Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza
ebraica.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni,
a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
L'esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale è, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.
Art. 2
Ai cittadini italiani di razza ebraica
è vietato l'esercizio della professione di notaro.
Ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminati è vietato l'esercizio
della professione di giornalista.
Per quanto riguarda la professione di insegnante privato, rimangono in vigore
le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 del R. decreto-legge 15 novembre
1938-XVII, n. 1779.
Art. 3
I cittadini italiani di razza ebraica esercenti
una delle professioni di cui all'art. 1, che abbiano ottenuto la discriminazione
a termini dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728,
saranno iscritti in "elenchi aggiunti", da istituirsi in appendice
agli albi professionali e potranno continuare nell'esercizio della professione,
a norma delle vigenti disposizioni, salve le limitazioni previste dalla presente
legge.
Sono altresì istituiti, in appendice agli elenchi transitori eventualmente
previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali,
elenchi aggiunti dei professionisti di razza ebraica discriminati.
Si applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e
la disciplina degli albi professionali.
Art. 4
I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, i quali esercitino una delle professioni indicate nell'art. 1, esclusa quella di giornalista, potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo le disposizioni del capo II della presente legge, e potranno continuare nell'esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa.
Art. 5
Gli iscritti negli elenchi speciali professionali
previsti dall'art. 4 cessano dal far parte delle Associazioni sindacali di
categoria giuridicamente riconosciute, e non possono essere da queste rappresentati.
Tuttavia si applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina dei rapporti
collettivi di lavoro.
Art. 6
E' fatto obbligo ai professionisti che si
trovino nelle condizioni degli articoli 1 e 2, primo comma, ed a quelli iscritti
nei ruoli di cui all'art. 23 di denunciare la propria appartenenza alla razza
ebraica, entro il termine di venti giorni dalla entrata in vigore della presente
legge, agli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli.
I trasgressori sono puniti con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda sino
a lire tremila.
La denunzia deve essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per
l'accertamento della razza ai sensi dell'art. 26 del R. decreto-legge 17 novembre
1938-XVII, n. 1728.
Il reato sarà dichiarato estinto se il ricorso di cui al terzo comma
sia deciso con la dichiarazione di non appartenenza del ricorrente alla razza
ebraica.
Ove la denunzia non sia effettuata, gli organi competenti per la tenuta degli
albi o dei ruoli provvederanno d'ufficio all'accertamento.
La cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai predetti organi
non oltre il febbraio 1940-XVIII, ma ha effetto alla scadenza di detto termine.
La deliberazione è notificata agli interessati a mezzo di ufficiale
giudiziario, e con le forme della notificazione della citazione.
Capo II
Degli elenchi speciali e delle condizioni per esserci iscritti.
Art. 7
Per ogni circoscrizione di Corte di appello
sono istituiti, presso la Corte medesima, gli elenchi speciali per le singole
professioni previsti dall'art. 4.
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un
elenco per la stessa professione; su domanda dell'interessato è ammesso
tuttavia il trasferimento da un elenco distrettuale all'altro.
Il trasferimento non interrompe il corso dell'anzianità di iscrizione.
Art. 8
I cittadini italiani di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, esclusa quella di giornalista, e che intendano ottenere l'iscrizione nel rispettivo elenco speciale, dovranno farne domanda al primo presidente della Corte di appello del distretto in cui abbiano la residenza nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
Per essere iscritti negli elenchi speciali
è necessario:
a) essere cittadini italiani;
b) essere di specchiata condotta morale e non avere svolto azione contraria
agli interessi del Regime e della Nazione;
c) avere residenza nella circoscrizione della Corte di appello;
d) essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti
professionali per l'esercizio della rispettiva professione.
Art. 10
Non possono conseguire l'iscrizione negli
elenchi speciali coloro che abbiano riportato condanna per delitto non colposo
per il quale la legge commini la pena della reclusione, non inferiore nel
minimo a due anni e nel massimo a cinque o, comunque, condanna che importi
la radiazione o cancellazione dagli albi professionali.
Non; parimenti, conseguire l'iscrizione coloro che siano stati o si trovino
sottoposti ad una delle misure di polizia previste dal testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.
Art. 11
Le domande per l'iscrizione devono essere
corredate dai seguenti documenti:
a) atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di residenza;
d) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
e) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a
mesi 3 dalla presentazione della domanda e certificato dei procedimenti a
carico;
f) certificato dell'Autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza
del richiedente, attestante che questi non è stato sottoposto ad alcuna
delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con Regio decreto 18 giugno 1937-IX, n. 773;
g) titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione nell'albo professionale.
