Decreto Legislativo del Duce 30 dicembre 1944-XVIII, n. 1036
IL MINISTRO PER LE FINANZE
Visto l'art. 11 del decreto legge 9 febbraio
1939, n. 126 convertito nella
legge 2 giugno 1939, n. 739, sul trattamento dei beni ebraici;
Visto il decreto 27 marzo 1939, n. 665, che ha approvato lo Statuto dell'Ente
di Gestione e Liquidazione Immobiliare;
Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1994, riguardante modifiche alla legge di
guerra in materia di beni appartenenti a sudditi nemici;
Visto il decreto legislativo in data 4 gennaio 1944, n. 2, contenente modifiche
alle disposizione riguardanti i beni e le aziende ebraiche di cui al predetto
decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126;
Visto l'art. 17 della legge 16 giugno 1939, n. 942, riguardante la requisizione
dei beni espropriati dalle esattorie e rimasti invenduti al secondo incanto;
Visto il decreto legislativo del Duce 31 marzo 1944-XXII, n. 109, che approva
lo Statuto e il regolamento dell'Ente;
Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1944, n. 685, relativo
all'adeguamento del trattamento tributario per i beni gestiti dall'Ente;
Ritenuta la necessità di modificare lo statuto dell'Ente per disporre
l'istituzione del posto di Direttore Generale onde meglio assicurare il
funzionamento dell'Ente;
Visto il decreto legislativo del Duce 8 ottobre 1943-XXII e 18 gennaio
1944-XXII, N; 41, relativi alla sfera di competenza ed al funzionamento degli
organi di Governo;
D e c r e t a :
Art. 1
Lo Statuto dell'Ente di Gestione e Liquidazione
Immobiliare in seno al decreto
legislativo del Duce 31 marzo 1944-XXII, n. 109, è sostituito da quello
annesso
al presente provvedimento, composto di numero 18 articoli.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d'Italia e sarà previa registrazione
alla
Corte dei Conti ratificato dal Consiglio dei Ministri ed inserito, munito del
sigillo dello Stato, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.
Posta Civile 316, addì 30 dicembre 1944-XXIII.
Il Ministro: Pellegrini
V. Il Guardasigilli: Pisenti
Registrato alla Corte dei Conti, addì
21 febbraio 1945-XXIII
Atti Ministeriali di Governo, Registro n. 7, foglio n. 15.
Statuto dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare
Art. 1 - L'Ente di Gestione e Liquidazioni Immobiliari
ha il compito di
provvedere all'acquisto, alla gestione, alla trasformazione ed alla vendita
do
beni immobiliari, con le loro pertinenze, di bene mobiliari, nonché di
aziende
industriali e commerciali , nell'interesse o d'incarico dello Stato.
L'Ente ha personalità giuridica. Esso ha un fondo di dotazione di L.
20 milioni
da stanziarsi con provvedimento del Ministro per le Finanze sul bilancio del
Ministero stesso.
Per l'assistenza , la rappresentanza e la difesa in giudizio, l'Ente si avvale
dell'Avvocatura dello Stato.
L'Ente potrà inoltre, con la preventiva autorizzazione del Ministro per
le
Finanze, contrarre mutui ed ottenere sovvenzioni dagli istituti all'uopo
autorizzati per il fabbisogno finanziario dipendente dalla propria attività
L'Ente ha la sua sede legale in Roma, temporaneamente trasferita a S.
Pellegrino Terme.
Art. 2 - L'E. G. E. L. I. compie tutte le operazioni
necessarie per il
conseguimento dei propri fini;
Art. 3 - Sono organi dell'Ente il Presidente,
il Consiglio d'Amministrazione,
la Giunta esecutiva, il Direttore Generale.
Art. 4 - Il Presidente è nominato con
decreto del Ministro delle Finanze, per
un triennio, e può essere confermato.
Egli è a capo dell'Amministrazione dell'Ente ed ha la legale rappresentanza
dell'Ente stesso.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta
esecutiva, e cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della giunta
stessi.
Il Presidente ha facoltà di conferire procure speciali per determinati
atti e
per determinate specie di atti.
In caso di urgenza il Presidente prende tutti i provvedimenti di competenza
della Giunta esecutiva e ne riferisce a questa nella prima seduta successiva
per
la relativa ratifica.
