REGIO DECRETO 08/05/1904, 368 2-2
AGRICOLTURA (GENERALITA')
Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368 (in Gazz. Uff., 28 luglio, n.
176) -- che approva il regolamento per la esecuzione della legge 22
marzo 1900, n. 195, testo unico, e della legge 7 luglio 1902, n. 333,
sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.
[testo REGOLAMENTO] [parte 2 di 2]
CFR RD 08.05.1904 n. 368 ET parte 1
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
REGOLAMENTO
per la esecuzione del testo unico della legge
22 marzo 1900, n. 195,
e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi
e dei terreni paludosi.
REGOLAMENTO
per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195,
e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi
e dei terreni paludosi.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO I.
Disposizioni preliminari.
Art. 1.
Per le attribuzioni stabilite dal testo unico della legge 22 marzo
1900, n. 195, della legge 7 luglio 1902, n. 333, e dal presente
regolamento, il prefetto, l'ispettore compartimentale e l'ufficio del
genio civile competenti sono quelli della provincia nella quale si
trova il territorio interessato alla bonifica, o la maggior parte di
esso.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO I.
Disposizioni preliminari.
Art. 2.
Le pubblicazioni prescritte dalle leggi e dal presente regolamento
sono fatte d'ufficio, od a richiesta d'interessati.
Il prefetto indica sommariamente l'oggetto delle pubblicazioni in
un manifesto, nel quale siano richiamati gli articoli di legge e
regolamento, ai cui effetti le pubblicazioni hanno luogo. Tale
manifesto, da inserirsi nel bollettino degli annunzi legali della
provincia, è inviato in diversi esemplari a tutti i sindaci dei
comuni nei quali trovansi beni comunque interessati, perché sia
affisso all'albo pretorio, restandovi quindici giorni consecutivi,
durante i quali gli enti e proprietari interessati possono presentare
osservazioni o reclami.
Quando vi sono anche atti da pubblicare, il prefetto ordina che
sieno depositati nell'ufficio comunale, per la parte relativa a
ciascun comune, durante il termine di quindici giorni, e che per
uguale termine restino esposti nell'ufficio di prefettura gli atti
completi, dandone avviso col manifesto.
Della seguìta affissione e dell'avvenuto deposito degli atti i
sindaci debbono entro tre giorni spedire un certificato al prefetto.
Quando le pubblicazioni sieno fatte a richiesta degli interessati,
questi ne anticipano la spesa nella somma approssimativamente
indicata dal prefetto.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO I.
Disposizioni preliminari.
Art. 3.
Se il territorio della bonifica si estende a diverse provincie, il
prefetto competente comunica, anche successivamente, ai prefetti
delle altre provincie le copie degli atti necessari, perché ciascuno
provveda alla pubblicazione nel modo stabilito dal precedente
articolo, e gli trasmetta quindi in originale le osservazione ed i
reclami presentati.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO I.
Disposizioni preliminari.
Art. 4.
Quando non sia altrimenti disposto, la maggioranza d'interessi o
d'interessati deve rappresentare più della metà della estensione,
ed
insieme più della metà dell'imposta erariale dei beni compresi
nel
perimetro della bonifica.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO I.
Disposizioni preliminari.
Art. 5.
Quando non sia altrimenti disposto, i progetti per le opere di
bonifica di prima categoria sono approvati con decreto del Ministero,
sentiti l'ispettore compartimentale o consiglio superiore dei lavori
pubblici ed il consiglio di Stato a' termini delle leggi 17 febbraio
1884, n. 2016, e 15 giugno 1893, n. 294.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO I.
Disposizioni preliminari.
Art. 6.
Agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2353, sulle
espropriazioni per causa di pubblica utilità, debbono essere
pubblicati il piano particolareggiato approvato delle opere di
bonifica di prima o seconda categoria e l'elenco delle ditte
espropriande.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO I.
Disposizioni preliminari.
Art. 7.
Una commissione tecnica centrale per le bonifiche, con sede presso
il Ministero dei lavori pubblici, e da istituirsi con decreto reale,
designa in via provvisoria:
a) il perimetro di ciascuna bonifica di prima categoria,
delimitando il territorio da risanare nei riguardi igienici, ovvero
nei riguardi dell'agricoltura e dell'igiene insieme, ai termini
dell'art. 3 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195;
b) la divisione della bonifica in bacini, se possibile ed
opportuna.
Alla commissione può essere aggregato, caso per caso, l'ispettore
compartimentale del genio civile.
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AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO I.
Disposizioni preliminari.
Art. 8.
Con la divisione in bacini, salva l'approvazione definitiva ai
termini dell'art. 16, ogni bacino è considerato come bonifica
separata e indipendente dalle altre parti, agli effetti delle leggi e
del presente regolamento.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo I.
Bonifiche da eseguirsi a cura dello Stato.
Art. 9.
Designato provvisoriamente il perimetro d'una bonifica, la
commissione tecnica centrale, di cui all'art. 7, determina:
a) l'ordine ed i criteri coi quali si debbono studiare i progetti
e svolgere i lavori;
b) le norme atte ad impedire una maggior diffusione delle
infezioni malariche e a difendere da queste i lavoratori durante
l'esecuzione delle opere;
c) la possibilità e convenienza di percepire i redditi di cui
all'art. 14 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, per
non ritardare il progresso della bonifica ed evitare controversie con
gli appaltatori delle opere.
La commissione fa anche al Ministero le proposte relative al
personale necessario nei singoli uffici del genio civile per la
compilazione dei progetti e per la loro esecuzione.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo I.
Bonifiche da eseguirsi a cura dello Stato.
Art. 10.
Quando si ritenga necessario un progetto di massima, questo deve
farsi secondo le norme del regolamento 25 maggio 1895 per la
compilazione dei progetti di opere dello Stato.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo I.
Bonifiche da eseguirsi a cura dello Stato.
Art. 11.
Quando l'importo dell'intera opera di bonifica superi le lire
200.000, la commissione tecnica centrale accerta se i progetti sieno
conformi alle istruzioni date ed alle prescrizioni di legge:
riconoscendoli meritevoli d'approvazione, li trasmette col proprio
voto al Ministero.
L'accertamento e la trasmissione dei progetti sono fatti
dall'ispettore compartimentale, quando l'importo dell'intera opera di
bonifica non superi le lire 200.000.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo I.
Bonifiche da eseguirsi a cura dello Stato.
Art. 12.
Ai progetti di esecuzione debbono essere uniti:
a) il piano particolareggiato e l'elenco delle ditte
espropriande, ai termini degli articoli 16 e 21 della legge 25 giugno
1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
b) l'elenco delle rendite di cui all'art. 14 del testo unico
della legge 22 marzo 1900, n. 195, quando se ne voglia affidare la
riscossione all'appaltatore delle opere per una somma fissa da
dedursi senza ribasso dall'importo netto dei lavori;
c) una relazione corredata di dati statistici sulle condizioni
igieniche, agricole ed industriali della zona da bonificarsi e sui
risultati che si possono sperare dai lavori progettati;
d) il piano del territorio da bonificare, con le designazioni
provvisorie del perimetro e della divisione in bacini.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo I.
Bonifiche da eseguirsi a cura dello Stato.
Art. 13.
Per l'esecuzione di ciascuna bonifica deve essere compilato un
progetto economico, da cui risultino:
1° l'elenco dei consorzi idraulici che sieno compresi per intero
nel perimetro provvisorio o definitivo della bonifica, e che abbiano
deliberato di funzionare quali consorzi di bonifica, ai termini ed
agli effetti dell'art. 18, con l'indicazione delle rispettive
superficie ed imposte;
2° l'elenco delle proprietà interessate, non comprese nei
consorzi di cui al precedente capoverso, distinte per provincie e
comuni, coi nomi e cognomi dei proprietari iscritti nei ruoli
catastali, e, in mancanza, in quelli dell'imposta fondiaria, con la
indicazione delle rispettive superficie ed imposte e con tutti quegli
altri possibili dati che valgono a meglio individuarle;
3° l'elenco delle rendite specificate nell'art. 14, testo unico
della legge 22 marzo 1900, n. 195, con la determinazione del loro
presuntivo ammontare;
4° i contributi nelle spese di esecuzione e la proposta delle
relative annualità, determinati:
a) in linea provvisoria, per metà in ragione di superficie e
per metà in ragione d'imposta, per i consorzi e le proprietà
interessate;
b) in ragione di estensione dei terreni da bonificare, posti
nei rispettivi territori, per le provincie e per i comuni compresi
nel perimetro della bonifica (direttamente interessati);
c) in ragione dei vantaggi agricoli od igienici conseguibili
per le provincie e per i comuni fuori perimetro (indirettamente
interessati).
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo I.
Bonifiche da eseguirsi a cura dello Stato.
Art. 14.
