DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 4 Gennaio 1944-XXII, n. 2
IL D U C E
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
CAPO DEL GOVERNO
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto il decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti
per la difesa della razza italiana;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, convertito con modificazioni,
nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante norme di attuazione ed integrazione
delle disposizioni di cui all'art. 10 del D. L. 17 novembre 1938, n. 1728,
relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale
e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
D E C R E T A :
Art. 1
I Cittadini italiani di razza ebraica o
considerati come tali ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 17 novembre 1938,
n. 1728, ancorché abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione
di cui all'art. 14 dello stesso decreto-legge, nonché le persone straniere
di razza ebraica, anche se non residenti in Italia, non possono nel territorio
dello Stato:
a) essere proprietari, in tutto o in parte, o gestori, a qualsiasi titolo,
di aziende di qualunque natura, né avere di dette aziende la direzione,
né assumervi comunque l'ufficio di amministratore o di sindaco;
b) essere proprietari di terreni, né di fabbricati e loro pertinenze;
c) possedere titoli, valori, crediti e diritti di compartecipazione di qualsiasi
specie, né essere proprietari di altri beni mobiliari di qualsiasi
natura.
Art. 2
I debitori di persone di razza ebraica,
ed i detentori di beni di qualsiasi natura appartenenti, in tutto o in parte,
a persone di razza ebraica, devono presentare al Capo della Provincia competente
per territorio, in ordine ai singoli beni, denuncia scritta sulla quale risultino:
l'importo dei debiti, il nome del creditore o del proprietario, la natura
e l'ammontare dei titoli e dei valori e la sommaria descrizione dei beni.
La denuncia deve essere fatta entro 30 (trenta) giorni dalla data di applicazione
del presente decreto e, per le obbligazioni sopravvenute, entro trenta giorni
dalla data in cui queste siano sorte o divenute liquide.
Sono tenuti alla denuncia di cui sopra le persone fisiche di nazionalità
italiana, che hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato
e tutti gli enti di natura privata ivi comprese le società commerciali,
le associazioni e gli enti di fatto di nazionalità italiana, che hanno
la loro sede principale nel territorio dello Stato.
Sono inoltre tenuti alla stessa denuncia, anche quando non ricorrono le condizioni
prevedute nel comma precedente, le persone fisiche o giuridiche qualunque
sia la loro nazionalità, per i beni appartenenti a persone di razza
ebraica, da esse detenuti nel territorio dello Stato, e per i debiti verso
dette persone, afferenti ad attività commerciale da essi ivi esercitate.
Art. 3
Le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che siano debitori di persone di razza ebraica e che detengano beni appartenenti a persona di razza ebraica e qualunque autorità che comunque debba disporre a favore delle persone stesse il pagamento di somme o la consegna di beni, debbono darne immediata comunicazione scritta al capo della provincia competente ai sensi dell'art. 2, e tenere in sospeso i pagamenti e le consegne in attesa del provvedimento da parte dello stesso capo della provincia.
Art. 4
Gli Istituti e le aziende di credito che hanno scomparti in impianti fissi
di sicurezza, dati in locazione a persone di razza ebraica, sono tenuti a
darne immediata notizia al Capo della provincia entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad ogni specie di
deposito chiuso esistente presso istituti o aziende di credito ed intestato
a persone di razza ebraica.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto , l'apertura degli scomparti
locati presso Istituti o aziende di credito di cittadini italiani di razza
ebraica, come il ritiro o l'apertura degli altri depositi chiusi intestati
ai cittadini stessi, non può farsi se non nei modi stabiliti dal successivo
art. 10.
Art. 5
E' vietato alle persone di nazionalità italiana, le quali siano debitrici,
a qualunque titolo, di somme di denaro verso persone di razza ebraica, ovunque
queste si trovino, ovvero siano tenute alla consegna, a favore di dette persone,
di titoli, valori, ogni modo di adempimento delle obbligazioni, in attesa
del provvedimento di cui all'art. 8 del presente decreto.