Art. 5 - Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione
è annualmente
designato dal Consiglio stesso a fungere da vice presidente.
Il Presidente è coadiuvato dal vice presidente che lo sostituisce in
caso di
assenza o di legittimo impedimento.
Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione è
composto dal Presidente e di otto
membri nominati dal Ministro per le Finanze e cioè:
- 2 consiglieri scelti tra i funzionari di grado non inferiore al VI del
Ministero delle Finanze;
- 1 consigliere scelto tra i funzionari dell'Ispettorato per la difesa del
risparmio e l'esercizio del credito;
- 1 consigliere in rappresentanza dell'Ispettorato per demografia e razza;
- 1 consigliere su proposta del Segretario del P. F. R., Ministro Segretario
di
Stato;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per la Giustizia;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per l'Economia corporativa.
I consiglieri rimangono in carica tre anni e possono essere confermati nella
carica stessa.
Con il decreto del Ministro per le Finanze sono determinate le indennità
assegnate al Presidente ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione nomina il segretario.
Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione ha
tutti i poteri per il funzionamento
dell'Ente.
Esso delibera un apposito regolamento interno da approvarsi dal Ministro per
le
Finanze, per stabilire le norme di assunzione e di stato giuridico ed il
trattamento economico, a qualsiasi titolo, di attività e di quiescenza
del
personale.
Designa al Ministro per le Finanze, per la nomina, il Direttore Generale
dell'Ente e ne fissa la retribuzione.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente il quale ne
da
tempestivo avviso ai Consiglieri ed ai Sindaci effettivi.
Il Direttore Generale assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
con voto consultivo ed è tenuto ad esprimere in ogni deliberazione il
proprio
parere che deve essere trascritto nel relativo verbale.
Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno 5
componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione nomina
nel suo seno la Giunta
esecutiva, determinandone le attribuzioni e i poteri.
La Giunta è composta di cinque membri fra i quali il Presidente.
Il Direttore Generale assiste alle riunioni della Giunta con voto consultivo
ed
è tenuta ad esprimere in ogni deliberazione il proprio parere che deve
essere
trascritto nel relativo verbale.
Funge da Segretario della Giunta esecutiva il segretario del Consiglio di
Amministrazione.
La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente, il quale dà tempestivo
avviso
ai membri ed ai sindaci effettivi.
Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno
tre
membri compreso fra essi il Presidente e, in caso di assenza o legittimo
impedimento, il Vice Presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Art. 9 - La Giunta esecutiva delibera sulle
operazioni per le quali sia stata
delegata dal Consiglio di amministrazione e dentro i limiti della delegazione
stessa.
Non possono essere delegate alla Giunta le deliberazioni:
a) sulla formazione del bilancio;
b) sul conferimento di deleghe alle mansioni dell'Ente quando le deleghe non
sono limitate a singole gestioni, specificatamente indicate, di determinati
beni
o aziende, ma si riferiscono, invece, a mansioni che vengono genericamente
affidate ad un delegato per intere circoscrizioni territoriali.
Le deliberazioni della Giunta sono comunicate al Consiglio nella prima seduta
successiva.
Art. 10 - Le deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione e della Giunta
esecutiva sono inserite in appostiti registri di verbali e vengono autenticate
con la firma del Presidente e del Segretario.
Le deliberazioni prese dal Presidente in via di urgenza a norma dell'art. 4
sono trascritte in apposito registro e firmate dal Presidente.
Dei verbali relativi alle deliberazioni di cui al presente articolo e delle
deliberazioni del Presidente, il Segretario del Consiglio di amministrazione
può, con l'autorizzazione del Presidente, rilasciare copia od estratti.
Art. 11 - Il Collegio dei sindaci è composto
di tre membri effettivi e di due
supplenti, nominati con decreto del Ministro delle Finanze. Uno dei sindaci
effettivi è scelto fra i Magistrati della Corte dei Conti.
La Presidenza è affidata dal Ministro delle Finanze ad un funzionario
dipendente da esso incluso nei tre membri effettivi.
I sindaci effettivi ed i supplenti durano in carica tre anni e possono essere
confermati.
Con decreto del Ministro per le Finanze sono fissate le retribuzioni spettanti
ai sindaci.