Nel progetto economico la determinazione dei contributi ha luogo in
base all'ammontare presuntivo delle spese di esecuzione dei lavori,
comprendendo in esse le indennità per le occupazioni temporanee e o
permanenti di beni dello Stato, anche se effettivamente non pagate, e
detraendo i proventi delle rendite di cui al n. 3 dell'articolo
precedente.
Alle quote così stabilite si aggiungono con ruoli suppletivi i
contributi nelle spese per lavori addizionali o complementari, per
varianti, riparazioni di danni e provvisoria manutenzione delle opere
di bonifica eseguite.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo I.
Bonifiche da eseguirsi a cura dello Stato.
Art. 15.
Il prefetto pubblica, anche separatamente ed in tempi diversi:
a) il piano particolareggiato approvato e l'elenco di cui alla
lett. a) dell'art. 11, ai termini ed agli effetti della legge 25
giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica
utilità;
b) il piano del territorio da bonificare, con le designazioni
provvisorie del perimetro e della divisione in bacini;
c) il progetto economico per l'esecuzione dell'opera.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo I.
Bonifiche da eseguirsi a cura dello Stato.
Art. 16.
Con uno o più decreti il Ministero dei lavori pubblici statuisce
definitivamente sui reclami e, sentiti il consiglio superiore dei
lavori pubblici ed il consiglio di Stato, approva il perimetro,
l'eventuale divisione della bonifica in bacini ed il progetto
economico per l'intiera opera o per una delle sue parti, determinando
anche, di concerto col Ministero del tesoro, il numero delle rate
annuali pei contributi degli enti e proprietari interessati.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo II.
Consorzi per opere di bonifica di Iª categoria.
Art. 17.
Per le opere di bonifica di 1ª categoria si costituiscono speciali
consorzi con uno o più dei seguenti scopi:
a) Corrispondere le quote di contributo;
b) Assumere la concessione dei lavori;
c) Mantenere le opere eseguite.
Pei consorzi di manutenzione valgono le norme stabilite nel capo
IV.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo II.
Consorzi per opere di bonifica di Iª categoria.
Art. 18.
I consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica possono,
con deliberazione dell'assemblea generale, assumersi l'obbligo di
versare al tesoro le quote di contributo complessivamente attribuite
alle proprietà consorziate, restandone a loro cura il riparto e
l'esazione dagli interessati.
Divenuta esecutiva la deliberazione, essi funzionano come consorzi
di bonifica e conservano i propri statuti in quanto non sieno
contrari alle leggi in vigore e al presente regolamento.
I proprietari non consorziati hanno facoltà di chiedere d'essere
aggregati ad uno o ad altro di tali consorzi, secondo l'ubicazione
dei loro fondi: l'aggregazione è definitiva con l'annuenza del
consorzio secondo le forme del proprio statuto.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo II.
Consorzi per opere di bonifica di Iª categoria.
Art. 19.
Se il territorio da bonificare è compreso per intero nel perimetro
di un consorzio legalmente costituito, questo può con deliberazione
dell'assemblea generale assumere anche le funzioni di consorzio
speciale di bonifica. Se invece è compreso nel perimetro di più
consorzi idraulici esistenti, è data loro la facoltà di riunirsi
in
consorzio speciale di bonifica. In tal caso il consorzio che assume
l'iniziativa trasmette agli altri la sua proposta corredata:
a) di una corografia del territorio da bonificarsi, distinto con
tinte diverse per provincie, comuni e comprensori;
b) dell'elenco dei consorzi idraulici compresi per intero nel
perimetro della bonifica con l'indicazione delle rispettive
superficie ed imposte erariali;
c) di una relazione sommaria sulla bonifica da eseguire, sulla
presunta spesa e sui vantaggi conseguibili con il consorzio speciale
secondo lo scopo che si prefigge ai termini dell'art. 17, lett. a),
b);
d) del disegno di statuto compilato in conformità dell'art. 29,
ove lo ritenga opportuno.
Il consorzio proponente invita contemporaneamente gli altri a
promuovere entro un congruo termine le deliberazioni delle assemblee
generali.
Approvata la proposta, ai termini dei rispettivi statuti, da tanti
consorzi quanti rappresentano la maggioranza d'interessi, e divenute
esecutive le considerazioni, la costituzione del consorzio,
l'approvazione dello statuto e del perimetro definitivo della
bonifica, se occorra, hanno luogo in conformità dell'art. 28.
Quando non sia altrimenti provveduto, i presidenti dei vari
consorzi costituiscono la deputazione provvisoria del nuovo
consorzio.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo II.
Consorzi per opere di bonifica di Iª categoria.
Art. 20.
Non esistendo consorzi idraulici nel perimetro della bonifica, od
esistendo consorzi e proprietari che non sieno aggregati ad essi
secondo l'art. 18, qualunque interessato può promuovere la
costituzione del consorzio speciale, presentando al prefetto la
relativa proposta corredata in conformità del precedente articolo,
con l'aggiunta dell'elenco delle proprietà interessate non
consorziate, compilato ai termini dell'art. 13, n. 2.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo II.
Consorzi per opere di bonifica di Iª categoria.
Art. 21.
Il prefetto, verificata preliminarmente la legalità degli atti
presentati, pubblica un manifesto, col quale:
a) ordina la pubblicazione della domanda e dei documenti;
b) determina l'estensione della superficie e l'ammontare
dell'imposta erariale necessari a stabilire la maggioranza
d'interessi secondo l'art. 4;
c) invita i presidenti dei consorzi interessati, compresi per
intero nel perimetro della bonifica, a riunire in un congruo termine,
posteriore alla pubblicazione, le assemblee generali per deliberare
sulla costituzione del consorzio speciale, sul disegno di statuto se
presentato, e sulla nomina dei propri delegati scelti fra i
consorziati per concorrere a formare la deputazione provvisoria del
nuovo ente;
d) convoca nello stesso termine, e per un giorno festivo, i
proprietari non consorziati, od appartenenti a consorzi non compresi
per intero nel perimetro della bonifica, tutti unitamente o per
sezioni, nel luogo o nei luoghi più opportuni, perché deliberino
sulla costituzione del consorzio di bonifica e sulla nomina dei
delegati scelti fra loro per la formazione della deputazione
provvisoria.
Il numero dei delegati è fissato nel manifesto prefettizio in modo
che consorzi e proprietari sieno egualmente rappresentati in ragione
di estensione e d'imposta erariale dei beni compresi nel perimetro
della bonifica.
Quando non esistono consorzi debbono essere almeno tre i delegati
dei proprietari.
In ogni caso i delegati dei proprietari non consorziati, od
appartenenti a consorzi non compresi per intero nel perimetro della
bonifica, vengono, ai termini dell'art. 24, nominati per un terzo del
loro numero da coloro che sono contrari alla costituzione del nuovo
consorzio e per due terzi dai favorevoli.
Quando i proprietari sono convocati tutti unitamente, il prefetto
li invita a deliberare nella stessa seduta o in sedute successive,
anche sul disegno di statuto, se presentato.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo II.
Consorzi per opere di bonifica di Iª categoria.
Art. 22.
L'assemblea è presieduta da persona scelta dal prefetto, ed, ove
sia divisa in sezioni, ciascuna di queste è presieduta da un delegato
del prefetto della provincia, nel cui territorio trovasi il luogo
della riunione.
Il presidente dell'assemblea invita i due più anziani e i due più
giovani degli intervenuti ad assisterlo come scrutatori, ed un altro,
che ritenga idoneo fra gli intervenuti, a fare da segretario.
Non sono valide le deliberazioni se nell'adunanza di prima
convocazione, sia unica che divisa in sezioni, non intervengano
complessivamente tanti proprietari interessati quanti rappresentino
la maggioranza su quelli indicati nell'elenco che deve trovarsi nella
sala. In tal caso la seconda convocazione ha luogo nella domenica
successiva senza ulteriore avviso, ed è valida qualunque sia il
numero degli intervenuti, se il consorzio speciale è da istituirsi
fra proprietari e consorzi esistenti: se fra soli proprietari, è
richiesto invece l'intervento di tanti interessati quanti
rappresentano la maggioranza.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo II.
Consorzi per opere di bonifica di Iª categoria.
Art. 23.
Ciascun interessato può farsi rappresentare nell'assemblea da
persona anche estranea, purché maggiore di età e munita di
delegazione vidimata nella firma dal sindaco o da un notaio.
Per i corpi morali e per le società industriali e commerciali, che
abbiano la proprietà di beni compresi nel perimetro del territorio da
bonificarsi, possono intervenire solo i legittimi rappresentanti.
La donna maritata può essere rappresentata dal marito: i minori,
gli interdetti e gli inabilitati sono rappresentati dai rispettivi
tutori e curatori.
La rappresentanza dei beni concessi in enfiteusi è dei domini
utili, non dei domini diretti.
