Autorizzazione all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare a delegare
agli Istituti di credito fondiario la gestione e la vendita degli immobili
ad esso attribuiti.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni,
a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico
L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare,
istituito con l'art. 11 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126,
convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è autorizzato a
delegare agli Istituti di credito fondiario, di cui all'art. 12 del decreto
medesimo, la gestione e la vendita dei beni immobili che a detto Ente siano
attribuiti anche con provvedimenti successivi al citato R. decreto-legge 9
febbraio 1939-XVII, n. 126.
Gli Istituti indicati nel comma precedente sono autorizzati ad esercitare
le funzioni di cui al comma stesso anche in deroga ai rispettivi ordinamenti
o statuti.
La presente legge entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel
Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
Mussolini