Art. 12
Le attribuzioni relative alla tenuta degli
elenchi di cui all'articolo 4 ed alla disciplina degli iscritti, previste
dalle vigenti leggi e regolamenti professionali, sono esercitate nell'ambito
di ciascun distretto di Corte d'appello, per tutti gli elenchi, da una Commissione
distrettuale.
Essa ha sede presso al Corte di appello, è presieduta dal primo presidente
della Corte medesima, o da un magistrato della Corte, da lui delegato ed è
composta di sei membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'interno,
dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato,
dai Ministri per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici e per le corporazioni,
nonché dal presidente della Confederazione fascista dei professionisti
ed artisti.
Art. 13
I componenti della Commissione di cui all'articolo precedente sono nominati con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.
Art. 14
La Commissione distrettuale verifica le domande
di cui all'articolo 8 e, ove ricorrano le condizioni richieste dalla presente
legge, delibera la iscrizione del professionista nel rispettivo elenco speciale.
Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento di almeno quattro
componenti.
Le deliberazioni della Commissione sono motivate; vengono prese a maggioranza
di voti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente. Esse
sono notificate, nel termine di 15 giorni, agli interessati ed al procuratore
generale presso la Corte di appello, nonché al prefetto, qualora riguardino
esercenti le professioni sanitarie.
Art. 15
Contro le deliberazioni della Commissione in ordine alla iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco, nonché ai giudizi disciplinari, è dato ricorso tanto all'interessato quanto al procuratore generale della Corte di appello, e, nel caso di esercenti le professioni sanitarie, al prefetto, entro 30 giorni dalla notifica, ad una Commissione centrale che ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia.
Art. 16
La Commissione centrale, di cui all'articolo
precedente, è presieduta da un magistrato di grado terzo ed è
composta del direttore generale degli affari civili e delle professioni legali
presso il Ministero di grazia e giustizia, o di un suo delegato, e di altri
sette membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'interno, dal Segretario
del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri
per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e per
le foreste e per le corporazioni, nonché dal presidente della Confederazione
fascista dei professionisti e degli artisti.
I componenti della Commissione sono nominati con decreto Reale, su proposta
del Ministro per la grazia e la giustizia. Essi durano in carica tre anni
e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante
il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.
Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l'intervento di almeno
cinque componenti.
Il Ministro per la grazia e la giustizia provvede con suo decreto alla costituzione
della Segreteria della predetta Commissione.
Capo III
Disciplina degli iscritti negli elenchi speciali
Art. 17
Entro il mese di febbraio di ogni anno, la
Commissione di cui all'articolo 12 procede alla revisione dell'elenco speciale,
apportandovi le modificazioni e le aggiunte che fossero necessarie.
Ai provvedimenti adottati si applicano le disposizioni degli articoli 14,
ultimo comma, e 15.
Art. 18
La Commissione può applicare sanzioni
disciplinari:
1° per gli abusi e le mancanze degli iscritti nell'elenco speciale commessi
nell'esercizio della professione;
2° per motivi di manifesta indegnità morale e politica.
Le sanzioni disciplinari sono:
a) censura;
b) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei
mesi;
c) cancellazione dall'elenco.
I provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati all'interessato
per mezzo di ufficiale giudiziario.
L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere promossa
dalla Commissione su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero,
ovvero d'ufficio in seguito a deliberazione del Commissione ad iniziativa
di uno o più membri.
I fatti addebitati devono essere contestati all'interessato con l'assegnazione
di un termine per la presentazione delle giustificazioni.
Art. 19
La cancellazione dall'elenco speciale, oltre
che per i motivi disciplinari, può essere pronunciata dalla Commissione,
su domanda dell'interessato? Può essere promossa d'ufficio su richiesta
del procuratore generale della Corte di appello nel caso:
a) di perdita della cittadinanza;
b) di trasferimento dell'iscritto in altro elenco;
c) di trasferimento dell'iscritto all'estero.
Contro la pronuncia della Commissione è sempre ammesso ricorso a norma
dell'art. 15.
Art. 20
La condanna o l'applicazione di una delle
misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, importano la cancellazione dall'elenco
speciale.
L'iscritto che si trovi sottoposto a procedimento penale, ovvero deferito
per l'applicazione di una delle misure di cui al comma precedente, può
essere sospeso dall'esercizio della professione.
La sospensione ha sempre luogo quando è emesso mandato di cattura e
fino alla sua revoca.
Capo IV
Dell'esercizio professionale degli iscritti
negli elenchi aggiunti e negli elenchi speciali.