Per terreni, nei quali l'usufrutto sia diviso dalla proprietà,
interviene il proprietario o l'usufruttuario, secondo che l'uno o
l'altro debba sostenere le spese derivanti dalla bonificazione.
I proprietari, inscritti pro-indivisio nei ruoli delle imposte
dirette, debbono designare uno di loro per l'intervento
nell'assemblea.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo II.
Consorzi per opere di bonifica di Iª categoria.
Art. 24.
Il presidente, aperta la seduta, espone lo scopo dell'adunanza, ed
invita gl'interessati a presentare le loro osservazioni sulla
proposta costituzione del consorzio e sul numero dei delegati. Chiusa
la discussione, propone all'assemblea di deliberare:
a) per appello nominale, sulla costituzione del consorzio;
b) per scheda segreta, sulla nomina dei delegati.
Deposte sul tavolo due urne di vetro, l'una per i delegati dei
proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio e l'altra per
quelli dei contrari, avverte che le votazioni hanno luogo
contemporaneamente. Distribuite quindi le schede, numerate e vidimate
dalla prefettura, fa cominciare l'appello nominale. Secondo l'ordine
di questo, ciascun votante dichiara ad alta voce il suo voto sulla
costituzione del consorzio ed a seconda di esso depone nell'una o
nell'altra urna la propria scheda con tanti nomi quanti debbono
essere i delegati dei favorevoli o dei contrari al consorzio.
Terminato l'appello, sono ammessi a votare gl'interessati
sopraggiunti. Trascorsa un'ora dal compiuto appello, se non si
trovino nella sala interessati che non abbiano votato, il presidente
dichiara chiusa la votazione ed insieme agli scrutatori fa il computo
dei voti. Con l'esito della votazione proclama eletti nel numero
rispettivamente stabilito i delegati che ottennero maggior numero di
voti dai proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio, e
quelli che li ottennero dai contrari.
Il computo dei voti per la nomina dei delegati non può in alcun
modo influire su quello dei voti per la costituzione del consorzio.
Nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'art. 21, quando la
votazione è riuscita favorevole alla costituzione del consorzio
speciale, ovvero quando nel perimetro della bonifica non esistono
consorzi i cui voti possono modificare il risultato della votazione
dei proprietari non consorziati, questi procedono, con le stesse
norme, alla discussione del disegno di statuto ed alla sua
deliberazione per appello nominale, proseguendo, ove occorra, la
discussione in sedute successive stabilite dal presidente
dell'assemblea.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo II.
Consorzi per opere di bonifica di Iª categoria.
Art. 25.
Quando l'assemblea è divisa in sezioni, ciascun presidente annunzia
i risultati della votazione, i nomi di coloro che ottennero voti per
la nomina a delegato ed il numero dei voti riportati da ciascuno,
avvertendo che le proclamazioni saranno fatte dopo che sieno
conosciuti i risultati delle altre sezioni; indi toglie la seduta.
Nel giorno successivo tutti i presidenti si riuniscono nella sala
della prima sezione, dove possono intervenire anche gl'interessati.
Letti i verbali dell'adunanza delle varie sezioni, è fatto il computo
generale dei voti.
Il presidente della prima sezione proclama i risultati finali delle
votazioni e dichiara eletti i delegati dei proprietari favorevoli
alla costituzione del consorzio e quelli dei contrari, salvo il caso
di cui nell'ultimo capoverso del precedente articolo.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo II.
Consorzi per opere di bonifica di Iª categoria.
Art. 26.
Il presidente dell'assemblea o della prima sezione invia
immediatamente al prefetto i verbali dell'adunanza, insieme alle
schede in pacchi suggellati, restituendo quelle che non furono
distribuite.
I presidenti dei consorzi idraulici compresi nel perimetro della
bonifica trasmettono anch'essi al prefetto i verbali delle assemblee
generali.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo II.
Consorzi per opere di bonifica di Iª categoria.
Art. 27.
Il prefetto verifica se la proposta per la costituzione del
consorzio speciale abbia riportata l'adesione di tanti consorzi e di
tanti proprietari da rappresentare la maggioranza d'interessi.
In tal caso la proposta s'intende approvata, ed il prefetto con
manifesto dà notizia della seguita approvazione.
Con lo stesso manifesto il prefetto:
a) dà notizia dell'approvazione del disegno di statuto se
intervenuta nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 21;
b) negli altri casi in cui il disegno di statuto sia stato
presentato, promuove su esso la deliberazione dei proprietari non
appartenenti ai consorzi idraulici, convocandoli per un giorno di
domenica con le norme degli articoli precedenti.
La notizia dell'approvazione del disegno di statuto nei casi
indicati alla lettera b) è pubblicata dal prefetto.
Gli atti relativi alla costituzione del consorzio, all'approvazione
dello statuto, se intervenuta, i certificati delle pubblicazioni, ed
i reclami eventualmente presentati sono dal prefetto trasmessi al
Ministero dei lavori pubblici, con un rapporto sulla regolarità della
procedura seguita e sul merito delle opposizioni.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo II.
Consorzi per opere di bonifica di Iª categoria.
Art. 28.
Il Ministero, udito, quando vi sieno opposizioni di ordine tecnico,
il consiglio superiore dei lavori pubblici, promuove il decreto reale
per la costituzione del consorzio speciale, e, ove occorra, provvede
con suo decreto all'approvazione definitiva del perimetro di bonifica
e dello statuto con le necessarie modifiche, statuendo sui reclami.
I consorzi entrati a far parte del nuovo consorzio non perdono la
personalità loro e sono considerati come altrettanti elementi di
esso.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo II.
Consorzi per opere di bonifica di Iª categoria.
Art. 29.
Se lo statuto non fu proposto dal promotore del consorzio, ovvero
se la proposta non fu accolta, la deputazione provvisoria, presieduta
dal più anziano dei componenti, formula il disegno di statuto, col
quale si deve provvedere:
a) alla designazione della sede del consorzio, scegliendo il
luogo più opportuno nella provincia in cui è compreso il territorio
da bonificare o la maggior parte di esso;
b) alle rappresentanze dei consorzi entrati a far parte del
consorzio speciale, proporzionate alla somma degli interessi che
hanno per la bonifica i relativi comprensori;
c) al modo di costituzione, alla rinnovazione ed alle
attribuzioni del consiglio dei delegati, ove si creda opportuno di
trasferire in tutto od in parte a tale consiglio i poteri
dell'assemblea. La durata in carica dei delegati non può essere
maggiore di cinque anni;
d) al modo di costituzione, alla durata in carica ed alle
attribuzioni d'una deputazione amministrativa, che curi gli affari
del consorzio e che, direttamente o per mezzo del suo presidente, ne
abbia la rappresentanza. La durata in carica degli amministratori non
può essere maggiore di cinque anni;
e) alle norme per la validità delle adunanze e delle
deliberazioni dell'assemblea generale, della deputazione
amministrativa e del consiglio dei delegati, e per le condizioni e
proporzionalità del diritto di voto nelle assemblee generali;
f) alle norme per la compilazione dei bilanci annuali, preventivi
e consuntivi, per l'approvazione di essi da parte dell'assemblea
generale o del consiglio dei delegati;
g) alle norme pel servizio di cassa, per la relativa vigilanza e
per la misura della cauzione da prestarsi dall'incaricato del
servizio di tesoreria;
h) alle norme pel riparto dei contributi consorziali nelle spese
dell'opera e per la definizione delle eventuali opposizioni;
i) al servizio tecnico necessario per l'esecuzione della
bonifica, quando il consorzio ha lo scopo di assumerne la
concessione;
k) ad ogni altra norma necessaria per il regolare andamento del
consorzio.
Nello stesso disegno di statuto si può disporre per la futura
manutenzione dell'opera, aggiungendovi le norme di cui all'art. 46.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo II.
Consorzi per opere di bonifica di Iª categoria.
Art. 30.
La deputazione provvisoria richiede al prefetto la pubblicazione
del disegno di statuto e la convocazione dell'assemblee generali dei
consorzi e dei proprietari interessati.
La convocazione deve avvenire in un giorno festivo posteriore al
termine delle pubblicazioni, con le norme stabilite negli articoli 22
a 26.
La deputazione provvede per la presidenza dell'assemblea generale
dei proprietari interessati, anche se distinti in sezioni.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo II.
Consorzi per opere di bonifica di Iª categoria.
Art. 31.
Accettato lo statuto dalla maggioranza degli interessati, la
deputazione provvisoria lo trasmette al prefetto insieme ai verbali
delle assemblee generali, riferendo sulle modificazioni ed
osservazioni presentate.
Il prefetto invia gli atti col proprio avviso al Ministero dei
lavori pubblici che, ai termini dell'art. 28, provvede
all'approvazione definitiva dello statuto con le necessarie
modifiche.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo II.
Consorzi per opere di bonifica di Iª categoria.
