DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 31 marzo 1944-XXII, n. 109
IL D U C E
DELLO STATO NAZIONALE REPUBBLICANO
CAPO DEL GOVERNO
Visto l'art. 11 del decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126, convertito nella
legge 2 giugno 1939, n. 739, sul trattamento dei beni ebraici;
Visto il decreto 27 marzo 1939, n. 665, che ha approvato lo statuto dell'Ente
di Gestione e Liquidazione Immobiliare;
Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1994, riguardante modifiche alla legge
di guerra in materia di beni appartenenti a sudditi nemici;
Visti il decreto legislativo in data 4 gennaio 1944, n. 2, contenente modifiche
alle disposizioni riguardante i beni e le aziende ebraiche di cui al predetto
decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126;
Visto l'art. 17 della legge 16 giugno 1939, n. 942, riguardante le acquisizioni
dei beni espropriati dalle esattorie e rimasti invenduti al secondo incanto;
Ritenuta la necessità di modificare detto statuto, in relazione ai
nuovi compiti affidati coi suindicati provvedimenti legislativi all'Ente di
Gestione e Liquidazione Immobiliare;
Su proposta del Ministro delle Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
D E C R E T A:
Art. 1
L'art. 11 del decreto 9 febbraio 1939,
n. 126, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è
sostituito dal seguente: "E' istituito un Ente denominato "Ente
di Gestione e Liquidazione Immobiliare" con il compito di provvedere
all'acquisto, alla gestione, alla trasformazione e alla vendita dei beni immobiliari
con le loro pertinenze, di bene mobiliari, nonché di aziende industriali
e commerciali , nell'interesse o d'incarico dello Stato.
All'Ente anzidetto è assegnata una dotazione di L. 20 milioni da
stanziarsi con provvedimento del Ministro per le Finanze sul bilancio del
Ministero stesso. L'Ente è amministrato da un Consiglio composto dal
Presidente e da altri otto componenti, nominati con decreto del Ministro delle
Finanze e cioè:
- 2 consiglieri scelti tra i funzionari di grado non inferiore al VI del
Ministero delle Finanze;
- 1 consigliere scelto tra i funzionari dell'Ispettorato per la Difesa del
Risparmio e l'Esercizio del Credito;
- 1 consigliere in rappresentanza dell'Ispettorato per demografia e razza;
- 1 consigliere su proposta del Segretario del Partito Fascista Repubblicano,
Ministro segretario di Stato;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per la Giustizia;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per l'Economia corporativa.
Con decreto del Ministro per le Finanze sono nominati tre sindaci effettivi,
dei quali uno scelto trai Magistrati della Corte dei Conti. Con lo stesso
decreto sono pure nominati due sindaci supplenti.
Il bilancio da compilarsi dall'Ente alla fine di ciascun esercizio annuale
è sottoposto all'approvazione del Ministro per le Finanze.
Per l'assistenza , la rappresentanza e la difesa in giudizio, l'Ente si avvale
dell'Avvocatura dello Stato".
Art. 2
Il decreto 27 marzo 1939, n. 665, che ha approvato
lo statuto dell'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare è abrogato.
Lo statuto stesso viene sostituito da quello annesso al presente provvedimento,
composto di numero 17 articoli.
Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad apportare a tale statuto
le modifiche che si rendessero in seguito necessarie.
Il presente decreto che entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sarà inserito, munito del sigillo
dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.
Dal Quartier Generale, addì 31 marzo 1944-XXII
MUSSOLINI
Il Ministro delle Finanze: Pellegrini
V. il Guardasigilli: Pisenti
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Statuto dell'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare
Art. 1
L'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ha il compito di provvedere
all'acquisto, alla gestione, alla trasformazione ed alla vendita di beni immobiliari,
con le loro pertinenze di beni mobiliari, nonché di aziende industriali
e commerciali, nell'interesse o d'incarico dello Stato.
L'Ente ha personalità giuridica. Esso ha un fondo di dotazione di 20
milioni, da stanziare con provvedimento del Ministro per le Finanze, sul bilancio
del Ministero stesso.
Per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio , l'Ente si avvale
dell'Avvocatura dello Stato.