Art. 21
L'esercizio professionale da parte dei cittadini
italiani di razza ebraica, iscritti negli elenchi speciali, è soggetto
alle seguenti limitazioni:
a) salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, la professione
deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla
razza ebraica;
b) la professione di farmacista non può essere esercitata se non presso
le farmacie di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato
con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l'Ente cui la farmacia
appartiene svolga la propria attività istituzionale esclusivamente
nei riguardi degli appartenenti alla razza ebraica;
c) ai professionisti di razza ebraica non possono essere conferiti incarichi
che importino funzioni di pubblico ufficiale, né può essere
consentito l'esercizio di attività per conto di enti pubblici, fondazioni,
associazioni e comitati di cui agli articoli 34 e 37 del Codice civile e in
locali da questi dipendenti.
Art. 22
I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nei ruoli degli amministratori giudiziari, e, se già iscritti, ne sono cancellati.
Art. 23
I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei dei revisori ufficiali dei conti, di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell'art. 32 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, approvato con Regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, e, se vi sono già iscritti, ne sono cancellati.
Art. 24
I professionisti forensi cittadini italiani di razza ebraica, che siano iscritti negli albi speciali per l'infortunistica, perdono il diritto a mantenere l'iscrizione negli albi stessi a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 25
E' vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica.
Art. 26
L'esercizio di attività professionali
vietate dall'art. 21 è punito ai sensi dell'art. 348 del Codice penale.
La trasgressione alle disposizioni di cui all'art. 25 importa la cancellazione,
secondo i casi, dagli albi professionali, dagli elenchi aggiunti, ovvero dagli
elenchi speciali.
Capo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 27
I cittadini italiani di razza ebraica possono
continuare l'esercizio della professione senza limitazioni fino alla cancellazione
dall'albo.
Avvenuta la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto la iscrizione
nell'elenco speciale, non potranno esercitare alcuna attività professionale.
Con la cancellazione deve essere esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi
prestazione professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica
non discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica.
E' tuttavia in facoltà del cliente non appartenente alla razza ebraica
di revocare al professionista di razza ebraica non discriminato l'incarico
conferitogli, anche prima della cancellazione dall'albo.
Art. 28
I cittadini italiani di razza ebraica, ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari o superiori in virtù dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nonché tutti coloro che, conseguito il titolo accademico, non abbiano ancora ottenuta la relativa abilitazione professionale, a norma delle leggi e regolamenti vigenti, ove sussistano i requisiti e le condizioni previste dalle predette leggi e regolamenti per l'iscrizione negli albi, nonché dalla presente legge, potranno ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi speciali.
Art. 29
I notari di razza ebraica, dispensati dall'esercizio
a norma della presente legge, sono ammessi a far valere il diritto di trattamento
di quiescenza loro spettante a termini di legge da parte della Cassa nazionale
del notariato.
In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo
di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se
hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio; negli altri casi, è
concessa una indennità di lire mille per ciascun anno di servizio.
Art. 30
Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati,
che cessano dall'impiego per effetto dalla presente legge, verrà corrisposta
dal datore di lavoro l'indennità di licenziamento prevista dal contratto
collettivo di lavoro giornalistico per il caso di risoluzione del rapporto
di impiego per motivi estranei alla volontà del giornalista.
L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Arnaldo
Mussolini" provvederà alla cancellazione dei predetti giornalisti
dagli elenchi dei propri iscritti, alla liquidazione del fondo di previdenza
costituito a loro nome e al trasferimento, al nome dei medesimi, della proprietà
della polizza di assicurazione sulla vita, contratta dall'Istituto presso
l'istituto nazionale delle assicurazioni.
Art. 31
Con disposizioni successive saranno regolati i rapporti tra professioni di razza ebraica e gli enti di previdenza previsti dalla legislazione vigente, escluse le categorie contemplate negli articoli 29 e 30 della presente legge. Verranno inoltre emanate le norme speciali riflettenti la cessazione del rapporto d'impiego privato tra i professionisti di razza ebraica e i loro dipendenti.
Art. 32
Il Ministro per la grazia e la giustizia, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato ad emanare le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali, per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 12 e 15.
Art. 33
Agli effetti della presente legge, l'appartenenza alla razza ebraica è determinata a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ed ogni questione relativa è decisa dal Ministro per l'interno a norma dell'articolo 26 dello stesso Regio decreto-legge.
Art. 34
Per tutto quanto è contemplato dalla presente legge, si applicano le leggi ed i regolamenti di carattere generale che disciplinano le singole professioni.
Art. 35
Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi
dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1936-IV, n. 100, le norme complementari
e di coordinamento che potranno occorrere per l'attuazione della presente
legge.
Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Starace - Solmi -
Di Revel - Cobolli-Gigli -
Rossoni - Lantini - Alfieri
Visto il Guardasigilli: Grandi