Art. 32.
Tranne il caso di cui all'ultimo capoverso dell'art. 29, lo statuto
così approvato regola, per la sola durata dell'esecuzione dell'opera,
il consorzio speciale istituito a' termini degli articoli 19 e 28.
Tale consorzio e tuttavia continuativo per la manutenzione della
bonifica, salvo a modificare il proprio statuto in conformità
dell'art. 46.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo II.
Consorzi per opere di bonifica di Iª categoria.
Art. 33.
Approvato lo statuto, la deputazione provvisoria promuove
immediatamente la nomina della rappresentanza definitiva del
consorzio e quindi cessa da ogni funzione.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo III.
Bonifiche da eseguirsi per concessione.
Art. 34.
La concessione delle opere di bonifica di 1ª categoria può essere
accordata:
a) ad una delle provincie o ad uno dei comuni interessati;
b) all'associazione volontaria di provincie, comuni, o di questi
e di quelle insieme;
c) al consorzio speciale di bonifica esistente, od istituito a
termini degli articoli 19 e 28;
d) ad uno dei consorzi che, secondo l'art. 19, funzioni come
consorzio speciale di bonifica; ma in tal caso gli altri consorzi e
proprietari interessati non possono essere costretti a pagare il loro
contributo con decorrenza anteriore a quella stabilita dalle tabelle
allegate al testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo III.
Bonifiche da eseguirsi per concessione.
Art. 35.
Le associazioni volontarie fra le provincie e comuni di cui al
capoverso b) del precedente articolo, si costituiscono in base a
deliberazioni dei consigli comunali e provinciali, approvate dalle
rispettive giunte provinciali amministrative. Ottenuta la
concessione, non possono sciogliersi finchè le opere non sieno
compiute e consegnate al consorzio di manutenzione.
Per il funzionamento di tali associazioni, per la costituzione e i
poteri della rappresentanza di esse, e pei reciproci rapporti fra gli
enti associati si provvederà con regolamento speciale, da approvarsi
dal Ministero dei lavori pubblici quando si tratti di associazioni
interprovinciali, e negli altri casi dalla giunta provinciale
amministrativa.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo III.
Bonifiche da eseguirsi per concessione.
Art. 36.
Alla domanda di concessione, da presentarsi al prefetto debbono
essere uniti:
1° la corografia del territorio da bonificarsi, distinto con
tinte diverse per provincie, comuni e comprensori;
2° la deliberazione o le deliberazioni del consiglio della
provincia o del comune richiedente, ovvero dei consigli delle
provincie e dei comuni associati, approvate dalla giunta provinciale
amministrativa nei riguardi della tutela, o dell'assemblea generale
del consorzio, secondo i casi dell'articolo precedente, da cui
risultino la decisione di chiedere la concessione le modalità
principali, specie in ordine alla spesa ed ai mezzi di farvi fronte,
ed i poteri all'uopo accordati alle rispettive rappresentanze, quando
non constino altrimenti;
3° la dimostrazione di avere disponibili, appena ottenuta la
concessione, i mezzi finanziari occorrenti per anticipare tutta la
spesa;
4° il progetto tecnico esecutivo della bonifica, e quello
economico compilato a' termini degli articoli 12 e 13.
I documenti di cui al n. 2° non occorrono, quando la domanda è
presentata da un'associazione volontaria di provincie e comuni
interessati o dal consorzio speciale, e dalle deliberazioni stesse
costitutive risultino gli elementi richiesti.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo III.
Bonifiche da eseguirsi per concessione.
Art. 37.
Prima di fare la domanda a' termini del precedente articolo, il
richiedente può presentare, per una istruttoria preliminare, un
progetto di sola massima, corredato del piano di esecuzione dei
lavori in ragione di ordine e di tempo. Il prefetto, sentito
l'ufficio del genio civile, trasmette il progetto alla commissione
tecnica centrale, che ne riferisce al Ministero dei lavori pubblici.
Il Ministero, promosso il parere del consiglio superiore dei lavori
pubblici, comunica al richiedente le proprie osservazioni sul
progetto di massima, salva e riservata ogni ulteriore decisione in
merito alla concessione.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo III.
Bonifiche da eseguirsi per concessione.
Art. 38.
Il prefetto, accertata la regolarità degli atti presentati con la
domanda di concessione di cui all'art. 36, li trasmette all'ufficio
del genio civile, che verificato il progetto tecnico esecutivo ai
termini dell'art. 10 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n.
195, li invia alla commissione tecnica centrale per le bonifiche, la
quale ne riferisce al Ministero dei lavori pubblici.
Il Ministero, esaminato preliminarmente se nulla osti
all'accoglimento della domanda, dispone la pubblicazione degli atti
per mezzo del prefetto.
La pubblicazione non occorre per gli effetti della concessione,
quando sugli atti stessi si sieno pronunciati favorevolmente tutti
gli interessati.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo III.
Bonifiche da eseguirsi per concessione.
Art. 39.
Il Ministero, qualora, in seguito al risultato della pubblicazione,
ritenga di potere accogliere la domanda, promuove l'avviso del
Ministero del tesoro, del consiglio superiore dei lavori pubblici,
del consiglio superiore di sanità e del consiglio di Stato, e
provvede definitivamente con uno o più decreti motivati:
a) sulle opposizioni e sui reclami presentati;
b) all'approvazione del perimetro della bonifica nei casi in cui
ai capoversi a), d), dell'art. 34, quando già non abbia avuto luogo
a' termini dell'art. 16;
c) all'approvazione del progetto tecnico;
d) all'approvazione del progetto economico;
e) alla concessione delle opere giusta l'art. 11 del testo unico
della legge 22 marzo 1900, n. 195, determinando i casi di decadenza e
fissando i termini per l'incominciamento e l'ultimazione dei lavori;
f) alla determinazione della quota di concorso dello Stato, in
conformità dell'art. 10 della citata legge, deducendo la spesa di
progetti che lo Stato abbia ceduti al richiedente.
Nei casi di cui al capoverso b) se l'accoglimento delle opposizioni
porti a restringere od allargare il perimetro provvisorio della
bonifica oltre i due decimi della superficie totale, la concessione
non può aver luogo senza una nuova deliberazione del richiedente, a'
termini dell'art. 36, n. 2° e senza che sia convenientemente
modificato il progetto economico.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo III.
Bonifiche da eseguirsi per concessione.
Art. 40.
Qualora necessità tecniche sopravvenute mutino sostanzialmente, a
giudizio del Ministero, la natura e l'economia dell'opera non ancora
intrapresa, la concessione è dichiarata priva di effetto.
Il concessionario con nuove deliberazioni, a' termini dell'art. 36,
n. 2°, può richiedere che sia ripetuta l'istruttoria prescritta.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo III.
Bonifiche da eseguirsi per concessione.
Art. 41.
Il prefetto dispone la pubblicazione:
a) del piano particolareggiato di esecuzione con l'elenco delle
ditte espropriande;
b) del ruolo dei contributi, avvertendo gli interessati che sono
ammesse opposizioni per soli errori di fatto verificatisi
nell'applicazione delle misure e dei criteri stabiliti nel progetto
economico già definitivamente approvato.
Sulle opposizioni provvede il Ministero dei lavori pubblici.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo III.
Bonifiche da eseguirsi per concessione.
Art. 42.
Salvo il caso di cui all'art. 34, lett. d), l'obbligo degli altri
interessati di corrispondere al concessionario i contributi nelle
spese decorre dal 1° luglio successivo al giorno in cui il contratto
d'appalto è divenuto esecutivo.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo III.
Bonifiche da eseguirsi per concessione.
Art. 43.
Per la gestione dei lavori il concessionario deve osservare le
norme e forme prescritte pei lavori di conto dello Stato, le
condizioni dell'atto di concessione, il progetto approvato ed il
relativo capitolato.
Per il controllo e la vigilanza tecnica ed amministrativa si
applicano gli articoli 56, 57 e 58.
Ultimati i lavori, il collaudo è eseguito da uno o più funzionari
del genio civile nominati dal Ministero.
Possono nello stesso modo essere eseguiti collaudi parziali, quando
sia compiuta la bonifica di uno dei bacini, in cui fu divisa, o
quando, a giudizio dei funzionari incaricati del collaudo, un'opera
di costo non inferiore al quarto della spesa prevista per la
concessione possa funzionare regolarmente da sola per lo scopo pel
quale fu eseguita, assicurando in parte i vantaggi della bonifica.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo IV.
Consorzi di manutenzione.
Art. 44.
Quando una bonifica è presso ad essere ultimata, il Ministero
provvede a far pubblicare un progetto economico per la manutenzione
delle opere, da cui risultino:
a) l'indicazione del consorzio speciale istituito a' termini
degli articoli 19 e 28, od in mancanza l'elenco dei consorzi compresi
per intero nel perimetro della bonifica e delle proprietà
direttamente interessate, compilato in conformità dell'art. 13, nn.
