Regolamento Amministrativo dell'Ispettorato Generale per la Razza
DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 28 febbraio 1945-XXIII, n. 47
Regolamento Amministrativo dell'Ispettorato Generale per la Razza
IL D U C E
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
E CAPO DEL GOVERNO
Visto il Decreto 18 aprile 1944-XXII, n. 171,
riguardante la istituzione
dell'Ispettorato Generale per la Razza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
D'intesa con i Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Giustizia e della
Cultura Popolare;
D e c r e t a :
Art. 1
L'Ispettorato Generale per la Razza ha il seguente ordinamento:
1) una Direzione Generale da cui dipendono l'Ufficio degli Affari Generali e
del personale, l'Ufficio Legislativo, applicazione leggi razziali e statistica,
l'Ufficio studi, l'Ufficio propaganda e stampa, l'Ufficio ragioneria, l'Ufficio
cassa e l'Ufficio economato;
2) Gabinetto e Segreteria particolare.
Art. 2
Ai servizi dell'Ispettorato si provvede con personale di ruolo nonché
con
personale distaccato e collocato fuori ruolo da altre Amministrazioni dello
Stato nei limiti previsti per ciascun gruppo e grado dell'unita tabella.
All'assunzione di personale è provveduto su proposta dell'Ispettorato
Generale
per la Razza con decreto del Duce d'intesa con il Ministro per le Finanze,
mentre per il distacco o il collocamento fuori ruolo di personale di altre
Amministrazioni sarà provveduto su proposta dell'Ispettorato Generale
per la
Razza, con decreto del Duce d'intesa con i Ministri Interessati.
Art. 3
Per le immissioni nel ruolo di gruppo A è richiesta la laurea conseguita
in una
Università o in un istituto superiore.
Per le immissioni nel ruolo di Gruppo B è richiesto il diploma di scuola
media
superiore.
Per le immissioni nel ruolo di gruppo C è richiesto il diploma di scuola
media
inferiore.
Per i subalterni è richiesta la licenza elementare.
Art. 4
L'Ispettore Generale per la Razza attua le proprie
finalità alla periferia, a
mezzo delle Prefetture.
Art. 5
Alle spese relative all'impianto e al funzionamento
dell'Ispettorato Generale
per la Razza si provvede con i fondi stanziati in apposito capitolo, compreso
nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle Finanze, alla rubrica
"Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad introdurre, con propri decreti,
le
variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione del presente Decreto.
Art. 6
Il presente Decreto ha vigore dal giorno della
istituzione dell'Ispettorato
Generale per la Razza, sarà pubblicato nella "Gazzetta ufficiale"
e, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei
decreti
Quartier Generale, addì 28 febbraio 1945-XXIII.
MUSSOLINI
Il Ministro per l'Interno: Zerbino
Il Ministro per le Finanze: Pellegrini
Il Ministro per la Giustizia: Pisenti
Il Ministro per la Cultura Popolare: Mezzasoma
V. Il Guardasigilli: Pisenti
Tabella
2 Funzionari di gruppo A e di grado non inferiore
al V
3 Funzionari di gruppo A e di grado non superiore al VI
4 Funzionari di gruppo A e di grado VII
3 Funzionari di gruppo A e di grado VIII
3 Funzionari di gruppo A e di grado IX
3 Funzionari di gruppo A e di grado X e XI
12 Funzionari di gruppo B
15 impiegati di gruppo C
6 impiegati subalterni