E' vietata del pari alle persone di nazionalità italiana la consegna
di beni, da essi detenuti appartenenti a persone di razza ebraica, salva la
disposizione di cui al citato articolo 8.
Eguale divieto si applica agli stranieri per i beni appartenenti a persone
di razza ebraica, da essi detenuti nel territorio dello Stato.
In attesa dei provvedimenti di cui all'art. 10 del presente decreto è
inoltre vietato di procedere all'apertura degli scomparti in impianti fissi
di sicurezza dati in locazione a persone di razza ebraica presso Istituti
od aziende di credito.
Art. 6
E' nullo qualsiasi atto concluso posteriormente alla data del 30 novembre
1943, che abbia per effetto il trasferimento di proprietà dei beni
appartenenti a persone di razza ebraica, ovvero la costituzione sui
beni stessi di diritti reali, od anche la locazione di tali beni con pagamento
anticipato del canone per oltre un anno.
Questa disposizione non si applica per gli atti compiuti dall'Ente di gestione
e Liquidazione Immobiliare, né per i trasferimenti a causa di morte
per successioni apertesi prima dell'entrata in vigore del presente decreto,
né per quelli effettuati per ordine dell'Autorità.
Su proposta dell'Intendente di Finanza, il Capo della provincia può
dichiarare nulle, con apposito decreto, le donazioni avvenute ai sensi dell'art.
6 del decreto legge 3 febbraio 1939, n. 126, nonché gli atti di trasferimento
di beni di pertinenza ebraica conclusi anteriormente al 1 dicembre
1943, qualora, da fondati elementi, le donazioni ed i trasferimenti risultino
fittizi e fatti al solo scopo di sottrarre i beni ai provvedimenti razziali.
Avverso il Capo della provincia è ammesso ricorso al Ministro dell'Interno
entro trenta giorni da quello della notifica del decreto stesso.
Sui ricorsi della specie decide il Ministro dell'Interno d'intesa con quello
delle Finanze con provvedimento non soggetto ad alcun gravame, né in
via amministrativa, né in via giurisdizionale.
Art. 7
I beni immobiliari e le loro pertinenze, i beni mobiliari, le aziende industriali
e commerciali e ogni altro cespite esistente nel territorio dello Stato, di
proprietà dei cittadini italiani di razza ebraica o considerati
come tali ai sensi della legge 17 novembre 1938, n. 1728, ancorché
i cittadini stessi abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di
cui all'art. 14 della legge citata nonché quelli di proprietà
di persone straniere di razza ebraica, anche se non residenti in Italia,
sono confiscati a favore dello Stato e dati in amministrazione all'Ente di
gestione e Liquidazione Immobiliare.
Art. 8
Il decreto di confisca è emesso dal Capo della provincia competente
per territorio in ordine ai singoli beni. Detto decreto conterrà la
formula esecutiva di cui all'art. 475 C. P. C. colla indicazione che esso
è immediatamente eseguibile, e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale d'Italia a cura del Capo della provincia, il quale provvederà
alla trascrizione del decreto stesso presso la competente Conservatoria delle
Ipoteche qualora esso si riferisca anche solo in parte a beni o diritti capaci
di ipoteca. La trascrizione non è soggetta a tassa o altra spesa.
Il decreto di trasferimento sarà trasmesso in copia autentica esecutiva
dal Capo della provincia all'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare.
Altra copia del decreto, con le corrispondenti denuncie, è rimessa
dal Capo della provincia al Ministero delle Finanze.
Detto decreto è titolo esecutivo per il rilascio immediato da parte
dell'ebreo espropriato o dei terzi detentori dei beni in esso compresi,
senza che sia necessaria la notificazione del decreto stesso, né di
precetto. Il decreto è: immediatamente eseguibile anche nei confronti
degli eredi-ebrei, ancorché discriminati e di nazionalità
straniera dell'espropriato.
Il rilascio avverrà a richiesta dell'Ente di Gestione e Liquidazione
Immobiliare, od in nome e per conto dell'Ente stesso a richiesta di uno degli
istituti di Credito Fondiario delegati dall'Ente di cui al successivo art.