1° e 2°;
b) l'elenco delle proprietà indirettamente interessate, con le
indicazioni prescritte dall'art. 13, n. 2°, per quelle direttamente
interessate; col loro riparto in zone o classi di ragione di
beneficio, ai termini dell'art. 53 del testo unico della legge 22
marzo 1900, n. 195; e con la determinazione della quota percentuale
nelle spese di manutenzione per ciascuna classe e per ogni ettaro in
essa compreso;
c) l'elenco delle rendite specificate nell'art. 14 della citata
legge col loro ammontare.
Con il manifesto di pubblicazione il prefetto, quando non esiste il
consorzio speciale istituito a' termini degli articoli 19 e 28:
1° invita i presidenti dei consorzi ed i proprietari
interessati a deliberare entro congruo termine sulla costituzione
volontaria del consorzio e sulla nomina della deputazione
provvisoria, secondo gli articoli 21 a 27;
2° designa il presidenti dei consorzi interessati ed i
proprietari che in caso di costituzione obbligatoria del consorzio di
manutenzione debbono formare la deputazione provvisoria, prescelti in
modo che i consorzi e proprietari direttamente interessati sieno
egualmente rappresentati in ragione d'estensione e d'imposta erariale
dei rispettivi beni compresi nel perimetro della bonifica.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo IV.
Consorzi di manutenzione.
Art. 45.
Scaduto il termine delle pubblicazioni, il Ministero statuisce sui
reclami e provvede:
a) all'approvazione dell'elenco delle proprietà indirettamente
interessate col riparto in zone o classi, e alla determinazione
dell'aliquota di contributo nelle spese di manutenzione per ciascuna
zona o classe;
b) alla costituzione, anche coattiva, del consorzio di
manutenzione e alla nomina della relativa deputazione provvisoria, se
non esiste consorzio speciale.
Nel caso in cui al capoverso b), le funzioni di presidente sono
assunte dal più anziano dei componenti della deputazione provvisoria.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo IV.
Consorzi di manutenzione.
Art. 46.
Entro due mesi dalla comunicazione del decreto di cui al precedente
articolo, la rappresentanza del consorzio formula le modificazioni
allo statuto esistente o il disegno del nuovo statuto con le norme
indicate nell'art. 29, lett. a), b), c), d), e), f), k), e con
l'aggiunta di quelle:
1° per la divisione dei terreni bonificati in classi, secondo
l'utile che avranno risentito e risentiranno dalle opere di bonifica;
2° per la liquidazione definitiva della quota di contributo,
dovuta in ragione di beneficio, da ciascun proprietario direttamente
interessato;
3° per la rappresentanza dei proprietari indirettamente
interessati nel caso di loro partecipazione al consorzio;
4° pel riparto dei contributi nelle spese di manutenzione;
5° per presentare e risolvere le opposizioni degli interessati
contro la classifica, la liquidazione e il riparto;
6° per assicurare stabilmente il servizio tecnico ed
amministrativo necessario alla regolare manutenzione ed al
funzionamento delle opere di bonifica.
Nel mese successivo il disegno delle modificazioni o quello del
nuovo statuto è sottoposto all'approvazione del consorzio,
osservandosi pei consorzi nuovamente istituiti le norme dell'art. 31.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo IV.
Consorzi di manutenzione.
Art. 47.
Lo statuto, anche se non deliberato o modificato dal consorzio nel
termine stabilito, è approvato definitivamente dal Ministero dei
lavori pubblici nella forma e con le modificazioni ritenute
opportune.
Nel caso di nuovo consorzio è applicabile l'art. 33.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo IV.
Consorzi di manutenzione.
Art. 48.
I proprietari indirettamente interessati hanno sempre diritto di
essere ammessi a far parte del consorzio di manutenzione,
rivolgendone domanda al presidente.
In caso di rifiuto provvede il Ministero dei lavori pubblici.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo IV.
Consorzi di manutenzione.
Art. 49.
La commissione governativa, di cui all'art. 50 del testo unico
della legge 22 marzo 1900, n. 195, invita la rappresentanza
provvisoria o definitiva del consorzio di manutenzione a voler
intervenire, direttamente o per mezzo di delegato, alla visita locale
stabilita per accertare se la bonifica si compiuta agli affetti di
legge. Qualora la rappresentanza del consorzio non intervenga, la
commissione può procedere egualmente ai suoi lavori.
Per accertare il compimento della bonifica, la commissione deve
esaminare se con le opere ultimate siasi raggiunto pei terreni quel
grado di prosciugamento che era stato previsto nel progetto. La
commissione si astiene da ogni indagine od apprezzamento, di
competenza del collaudatore, sul modo con cui le opere sono state
eseguite dagli appaltatori in relazione ai rispettivi contratti.
Occorrendo altri lavori, o completate le opere, la commissione ne
forma lo stato di consistenza ed insieme al processo verbale di
visita lo comunica al presidente del consorzio, assegnando un congruo
termine per le osservazioni ed opposizioni.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo IV.
Consorzi di manutenzione.
Art. 50.
Trascorso il termine di cui nel precedente articolo, il Ministero,
sentita sulle opposizioni la commissione permanente, dichiara con
decreto definitivamente compiuta la bonifica ed approva lo stato di
consistenza delle opere. Tale decreto è notificato al presidente
provvisorio o definitivo del consorzio e inserito nel bollettino
degli annunzi legali della provincia.
Decorsi quindici giorni dalla notifica, il consorzio è costituito
responsabile della manutenzione o della buona conservazione delle
opere descritte nello stato di consistenza, anche se nel frattempo
abbia rifiutato o non siasi curato di riceverne la materiale consegna
dall'ufficio del Genio civile.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo V.
Funzionamento dei consorzi.
Art. 51.
II consorzi di bonifica, qualunque sia lo scopo onde furono
istituiti, funzionano con le norme dei rispettivi statuti.
Ai consorzi sono applicabili:
a) gli articoli 188 a 193, 195 a 197 e 292 del testo unico della
legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164;
b) l'art. 194, numeri 1, 2, 3 e 4 della stessa legge, salvo che
si tratti di operazione o di spesa autorizzata od approvata dal
Ministero;
c) le altre prescrizioni di legge relative alle deliberazioni dei
consigli e delle giunte comunali, in quanto gli statuti non
dispongano altrimenti per le deliberazioni dell'assemblea generale e
delle rappresentanze consorziali.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo V.
Funzionamento dei consorzi.
Art. 52.
I delegati ed amministratori dei consorzi durano in carica per il
tempo stabilito negli statuti consorziali, che regolano altresì i
casi di nuove elezioni.
Essi prestano gratuitamente l'opera loro, salvo rimborso delle
spese necessarie ed effettivamente sostenute.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo V.
Funzionamento dei consorzi.
Art. 53.
Se un consorzio funziona per scopi diversi, si debbono fare per la
gestione della bonifica un bilancio distinto, sia preventivo che
consuntivo, ed un distinto ruolo di contribuenza.
In ogni caso i bilanci preventivi e consuntivi ed i ruoli di
contribuenza sono sottoposti all'approvazione del prefetto.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo V.
Funzionamento dei consorzi.
Art. 54.
Nella parte ordinaria dei bilanci preventivi e consuntivi dei
consorzi di esecuzione e di manutenzione di opere di bonifica,
qualora si voglia provvedere alla riscossione delle rendite
specificate nell'art. 14 del testo unico della legge 22 marzo 1900,
n. 195, è obbligatoria la loro iscrizione in titolo speciale, dando
conto degli aumenti e delle diminuzioni che annualmente si
verificano.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo V.
Funzionamento dei consorzi.
Art. 55.
I progetti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria
delle opere di bonifica sono approvati dall'ingegnere capo del genio
civile sino all'importo di lire 12.000 e dal Ministero dei lavori
pubblici, sentito l'ingegnere capo, negli altri casi.
Con le stesse norme sono approvati i collaudi dei lavori eseguiti.
Per motivi di urgenza il consorzio può ordinare, anche in base a
progetto sommario non regolarmente approvato, l'esecuzione delle
opere strettamente indispensabili, informandone telegraficamente
l'ufficio del genio civile.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo V.
Funzionamento dei consorzi.
Art. 56.
I lavori di bonifica si eseguono dai consorzi sotto la vigilanza
tecnica dell'ufficio del genio civile, che la esercita nei modi e
nelle forme determinati dai regolamenti e dal Ministero.
Non osservandosi i progetti approvati e le altre norme stabilite,
l'ingegnere capo può, con ordine di servizio, sospendere i lavori,
riferendo in ogni caso al Ministero cui spetta provvedere.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo V.
Funzionamento dei consorzi.
Art. 57.
