LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 587.
Concessione di una indennità in aggiunta alla pensione ai dipendenti
statali per i quali è prevista la inamovibilità, dispensati
dal servizio in esecuzione del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII,n. 1728,
sino al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento
a riposo.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni,
a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico
Ai dipendenti delle Amministrazioni dello
Stato, per i quali è prevista la inamovibilità, dispensati dal
servizio ai sensi dell'art. 20 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII,
n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, perché
appartenenti alla razza ebraica e aventi diritto a pensione, è concesso,
fino al raggiungimento del limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti
per far luogo al collocamento a riposo e, in ogni caso, per non oltre quattro
anni, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un assegno pari alla differenza
fra lo stipendio di cui erano provvisti all'atto della dispensa e la pensione
liquidata.
Alla data di cessazione dell'assegno suddetto la pensione sarà nuovamente
liquidata computando il periodo trascorso dopo la dispensa come servizio attivo
e considerando come percepiti durante il periodo stesso gli assegni pensionabili
goduti all'atto della dispensa.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel
Visto il Guardasigilli: Grandi