13, a mezzo di Ufficiale Giudiziario nei modi stabiliti dall'art. 608 C. P.
C. e senza preavviso di cui al primo capoverso dello stesso articolo.
Contro il decreto di trasferimento emanato dal Capo della provincia non sono
ammesse opposizioni al rilascio, né in via amministrativa, né
in via giudiziaria. Qualora fossero proposte opposizioni giudiziali, queste
non potranno sospendere il rilascio dei beni confiscati.
Avverso il decreto di confisca emesso dal Capo della Provincia, gli interessati
possono ricorrere al Ministero dell'Interno, entro sessanta giorni da quello
della pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale d'Italia.
Il Ministro dell'Interno decide, d'intesa con quello delle Finanze, con provvedimento
non soggetto ad alcun gravame, né in via amministrativa, né
in via giurisdizionale.
Il ricorso di cui al presente articolo non sospende il rilascio dei beni confiscati.
Art. 9
I beni ed i diritti immobiliari passano in gestione all'Ente di gestione e
Liquidazione Immobiliare con le ipoteche e gli oneri reali di cui sono gravati.
I terzi creditori delle persone di razza ebraica potranno far valere i loro
diritti con le norme ordinarie nei confronti dell'Ente di gestione e Liquidazione
Immobiliare, purché si tratti di crediti di data certa ed anteriore
al primo dicembre 1943.
Sui beni confiscati potranno inoltre essere soddisfatti i seguenti creditori,
ad esclusione di qualsiasi altro, e ferme le cause di prelazione fra essi
stabilite dalla legge:
1) L'ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ed i suoi delegati per spese
e compensi di gestione;
2) Lo Stato e ogni altro Ente pubblico per imposte, tasse o contributi, che
siano loro dovuti;
3) Coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni assunte dall'Ente di
gestione e Liquidazione Immobiliare nell'interesse della sua gestione;
4) Coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni che si riferiscono direttamente
ed esclusivamente ai beni confiscati, nella misura in cui dette obbligazioni
abbiano concorso all'acquisto, alla conservazione o al miglioramento dei beni
stessi;
5) Ogni persona il cui credito abbia data certa anteriore al provvedimento
di confisca, purché dimostri che, al momento in cui il credito è
sorto, esso non conosceva che i beni del debitore potevano essere confiscati
a favore dello Stato.
Art. 10
Ricevuta la comunicazione di cui all'art. 4 del presente decreto, il Capo
della provincia disporrà l'apertura degli scomparti o dei depositi
chiusi intestati a persona di razza ebraica presso istituti o aziende di credito.
L'apertura dovrà essere presenziata da un rappresentante del Capo della
provincia, da un delegato dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare
e da un rappresentante dell'Istituto o dell'azienda di credito che detiene
lo scomparto o il deposito. A cura del rappresentante del capo della provincia
sarà redatto un processo verbale dell'apertura e l'inventario di quanto
è contenuto nello scomparto o nel deposito.
Tutto quanto compreso nell'inventario sarà confiscato a favore dello
Stato e dato in consegna all'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare con
decreto del Capo della provincia ai sensi dell'art. 8. Tale decreto sarà
tosto notificato all'Istituto o all'azienda di credito detentrice dello scomparto
o del deposito.
Qualora si renda necessaria l'apertura forzata degli scomparti o dei depositi
chiusi di cui al presente articolo, le relative spese saranno anticipate dall'Ente
di gestione e Liquidazione Immobiliare.
Art. 11
L'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare è autorizzato a delegare
agli istituti di credito fondiario, di cui al decreto del Duce 9 giugno 1939
ed alla legge 24 febbraio 1941, n. 158, l'esercizio delle mansioni attribuitegli
dalla presente legge.
Gli Istituti di credito fondiario indicati nel comma precedente sono autorizzati
ad esercitare funzioni di cui al comma stesso anche in deroga ai rispettivi
ordinamenti e statuti.
Art. 12
Fino a quando non ne verrà, effettuata la vendita ai sensi dell'art.
13, i beni e le aziende di pertinenza ebraica di cui al presente decreto
saranno amministrati dall'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare, sotto
la vigilanza e con le modalità che saranno determinate dal Ministro
delle Finanze.