Almeno una volta ogni biennio il Ministero fa esaminare, per mezzo
di propri funzionari, la gestione amministrativa del consorzio, e
controllare la regolarità delle spese e delle entrate, in relazione
agli impegni assunti, ai bilanci approvati ed agli interessi degli
enti che contribuiscono nelle spese.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo V.
Funzionamento dei consorzi.
Art. 58.
Le spese per la vigilanza tecnica ed amministrativa, a termini
degli articoli 56 e 57, sono comprese fra quelle dell'andamento
ordinario dell'amministrazione consortile e vengono anticipate o
rimborsate a richiesta del Ministero dei lavori pubblici.
Tali spese sono per una metà a carico dello Stato durante
l'esecuzione di opere concesse al consorzio.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo V.
Funzionamento dei consorzi.
Art. 59.
Omettendosi dalla rappresentanza del consorzio l'adempimento d'una
disposizione del presente regolamento o dello statuto, può il
prefetto provvedervi d'ufficio per mezzo di un suo delegato ed a
spese del consorzio.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO II.
Bonifiche di prima categoria.
Capo V.
Funzionamento dei consorzi.
Art. 60.
Procedendosi allo scioglimento dell'amministrazione consorziale, il
regio commissario esercita i poteri della rappresentanza del
consorzio, ed in caso di urgenza anche quelli dell'assemblea
generale.
Il regio commissario è scelto tra i funzionari dello Stato che per
l'esercizio delle loro attribuzioni sieno maggiormente idonei a tale
incarico, ed ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e ad una
indennità giornaliera. Tale indennità, da fissarsi nel decreto
di
nomina, non può superare lire dieci o lire quindici al giorno,
secondoché il funzionario prescelto appartenga o no ad un ufficio
stabilito nel comune ove ha sede il consorzio. Le spese di viaggio e
le diarie sono liquidate dal Ministero dei lavori pubblici, che può
anche anticiparle, curandone poi il rimborso dal consorzio.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO III.
Bonifica di seconda categoria.
Art. 61.
Gli atti costitutivi che i consorzi volontari debbono trasmettere
ai prefetti, a termini e per gli effetti dell'articolo 19 del testo
unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, debbono comprendere:
a) i documenti comprovanti il consenso di tutti gli interessati
alla costituzione del consorzio: tale consenso deve risultare da
deliberazione presa a voti unanimi dagli intervenuti ad un'adunanza,
convocata e presieduta da qualcuno dei maggiori interessati, e da
dichiarazione scritta dei non intervenuti;
b) un elenco dei proprietari o possessori dei beni compresi nel
consorzio, con le indicazioni stabilite all'art. 13 n. 2° del
presente regolamento;
c) lo statuto consorziale.
Il prefetto, assunte le informazioni che ritiene opportune,
provvede alla pubblicazione di tali atti nel Bollettino degli annunci
legali della provincia.
Questa pubblicazione contiene il sunto degli atti stessi e la
indicazione della sede e dello scopo del consorzio, e del modo di
costituzione della sua rappresentanza; ed è fatta a spese del
consorzio.
Qualsiasi ulteriore modificazione agli atti costitutivi del
consorzio è trasmessa al prefetto insieme agli atti e alle
deliberazioni con cui è stata approvata, ed è parimenti pubblicata
nel Bollettino degli annunci legali della provincia.
A richiesta del consorzio, il prefetto gli rilascia una
dichiarazione intesa ad attestare l'adempimento delle prescrizioni
sopra indicate, tenendone nota in apposito registro.
I prefetti curano la conservazione degli atti loro trasmessi dai
consorzi volontari.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO III.
Bonifica di seconda categoria.
Art. 62.
La domanda che, ai termini dell'art. 20 del testo unico della
legge
22 marzo 1900, n. 195, i consorzi volontari possono presentare al
prefetto per essere dichiarati obbligatori deve avere a corredo;
a) l'atto costitutivo del consorzio;
b) lo statuto compilato secondo gli articoli 29 e 46 ed accettato
dall'assemblea;
c) una relazione sommaria sui lavori da eseguire, sulle spese e
sui mezzi di farvi fronte.
Fatte le pubblicazioni della domanda, l'obbligatorietà, se ne sia
il caso, è dichiarata per decreto reale, promosso dal ministro dei
lavori pubblici d'accordo con quello di agricoltura, industria e
commercio, previo parere del consiglio superiore dei lavori pubblici
e del consiglio di Stato. Quando il consorzio si propone di eseguire
una bonifica a scopo igienico o che può influire su opere di Iª
categoria già compiute, in corso di esecuzione o da eseguire, deve
prima sentirsi anche la commissione permanente per le bonificazioni.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO III.
Bonifica di seconda categoria.
Art. 63.
Eccetto il caso di cui all'articolo precedente, i consorzi
obbligatori s'istituiscono ad iniziativa:
a) o degl'interessati che rappresentano la maggioranza per
estensione di terreno da bonificare;
b) o degli interessati che rappresentano la minoranza per
estensione di terreno da bonificare;
c) o di una giunta municipale o di una deputazione provinciale
interessata;
d) o dello Stato.
In tutti i casi la proposta deve essere corredata:
1° dei documenti prescritti dall'art. 19, lett. a), b);
2° dell'elenco dei proprietari direttamente o indirettamente
interessati;
3° della designazione di cinque proprietari, tre dei quali scelti
fra i direttamente interessati e due fra gl'indirettamente
interessati, per costituire la deputazione provvisoria del consorzio.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO III.
Bonifica di seconda categoria.
Art. 64.
Il prefetto, pubblicata la proposta coi relativi documenti,
promuove su di essi e sulle opposizioni i voti:
1° del consiglio della provincia unicamente o maggiormente
interessata alla bonifica, nel caso in cui alla lettera a), del
precedente articolo;
2° di tutti i consigli comunali e provinciali interessati, negli
altri casi, osservando i termini stabiliti nell'art. 22 del testo
unico della legge 22 marzo 1900, n. 195.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO III.
Bonifica di seconda categoria.
Art. 65.
Eccetto i casi di cui al penultimo capoverso del citato articolo 22
della legge, gli atti sono dal prefetto trasmessi al Ministero dei
lavori pubblici insieme al parere dell'ufficio del genio civile.
Il ministro dei lavori pubblici, d'accordo con quello
d'agricoltura, industria e commercio promuove, a' termini dell'art.
62, ultimo capoverso, il decreto reale col quale, statuendo
definitivamente sui reclami, si provvede:
a) alla costituzione del consorzio e alla nomina della
deputazione provvisoria;
b) alla determinazione dell'aliquota di contributo a carico di
provincie e comuni, a norma e nei casi dell'art. 25 della legge.
Ai consorzi così istituiti si applicano le disposizioni degli
articoli 29, 33, 46 e 47.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO III.
Bonifica di seconda categoria.
Art. 66.
I consorzi obbligatori, comunque istituiti, sono soggetti alle
prescrizioni degli articoli 56, 58, 59, 60, e, quando lo Stato
concorre nelle spese, anche a quella dell'art. 57.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO IV.
Commissione di vigilanza.
Art. 67.
La commissione di vigilanza, di cui all'art. 13 del testo unico
della legge 22 marzo 1900, n. 195, è presieduta dal prefetto e non
può farne parte chiunque abbia relazioni di parentela, di dipendenza
o d'interesse con l'appaltatore dei lavori.
Il rappresentante della provincia, ed i delegati dei comuni e dei
proprietari interessati da nominarsi nel termine stabilito dal
prefetto, durano in carica sino alla fine dei lavori, ed in caso di
morte, di rinuncia od incompatibilità, sono sostituiti con le stesse
formalità prescritte per la prima nomina.
Con la nomina di tre membri elettivi la commissione è legalmente
costituita.
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AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO IV.
Commissione di vigilanza.
Art. 68.
Il rappresentante provinciale è nominato dalla deputazione della
provincia nella quale è posta la maggiore estensione del terreno da
bonificare.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO IV.
Commissione di vigilanza.
Art. 69.
Per la nomina dei due delegati dei comuni si osservano le norme
seguenti:
se il perimetro della bonifica comprende un solo comune, la
nomina dei due delegati è fatta dalla giunta comunale;
se i comuni compresi nel perimetro di bonifica sono due, le
rispettive giunte nominano ciascuna un delegato;
se i comuni sono più di due, ogni giunta nomina un proprio
rappresentante: i rappresentanti convocati in adunanza dal prefetto
eleggono fra loro, a scrutinio segreto, i due delegati.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO IV.
Commissione di vigilanza.
Art. 70.