L'Ente potrà inoltre, con la preventiva autorizzazione del Ministro
per le Finanze, contrarre mutui ed ottenere sovvenzioni dagli Istituti all'uopo
autorizzati per il fabbisogno finanziario dipendente dalla propria attività.
L'Ente ha la sua sede legale in Roma, temporaneamente trasferita a San Pellegrino
Terme.
Art. 2
L'E.G.E.L.I. compie tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dei
propri fini.
Art. 3
Sono organi dell'Ente: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, la
Giunta esecutiva.
Art. 4
Il Presidente è nominato con decreto del Ministro delle Finanze, per
un triennio, e può essere confermato.
Egli è a capo dell'Amministrazione dell'Ente ed ha la legale rappresentanza
dell'Ente stesso.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta
esecutiva, e cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della
giunta stessi.
Il Presidente ha facoltà di conferire procure speciali per determinati
atti e per determinate specie di atti.
In caso di urgenza il Presidente prende tutti i provvedimenti di competenza
della Giunta esecutiva e ne riferisce a questa nella prima seduta successiva
per la relativa ratifica.
Art. 5
Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è annualmente designato
dal Consiglio stesso a fungere da vice presidente.
Il Presidente è coadiuvato dal vice presidente che lo sostituisce in
caso di assenza o di legittimo impedimento.
Art. 6
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal presidente e di otto
membri nominati dal Ministro per le Finanze e cioè:
- 2 consiglieri scelti tra i funzionari di grado non inferiore al VI del Ministero
delle Finanze;
- 1 consigliere scelto tra i funzionari dell'Ispettorato per la Difesa del
Risparmio e l'Esercizio del Credito;
- 1 consigliere in rappresentanza dell'Ispettorato per demografia e razza;
- 1 consigliere su proposta del Segretario del Partito Fascista Repubblicano,
Ministro segretario di Stato;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per la Giustizia;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per l'Economia corporativa.
I consiglieri rimangono in carica tre anni e possono essere confermati nella
carica stessa.
Con il decreto del Ministro per le Finanze sono determinate le indennità
assegnate al Presidente ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario.
Art. 7
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per il funzionamento dell'Ente.
Esso delibera un apposito regolamento interno da approvarsi dal Ministro per
le Finanze, per stabilire le norme di assunzione e di stato giuridico ed il
trattamento economico, a qualsiasi titolo, di attività e di quiescenza
del personale.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente il quale
ne da tempestivo avviso ai Consiglieri ed ai Sindaci effettivi.
Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno
5 componenti.
Art. 8
Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno la Giunta esecutiva, determinandone
le attribuzioni e i poteri.
La Giunta è composta di tre membri fra i quali il Presidente.
Funge da Segretario della Giunta esecutiva il segretario del Consiglio di
amministrazione.
La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente, il quale dà
tempestivo avviso ai membri ed ai sindaci effettivi.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Art. 9
La Giunta esecutiva delibera sulle operazioni per le quali sia stata delegata
dal Consiglio di amministrazione e dentro i limiti della delegazione stessa.
Non possono essere delegate alla Giunta le deliberazioni:
a) sulla formazione del bilancio;
b) sul conferimento di deleghe alle mansioni dell'Ente ad Istituti od a privati.
Le deliberazioni della Giunta sono comunicate al Consiglio nella prima seduta
successiva.
Art. 10
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva
sono inserite in appostiti registri di verbali e vengono autenticate con la
firma del Presidente e del Segretario.
Le deliberazioni prese dal Presidente in via di urgenza a norma dell'art.
4 sono trascritte in apposito registro e firmate dal Presidente.
Dei verbali relativi alle deliberazioni di cui al presente articolo e delle
deliberazioni del Presidente, il Segretario del Consiglio di amministrazione
può, con l'autorizzazione del Presidente, rilasciare copia od estratti.
Art. 11
Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e di due
supplenti, nominati con decreto del Ministro delle Finanze. Uno dei sindaci
effettivi è scelto fra i Magistrati della Corte dei Conti.
La Presidenza è affidata dal Ministro delle Finanze ad un funzionario
dipendente da esso incluso nei tre membri effettivi.
I sindaci effettivi ed i supplenti durano in carica tre anni e possono essere
confermati.