I sindaci esercitano il controllo sulla gestione dell'Ente e sulla osservanza
delle disposizioni di legge e dello Statuto: assistono alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva ed hanno in generale i
poteri e gli obblighi che la legge attribuisce ai sindaci delle Società
Commerciali, in quanto applicabili.
Il Collegio dei sindaci presenta al Ministro per le Finanze una relazione
annuale in accompagnamento del bilancio della gestione dell'Ente.
Art. 12 - L'esercizio finanziario dell'Ente
si riferisce all'anno solare. Entro
il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione sottopone
all'approvazione del Ministro delle Finanze il bilancio dell'Ente,
accompagnandolo con particolareggiata relazione sulla attività svolta.
Art. 13 - I proventi della gestione dei beni
di proprietà dell'Ente, gli oneri
dell'esercizio e le spese generali di amministrazione, sono registrate nel conto
spese e proventi.
Il saldo di tale conto è versato annualmente al bilancio delle entrate
dello
Stato dopo l'approvazione del bilancio.
I proventi dei beni di cui l'Ente ha la gestione nell'interesse o per conto
dello Stato nonché gli introiti effettuati per riscossioni di capitali
o
alienazioni riguardanti tali beni, sono versati nei modi e nei termini stabiliti
dalle relative disposizioni.
Art. 14 - Il Direttore Generale che dura in
carica tre anni e può essere anche
riconfermato, regge gli uffici dell'Ente e ne ha la responsabilità verso
il
Presidente. Esercita pertanto tutti i necessari controlli e propone al
Presidente i provvedimenti da adottare nei confronti del personale e
dell'andamento del servizio.
Art. 15 - La qualità di funzionario o
impiegato dell'Ente è incompatibile con
qualsiasi impiego privato o pubblico o con l'esercizio di qualsiasi professione,
commercio o industria.
I funzionari e gli impiegati non possono coprire cariche di consiglieri di
amministrazione, di liquidatori o sindaci di società, salvo espressa
autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 16 - E' fatto divieto ai consiglieri di
amministrazione, ai sindaci, ai
funzionari di direzione ed agli impiegati dell'Ente di acquistare beni dell'Ente
e comunque di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette
con l'Ente, ovvero con acquirenti di beni immobili di proprietà dell'Ente.
I funzionari e gli impiegati dell'Ente sono obbligati al segreto d'ufficio.
Art. 17 - L'Ente di Gestione e Liquidazione
Immobiliare è parificato ad ogni
effetto nel trattamento tributario, all'Amministrazione dello Stato; per la
notificazione ad istanza dell'Ente medesimo per le copie degli atti ad esso
rilasciati e per le misure ipotecarie, come pure per i certificati delle
iscrizioni e trascrizioni, nonché per i certificati catastali storici
rilasciati
nell'interesse dell'Ente, si osservano le disposizioni vigenti per tali
adempimenti quando sono richiesti dallo Stato.
Agli effetti delle imposte dirette la equiparazione dell'Ente alle
Amministrazioni dello Stato nel trattamento tributario, riguarda esclusivamente
i redditi propri dell'Ente.
Le imposte di registro per gli atti di alienazione dei beni attribuiti all'Ente
di gestione e liquidazione immobiliare sono ridotte come segue:
a) alla aliquota dell'1,50% fino al valore di L. 5.000;
b) alla aliquota del 10% oltre il valore di L. 5.000.
Le imposte di trascrizione, i diritti catastali e gli onorari notarili per atti
di alienazione dei beni attribuiti all'Ente di Gestione e Liquidazione
Immobiliare sono ridotti alla metà dell'ordinario ammontare, quando non
trovino
applicazione disposizioni più favorevoli.
Art. 18 - Gli atti costitutivi di società
che dovessero essere formate con il
consenso del Ministro per le Finanze, per rilevare aziende industriali e
commerciali attribuite in proprietà o in gestione all'ente di gestione
e
liquidazione immobiliare sono esenti da tasse di bollo e registro.
Gli atti con i quali società anonime regolarmente costituite rilevano
aziende
attribuite ovvero gestite dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare,
sono
registrati e trascritti con la tassa di L. 40 ai sensi dell'art. 13 del decreto
legge 19 agosto 1943, n. 737.
I diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti medesimi sono ridotti
al quarto.
Il Ministro per le Finanze: Pellegrini