Quando la bonifica è eseguita dallo Stato, o per concessione dalle
provincie e dai comuni, i due delegati dei proprietari interessati
sono nominati fra i proprietari stessi nel modo seguente:
a) se i proprietari non sono riuniti in consorzio, i due delegati
sono nominati dall'assemblea generale dei proprietari, a norma degli
articoli 21, lett. d), 22, 23, 24 e 25;
b) se i proprietari costituiscono uno o più consorzi, i due
delegati sono eletti dalle rappresentanze consorziali con le norme di
cui all'art. 69;
c) se non tutti i proprietari appartengono a consorzi, ogni
deputazione consorziale nomina un rappresentante ed i proprietari non
consorziati ne nominano tanti quanti ne sono indicati nel manifesto
prefettizio. I rappresentanti così prescelti eleggono i due delegati
secondo le prescrizioni dell'art. 69, ultimo capoverso.
Nei casi di cui alle lettere a), c), se per il grande numero dei
proprietari o per deficiente viabilità riesce difficile riunire
l'assemblea generale, il prefetto, con manifesto, invita i
proprietari a presentare all'ufficio comunale, entro un congruo
termine, personalmente o per mezzo di persona di loro fiducia, una
scheda in busta chiusa con i nomi dei due delegati. All'atto della
presentazione si debbono apporre alla busta la data e le firme
dell'esibitore e dell'impiegato incaricato. Trascorso il termine
fissato, i sindaci inviano gli atti al prefetto, che con l'assistenza
di due consiglieri provinciali provvede in seduta pubblica
all'apertura ed allo spoglio delle schede in giorno e luogo da
designarsi previamente nel manifesto.
In tutti i casi sono proclamati eletti i due fra i proprietari
interessati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO IV.
Commissione di vigilanza.
Art. 71.
Quando la bonifica è eseguita per concessione dai proprietari
interessati, i due delegati sono nominati:
a) dall'assemblea generale nel caso di cui all'art. 34, lettera
c);
b) a norma dell'art. 70, lettera c), nel caso di cui all'art. 34,
lettera d).
In entrambi i casi è in facoltà dello Stato di aggregare alla
commissione il funzionario del genio civile incaricato della
vigilanza sui lavori.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO IV.
Commissione di vigilanza.
Art. 72.
Le funzioni dei componenti la commissione di vigilanza sono
gratuite, ma è ammesso il rimborso delle spese effettivamente occorse
per il loro esercizio.
Il rimborso ha luogo a carico del fondo per le opere.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO IV.
Commissione di vigilanza.
Art. 73.
La commissione visita collegialmente, almeno una volta l'anno, i
lavori per verificarne l'avanzamento in relazione ai progetti
approvati.
Può fare eseguire visite straordinarie da alcuni dei suoi
componenti all'uopo delegati.
I nomi dei delegati sono comunicati agli appaltatori, i quali sono
obbligati a lasciarli liberamente accedere sui lavori, ed a fornire
loro le indicazioni e gli schiarimenti richiesti.
Le osservazioni dei delegati sullo svolgimento dei lavori sono
comunicate alla commissione, la quale, nella relazione annuale o in
una relazione straordinaria, le comunica al Ministero dei lavori
pubblici, aggiungendo quelle altre che ritenesse opportune.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO IV.
Commissione di vigilanza.
Art. 74.
La commissione elegge un relatore per la compilazione della
relazione sullo svolgimento dei lavori dal 1° luglio di un anno al 30
giugno dell'anno successivo.
La relazione, approvata dalla commissione e firmata dal presidente
e dal relatore, è trasmessa al Ministero entro un trimestre dalla
scadenza dell'esercizio al quale si riferisce.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO IV.
Commissione di vigilanza.
Art. 75.
Con la consegna delle opere di bonifica al consorzio di
manutenzione cessa l'ufficio della commissione di vigilanza, la quale
passa i suoi atti all'amministrazione del consorzio, che deve
conservarli.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo I.
Contributi degli enti e proprietari interessati.
Art. 76.
Nel caso di bonifica da farsi direttamente a cura dello Stato,
approvati i progetti esecutivo ed economico, e disposto l'appalto dei
lavori, il Ministero dei lavori pubblici provvede, con le norme di
legge, anche d'ufficio, se ne è il caso, perché entro breve termine
sieno rilasciate dalle province e dai comuni tante delegazioni sulle
sovrimposte o su altri cespiti, quante occorrano per il pagamento del
contributo posto rispettivamente a loro carico, e sieno allo stesso
fine resi esecutivi i ruoli della maggiore rata d'imposta da mettersi
a carico dei proprietari per la quota rispettiva di contributo, da
valere per il periodo necessario fino al saldo.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo I.
Contributi degli enti e proprietari interessati.
Art. 77.
Le delegazioni su cespiti diretti, diversi dalle sovrimposte
fondiarie, non possono essere accettate, se essi non sieno riscossi
per mezzo di un appaltatore che abbia prestato cauzione e sia tenuto
al vincolo del non scosso per riscosso, e se non sia prodotta una
deliberazione dall'ente debitore, regolarmente approvata e divenuta
definitiva, per la quale esso siasi irrevocabilmente vincolato a
mantenere in vigore il cespite, sul quale debbano rilasciarsi le
delegazioni, per tutto il periodo in cui queste siano distribuite, e
inoltre a non variarne nello stesso periodo il metodo di riscossione.
In qualunque tempo però le delegazioni su cespiti diretti, diversi
dalle sovrimposte fondiarie, possono essere surrogate da altre
rilasciate su queste ultime.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo I.
Contributi degli enti e proprietari interessati.
Art. 78.
La decorrenza delle delegazioni e dei ruoli della sovrimposta
fondiaria sui terreni avvantaggiati dalla bonifica, o degli altri
cespiti delegati, sempre quando la bonifica si esegua direttamente
dallo Stato, è fissata dal 1° luglio successivo alla data
dell'appalto dei lavori.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo I.
Contributi degli enti e proprietari interessati.
Art. 79.
Per la determinazione del numero delle annualità, nelle quali deve
essere distribuito il pagamento del contributo dovuto allo Stato
dalle provincie e dai comuni in caso di bonifica da esso direttamente
eseguita, si tiene conto della quantità del contributo, delle
condizioni finanziarie degli enti debitori, della capacità economica
della regione in cui la bonifica deve eseguirsi, della importanza dei
vantaggi presunti, ed anche degli oneri ai quali, per altri scopi,
gli enti debitori debbono presumibilmente sottostare nel periodo
stabilito per il pagamento delle annualità.
Non può tenersi in alcuna considerazione il fatto dei disavanzi di
bilancio risultanti dalle loro gestioni, se sono eguagliati o
superati dalla somma delle spese facoltative o riducibili.
Sulle somme da pagarsi ratealmente per contributo non sono dovuti
interessi, qualunque sia il numero delle delegazioni concordate.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo I.
Contributi degli enti e proprietari interessati.
Art. 80.
Il numero degli anni, nei quali la provincia, i comuni e i
proprietari interessati ad una bonifica, sono ammessi a soddisfare i
contributi, rispettivamente dovuti allo Stato, mediante delegazioni o
mediante la tassa speciale sui terreni bonificandi, deve essere
eguale, in modo che il contributo complessivo dei quattro decimi sia
versato, sino al saldo, con un numero di rate annuali eguali e di
pari importo totale.
Tuttavia in circostanze speciali, riconosciute
dall'amministrazione, possono le annualità, sia degli enti locali che
dei proprietari, ovvero degli uni e degli altri, essere ripartite in
un periodo di tempo diverso.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo I.
Contributi degli enti e proprietari interessati.
Art. 81.
Compiuti i lavori di una bonifica eseguita direttamente dallo Stato
e reso definitivo il riparto della spesa in base ai risultati finali
debitamente accertati, l'importo delle delegazioni e della tassa
annua speciale, dovuto dagli enti debitori e dai proprietari a
cominciare dal 1° luglio successivo, è accresciuto o diminuito in
proporzione, secondo il caso, senza che il periodo dei pagamenti
annuali, stabilito rispettivamente, possa essere variato.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo I.
Contributi degli enti e proprietari interessati.
Art. 82.
Il decimo di contributo dello Stato per le opere di bonifica di
seconda categoria è pagato in ragione delle somme effettivamente
erogate nella esecuzione dei lavori, sia in acconto, sia a saldo.
Tale erogazione deve essere comprovata con la produzione degli atti
di collaudo generale o parziale che servirono di base ai pagamenti, e
con la produzione di un certificato dell'ufficio del genio civile
nella provincia, attestante i pagamenti fatti all'appaltatore.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo I.
Contributi degli enti e proprietari interessati.
Art. 83.
Nel caso in cui lo Stato si avvalga della facoltà concessagli
dall'art. 25 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, per
il rimborso della sua quota di contributo nelle opere di bonifica di
seconda categoria, tale rimborso è imposto ai proprietari
avvantaggiati, in ragione dei benefici che questi possono ricavarne.
Il riparto della somma dovuta è stabilito di concerto fra il
Ministero dei lavori pubblici e quello del tesoro in un numero di
anni non inferiore a 10 nè superiore a 20, tenuto conto della
importanza e del graduale svolgimento presumibile dei detti benefici.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo I.