Art. 13
La vendita dei beni confiscati ai sensi dell'art. 7 sarà fatta a cura
dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare secondo le istruzioni che
verranno impartite dal Ministero delle Finanze.
La vendita sarà fatta di regola per atto pubblico con contestuale pagamento
dell'intero prezzo.
Le vendite stipulate dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare saranno
impegnative per lo Stato soltanto dopo l'approvazione del Ministro delle Finanze.
Art. 14
I crediti, le somme liquide non necessarie ai fini della gestione e il ricavo
della vendita dei beni consegnati all'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare
ai sensi dell'art. 7, al netto delle spese di gestione e delle passività
inerenti ai beni stessi e degli altri oneri a carico dell'Ente medesimo, saranno
versati nelle casse dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo da trascriversi
nel bilancio dell'entrata.
Le spese di gestione, sia quelle proprie dell'Ente, sia quelle dei suoi delegati,
saranno regolate con determinazione del Ministro delle Finanze.
Art. 15
Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo 14 sono versate allo Stato
a parziale ricupero delle spese assunte per assistenza, sussidi e risanamento
di danni di guerra ai sinistrati delle incursioni aeree nemiche.
Art. 16
Il debitore di persone di razza ebraica o detentore di cose appartenenti
ad essa, che omette di fare la denuncia prescritta dall'art. 2, nel termine
ivi stabilito, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda
fino a L. 30.000 (trentamila).
Chiunque scrive o lascia scrivere false indicazioni in una denuncia presentata
a norma dell'art. 2 è punito con la reclusione fino a mesi sei e con
la multa fino a L. 30.000 (trentamila), sempre che il fatto non costituisca
il reato preveduto dalla prima parte dell'articolo seguente.
Art. 17
Chiunque compie atti diretti all'occultamento, alla soppressione, alla distruzione,
alla dispersione, al deterioramento o alla esportazione dal territorio dello
Stato di cose appartenenti a persone di razza ebraica, al fine di impedire
che ne sia disposta la confisca o che siano poste a disposizione dell'Ente
di gestione e Liquidazione Immobiliare, è punito con la reclusione
fino ad un anno e con la multa da L. 3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila).
La reclusione è fino a sei mesi, se il fatto è commesso dal
proprietario della cosa soggetta ad esproprio.
Art. 18
Chiunque compie atti ad alienare beni di proprietà di persone di razza
ebraica esistenti nel territorio dello Stato od aggravarli di diritti reali
di qualsiasi specie, al fine di sottrarli alla confisca o di diminuirne il
valore, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da
L. 3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila).
Chiunque stipula con una persona di razza ebraica alcuno degli atti preveduti
dalla prima parte del presente articolo essendo a conoscenza del fine cui
l'atto stesso è diretto, è punito con la reclusione fino ad
un anno e con la multa da L. 3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila).
Il pubblico ufficiale che riceve uno degli atti suindicati essendo a conoscenza
del fine cui l'atto stesso è diretto, è punito con la reclusione
fino a due anni e con la multa fino a L. 50.000 (cinquantamila).
Chiunque effettua in qualsiasi modo pagamenti o consegna di beni a favore
di persone di razza ebraica in violazione delle disposizioni di cui all'art.
5, ovvero consenta il ritiro di valori in violazione dell'art. 10, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo
della somma pagata o dei valori consegnati in ogni caso non inferiore a L.
10.000 (diecimila).
<
Art. 19
Le norme del decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728 e del decreto legge 9
febbraio 1939, n. 739, che contrastino con le disposizioni del presente decreto
sono abrogate.
Art. 20
Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad emanare le norme necessarie
per l'attuazione del presente decreto e, sempre allo stesso fine,ad introdurre
in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti.
Art. 21
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale d'Italia.
Dal Quartier Generale, addì 4 gennaio 1941-XXII.
M U S S O L I N I
V. Il Guardasigilli: Pisenti
Registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio
1944-XXII
Atti Governo - Reg. 2, foglio 14.