DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 18 aprile 1944-XXII, n. 171
IL D U C E
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
Visto il decreto 7 giugno 1937-XV, n. 1128,
con cui venne istituito presso il Ministero dell'Interno l'ufficio centrale
demografico;
Visto il decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1531, con cui l'ufficio centrale
demografico viene trasformato in Direzione Generale per la demografia e la
razza;
Visto il decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1539, convertito in legge
con legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 26, con cui venne istituito presso il ministero
dell'Interno il Consiglio Superiore per la demografia e la razza;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, con cui venne istituito
l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare;
Visto il teso unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità
ed infanzia, approvato con decreto 24 dicembre 1934-XII, n. 2316;
Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1024, relativa al tribunale della razza;
Visto il decreto 16 aprile 1944-XXII, n. 136, concernente la direzione della
demografia e la razza, creando a tal fine un organismo autonomo;
D'intesa con i Ministri dell'Interno, della Giustizia, delle Finanze e della
Cultura Popolare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
D e c r e t a:
Art. 1
E' istituito l'Ispettorato Generale per
la razza, posto alle dirette dipendenze del duce Capo del Governo.
Ad esso è preposto un Ispettore Generale nominato con Decreto del duce
Capo del Governo.
Art. 2
Tutte le attribuzioni concernenti la razza
attualmente devoluta alla direzione generale demografia e razza del Ministero
dell'Interno e all'ufficio Studi e Propaganda sulla razza del Ministero della
Cultura Popolare sono trasferite all'Ispettorato generale per la razza.
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Art. 3
Il personale di ruolo dei Ministeri dell'Interno
e della Cultura popolare che ricopre posti, rispettivamente, alla Direzione
generale demografia e razza e all'ufficio Studi e propaganda della Razza del
Ministero della Cultura Popolare può essere comandato presso l'Ispettorato
Generale razza.
Il personale avventizio alle dipendenze degli uffici di cui al precedente
comma può essere trasferito in tutto o in parte all'Ispettorato Generale
per la razza.
Art. 4
La commissione della razza prevista dalla legge 13 luglio 1939-XVII, n.
1024 ha sede presso l'Ispettorato Generale per la razza.
Art. 5
Il Consiglio superiore per la demografia e la razza presso il Ministero dell'Interno
è soppresso.
Art. 6
Presso l'Ispettorato Generale per la razza esercita funzioni consuntive
e di collegamento un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Interno,
della Giustizia, delle finanze e della Cultura Popolare, designato dalla rispettiva
amministrazione.
Art. 7
Rimangono ferme le attribuzioni del Ministero delle Finanze relative all'Ente
di gestione e liquidazione immobiliare istituito con decreto-legge 9 febbraio
1939-XVII, n. 126.
Art. 8
L'Ispettore Generale può alle riunioni del Consiglio dei Ministri quando
vi si trattino argomenti interessanti la razza.
Art. 9
Con decreto del Ministro delle Finanze sarà provveduto alle variazioni
di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 10
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d'Italia e, munito del sigillo dello
Stato, verrà inserito nella raccolta ufficiali delle leggi e dei decreti.
Dal Quartier Generale, addì 18 aprile 1944-XXII.
MUSSOLINI
Pellegrini
Pisenti
Mezzasoma
V. Il Guardasigilli: Pisenti