LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1459

28/09/1940


Integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:


Articolo unico

Gli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, recante disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 3 - "I cittadini italiani, nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, che ai termini dell'art. 8, ultimo, comma, del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, non sono considerati di razza ebraica, possono ottenere di sostituire, al loro cognome, quello originario della madre, salvo quanto è disposto dall'art. 158, ultimo comma del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.
Nel caso che il cognome originario della madre rientri tra le ipotesi indicate nel citato art. 158, ultimo comma, del Regio decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, gli interessati possono ottenere di cambiare il proprio cognome con altro non compreso tra dette ipotesi".
Art. 4 - "I cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza, possono ottenere il cambiamento del loro cognome con altro, osservato il disposto dell'art. 158, ultimo comma, del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile".

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Grandi - Di Revel

Visto il Guardasigilli: Grandi