sede presso il Ministero
dell'interno, ed ha facoltà di chiamare a deporre qualsiasi persona
sia da essa ritenuta utile ai fini dell'istruttoria; può, inoltre,
compiere tutte le altre indagini del caso, valendosi, ove d'uopo, anche dell'opera
dei pubblici uffici.
Tutti i pubblici uffici sono tenuti a corrispondere alle richieste della Commissione.
Alle persone chiamate a deporre si applicano le disposizioni di cui all'art.
366, 3° comma, del Codice Penale.
Il parere della Commissione è motivato.
Il parere e tutti gli altri atti della Commissione hanno carattere segreto
e di essi non può essere rilasciata copia a chicchessia e per nessuna
ragione.
Art. 4
Il Ministro per l'interno, emette decreto
non motivato, conforme al parere della Commissione.
Il provvedimento del Ministro è insindacabile. Esso ha valore, ad ogni
effetto giuridico, esclusivamente per la dichiarazione di razza; e a tale
fine è annotato in margine all'atto di nascita della persona cui si
riferisce.
Art. 5
E' riservata esclusivamente alla competenza del Ministro per l'interno ogni decisione in materia razziale, ai sensi del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Solmi
Visto il Guardasigilli: Grandi