LEGGE 24 febbraio 1941-XIX, n. 158

24/02/1941


Autorizzazione all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare a delegare agli Istituti di credito fondiario la gestione e la vendita degli immobili ad esso attribuiti.

VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:


Articolo unico

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, istituito con l'art. 11 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è autorizzato a delegare agli Istituti di credito fondiario, di cui all'art. 12 del decreto medesimo, la gestione e la vendita dei beni immobili che a detto Ente siano attribuiti anche con provvedimenti successivi al citato R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.
Gli Istituti indicati nel comma precedente sono autorizzati ad esercitare le funzioni di cui al comma stesso anche in deroga ai rispettivi ordinamenti o statuti.
La presente legge entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Dato a Roma, addì 24 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)


Mussolini