Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni,
a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
E' vietato l'esercizio di qualsiasi attività nel campo dello spettacolo a italiani ed a stranieri o ad apolidi appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, nonché a società rappresentate, amministrate o dirette in tutto o in parte da persone di razza ebraica.
Art. 2
Sono vietate la rappresentazione, l'esecuzione,
la proiezione pubblica e la registrazione su dischi fonografici di qualsiasi
opera alla quale concorrano o abbiano concorso autori od esecutori italiani,
stranieri od apolidi appartenenti alla razza ebraica e alla cui esecuzione
abbiano comunque partecipato elementi appartenenti alla razza ebraica.
Sono del pari vietati lo smercio dei dischi fonografici e l'importazione di
matrici di dischi previsti dal precedente comma e la successiva riproduzione
delle matrici stesse.
Art. 3
E' vietato utilizzare in qualsiasi modo per la produzione di film, soggetti, sceneggiature, opere letterarie, drammatiche, musicali, scientifiche ed artistiche, e qualsiasi altro contributo, di cui siano autori persone appartenenti alla razza ebraica, nonché impiegare ed utilizzare comunque nella detta produzione, o in operazione di doppiaggio o di post sincronizzazione, personale artistico, tecnico, amministrativo ed esecutivo appartenente alla razza ebraica.
Art. 4
Per i film da importare dall'estero l'Ente nazionale Acquisti Importazioni
Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.), nel giudicare della opportunità di
autorizzare o meno, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 aprile 1940-XVIII,
n. 404, sul monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei
film cinematografici provenienti dall'estero, l'acquisto di film esteri, terrà
conto delle condizioni nelle quali questi sono stati prodotti fuori dal Regno
in relazione alle disposizioni della presente legge.
A tale scopo le domande di acquisto di film esteri debbono essere corredate
di elenchi nominativi degli autori delle opere utilizzate per la produzione
dei film medesimi e di coloro che hanno ad essa concorso con contributi artistici
e tecnici di notevole importanza.
Agli stessi criteri indicati nel primo comma del presente articolo dovrà
attenersi il Ministero della cultura popolare nell'accordare o meno ai film
importati dall'estero il nulla osta per la proiezione in pubblico di cui all'art.
1 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche
approvato con R. decreto-legge 24 settembre 1923-I, n. 3287.
Art. 5
Con decreto del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro
per l'interno, sarà nominata una Commissione di cui fanno parte anche
due rappresentanti del Ministero dell'interno ed alla quale è attribuito
il compito di provvedere alla compilazione ed all'aggiornamento degli elenchi
di autori e di artisti esecutori appartenenti alla razza ebraica.
Nei riguardi degli autori ed artisti italiani e degli autori ed artisti stranieri
od apolidi, residenti nel Regno, l'inclusione nell'elenco dovrà essere
preceduta dall'accertamento della posizione razziale, da parte del Ministero
dell'interno, secondo le norme contenute negli articoli 8 e 26 del R. decreto-legge
17 novembre 1938, n. 1728.
Tali elenchi sono pubblici.
Art. 6
Ai componenti della Commissione saranno corrisposti per ogni giornata di adunanza
gettoni di presenza da determinarsi nei modi previsti dall'art. 63 del R.
decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.
Art. 7
Chiunque contravviene alle norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 della presente
legge è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 10.000.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 19 aprile 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Pavolini - Grandi
Visto il Guardasigilli: Grandi