Con decreto del Ministro per le Finanze sono fissate le retribuzioni spettanti
ai sindaci.
I sindaci esercitano il controllo sulla gestione dell'Ente e sulla osservanza
delle disposizioni di legge e dello statuto: assistono alle riunioni del Consiglio
di amministrazione e della Giunta esecutiva ed hanno in generale i poteri
e gli obblighi che la legge attribuisce ai sindaci delle società commerciali,
in quanto applicabili.
Il Collegio dei sindaci presenta al Ministro per le Finanze una relazione
annuale in accompagnamento del bilancio della gestione dell'Ente.
Art. 12
L'esercizio finanziario dell'Ente si riferisce all'anno solare. Entro il 31
marzo di ogni anno, il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione
del Ministro delle Finanze il bilancio dell'Ente, accompagnandolo con particolareggiata
relazione sulla attività svolta.
Art. 13
I proventi della gestione dei beni di proprietà dell'Ente, gli oneri
dell'esercizio e le spese generali di amministrazione, sono registrate nel
conto spese e proventi.
Il saldo di tale conto è versato annualmente al bilancio delle entrate
dello Stato dopo l'approvazione del bilancio.
I proventi dei beni di cui l'Ente ha la gestione nell'interesse o per conto
dello Stato nonché gli introiti effettuati per riscossioni di capitali
o alienazioni riguardanti tali beni, sono versati nei modi e nei termini stabiliti
dalle relative disposizioni.
Art. 14
La qualità di funzionario o impiegato dell'Ente è incompatibile
con qualsiasi impiego privato o pubblico o con l'esercizio di qualsiasi professione,
commercio o industria.
I funzionari e gli impiegati non possono coprire cariche di consiglieri di
amministrazione, di liquidatori o sindaci di società, salvo espressa
autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
Art. 15
E' fatto divieto ai consiglieri di amministrazione, ai sindaci, ai funzionari
di direzione ed agli impiegati dell'Ente di acquistare beni dell'Ente e comunque
di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette con l'Ente,
ovvero con acquirenti di beni immobili di proprietà dell'Ente.
I funzionari e gli impiegati dell'Ente sono obbligati al segreto d'ufficio.
Art. 16
L'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare è parificato ad ogni
effetto nel trattamento tributario, all'Amministrazione dello Stato; per la
notificazione ad istanza dell'Ente medesimo per le copie degli atti ad esso
rilasciati e per le misure ipotecarie, come pure per i certificati delle iscrizioni
e trascrizioni, nonché per i certificati catastali storici rilasciati
nell'interesse dell'Ente, si osservano le disposizioni vigenti per tali adempimenti
quando sono richiesti dallo Stato.
Agli effetti delle imposte dirette la equiparazione dell'Ente alle amministrazioni
dello Stato nel trattamento tributario, riguarda esclusivamente i redditi
propri dell'Ente.
Le tasse di registro per gli atti di alienazione dei beni attribuiti all'Ente
di gestione e liquidazione immobiliare sono ridotte come segue:
a) alla aliquota fissa dell'1,50% fino al valore di L. 5.000;
b) alla aliquota fissa del 10% oltre il valore di L. 5.000.
La tassa di trascrizione, i diritti catastali e gli onorari notarili per atti
di alienazione dei beni attribuiti all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare
sono ridotti alla metà dell'ordinario ammontare, quando non trovino
applicazione disposizioni più favorevoli.
Art. 17
Gli atti costitutivi di società che dovessero essere formate con il
consenso del Ministro per le Finanze, per rilevare aziende industriali e commerciali
attribuite in proprietà o in gestione all'Ente di Gestione e Liquidazione
Immobiliare sono esenti da tasse di bollo e registro.
Gli atti con i quali società anonime regolarmente costituite rilevano
aziende attribuite ovvero gestite dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare,
sono registrati e trascritti con la tassa di L. 40 ai sensi dell'art. 13 del
decreto legge 19 agosto 1943, n. 737.
I diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti medesimi sono ridotti
al quarto.
MUSSOLINI
Il Ministro delle Finanze: Pellegrini
V.Il Guardasigilli: Pisenti.