Contributi degli enti e proprietari interessati.
Art. 84.
Il debito dei proprietari dipendente dalla restituzione del decimo
di contributo anticipato dallo Stato per le opere di bonifica di
seconda categoria, fra essi ripartito come nell'articolo precedente,
è riscuotibile sui terreni nelle forme e coi privilegi dell'imposta
fondiaria.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo II.
Conti correnti presso la cassa dei depositi e prestiti.
Art. 85.
La cassa dei depositi e prestiti riceve in un conto corrente
fruttifero principale le somme concernenti le opere straordinarie di
bonifica, che dal Ministero dei lavori pubblici le sono versate,
tanto per i residui risultanti al 30 giugno 1900, quanto per gli
stanziamenti annuali che sono stabiliti, a decorrere dall'esercizio
finanziario 1900-901 nelle tabelle I, II, III e IV annesse al testo
unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e a decorrere dall'esercizio
1903-904 nella tabella annessa alla legge 7 luglio 1902, n. 333.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo II.
Conti correnti presso la cassa dei depositi e prestiti.
Art. 86.
Per le opere di bonifica di prima categoria, date in concessione a
provincie, comuni o consorzi legalmente costituiti, il Ministero dei
lavori pubblici versa alla cassa dei depositi e prestiti le somme
annuali stabilite dalle tabelle annesse al testo unico della legge 22
marzo 1900, n. 195 ed alla legge 7 luglio 1902, n. 333.
Il pagamento della quota invariabile, dovuta dallo stato agli enti
concessionari, viene effettuato dal Ministero predetto; ed il
relativo rimborso al tesoro è eseguito in base alle prescrizioni del
presente regolamento.
A richiesta del Ministero dei lavori pubblici la cassa dei depositi
e prestiti versa in tesoreria, in conto << Entrate effettive >>
la
somma corrispondente alle quote di contributo che avrebbero dovuto
versare gli enti ed i proprietari interessati, ove l'opera di
bonificazione fosse eseguita a cura diretta dello Stato.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo II.
Conti correnti presso la cassa dei depositi e prestiti.
Art. 87.
I versamenti delle somme, di cui nel precedente articolo, sono
fatti mediante l'emissione di mandati a favore della direzione
generale della cassa dei depositi e prestiti a carico del capitolo
appositamente inscritto nel bilancio del Ministero dei lavori
pubblici alla categoria IV - partite di giro - con la seguente
intitolazione: <<Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le
opere straordinarie di bonificamento, da rimborsarsi al tesoro
mediante prelevamento dal conto corrente con la cassa dei depositi e
prestiti>>.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo II.
Conti correnti presso la cassa dei depositi e prestiti.
Art. 88.
Nell'effettuare i versamenti sopra indicati, il Ministero dei
lavori pubblici denunzia a quali opere le somme corrispondenti siano
da applicarsi e la causale del versamento, tenendo anche distinti i
fondi versati in conto di stanziamenti principali, da quelli versati
in conto delle somme a disposizione dell'amministrazione.
La cassa dei depositi e prestiti deve tenerne nota, a
discriminazione delle somme inscritte al conto.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo II.
Conti correnti presso la cassa dei depositi e prestiti.
Art. 89.
Il versamento dei residui risultanti al 30 giugno 1900 viene
eseguito in sei rate eguali annuali, entro il mese di luglio di
ciascun esercizio a decorrere dal 1900-901.
Il versamento delle assegnazioni di competenza è fatto in tre rate
eguali, entro i mesi di ottobre, febbraio ed aprile di ciascun
esercizio.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo II.
Conti correnti presso la cassa dei depositi e prestiti.
Art. 90.
Se nel corso di un esercizio finanziario occorrono pagamenti sul
fondo dei residui in misura superiore all'ammontare della rata annua
di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici
promuove da quello del tesoro i provvedimenti relativi pel
corrispondente maggior versamento alla cassa dei depositi e prestiti,
onde assicurare il rimborso delle maggiori somme da erogarsi.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo II.
Conti correnti presso la cassa dei depositi e prestiti.
Art. 91.
Sulle somme versate nel conto corrente principale la cassa dei
depositi e prestiti liquida, alla fine di ogni anno solare,
gl'interessi dovuti sulle medesime al saggio d'interesse dei depositi
volontari, computato a norma dell'articolo 44 del regolamento
approvato con il regio decreto 9 dicembre 1875, n. 2802, come
praticarsi per gli altri conti correnti autorizzati dall'art. 11 del
regolamento approvato con il regio decreto 31 dicembre 1899, n. 505.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo II.
Conti correnti presso la cassa dei depositi e prestiti.
Art. 92.
La cassa dei depositi e prestiti, contemporaneamente al conto
corrente principale, istituisce un conto corrente speciale col
titolo: <<Fondo di riserva per le opere di bonifica>>.
A questo conto speciale affluiscono tutte le somme che il Ministero
dei lavori pubblici abbia denunciato come somme a disposizione,
l'importo degli interessi annuali liquidati sulle disponibilità del
conto corrente principale, nonché gli eventuali sopravanzi delle
disponibilità stesse, accertati dopo il compimento di ciascuna opera
di bonifica e denunciati dal Ministero dei lavori pubblici.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo II.
Conti correnti presso la cassa dei depositi e prestiti.
Art. 93.
I pagamenti, che occorre di fare prima della scadenza dei termini
entro i quali debbono essere eseguiti alla cassa dei depositi e
prestiti i versamenti dei fondi di competenza, di cui all'art. 125,
sono rimborsati al tesoro, appena i versamenti stessi abbiano avuto
luogo.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo II.
Conti correnti presso la cassa dei depositi e prestiti.
Art. 94.
Sulle somme disponibili sul conto corrente speciale viene
liquidato, alla fine di ogni anno solare, l'interesse in una misura
eguale a quella tenuta a base della liquidazione degli interessi sul
conto corrente principale.
Gl'interessi liquidati annualmente sul conto speciale sono portati
in aumento del fondo di riserva, seguendo il procedimento indicato
nel successivo art. 95.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo II.
Conti correnti presso la cassa dei depositi e prestiti.
Art. 95.
In esecuzione del disposto dell'art. 68, ultimo capoverso, del
testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, l'ammontare degli
interessi liquidati, tanto sul conto corrente principale quanto su
quello speciale, è della direzione generale della cassa depositi e
prestiti versato in tesoreria in conto di <<Entrate effettive>>,
con
imputazione al corrispondente capitolo inscritto nello stato di
previsione dell'entrata con la seguente denominazione: <<Interessi
liquidati dalla cassa depositi e prestiti sul conto corrente
istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto
dell'art. 67 della legge medesima>>.
L'importo degli interessi come sopra versati in tesoreria è, con
decreto del Ministero del tesoro da registrarsi alla corte dei conti,
portato in aumento alla dotazione del capitolo iscritto nello stato
di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici tra le
spese straordinarie di bonifica con la denominazione seguente:
<<Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate nelle lettere
a), b), c), d), e), dell'art. 66 della legge stessa, e ad altre spese
necessarie per le opere di bonifica in base al disposto dell'articolo
69, secondo comma, della stessa legge>>.
Col predetto decreto del Ministero del tesoro è inoltre provveduto
alle conseguenti variazioni in aumento nelle partite di giro, tanto
dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici, quanto di quello dell'entrata, per modo che l'importare
degli interessi liquidati possa affluire senza indugio al conto
corrente speciale istituito presso la cassa dei depositi e prestiti.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo II.
Conti correnti presso la cassa dei depositi e prestiti.
Art. 96.
Nessun prelevamento può farsi, sia dal conto corrente principale,
sia da quello speciale, se non allo scopo di rimborsare il tesoro
dell'importo di mandati effettivamente pagati per spese dipendenti
dalle opere di bonifica, sia di prima che di seconda categoria.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo III.
Rimborsi al tesoro delle somme anticipate.
Art. 97.
Ai singoli mandati emessi dal Ministero dei lavori pubblici sui
capitoli di spese effettive per le opere di bonifica va unito un
prospetto indicante il numero del capitolo di bilancio, quello del
mandato, la data di ammissione a pagamento dalla direzione generale
del tesoro, il cognome e nome del creditore, l'oggetto della spesa e
il relativo ammontare.
Nell'elenco è pure indicato se le somme da rimborsarsi al tesoro
dalla cassa dei depositi e prestiti debbono essere prelevate dal
conto corrente principale o da quello speciale.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo III.
Rimborsi al tesoro delle somme anticipate.
Art. 98.
La tesoreria centrale e le sezioni di tesoreria provinciale, appena
effettuato il pagamento dei predetti mandati, debbono trasmettere
alla cassa dei depositi e prestiti il prospetto di cui è cenno
nell'articolo precedente, con la dichiarazione della data in cui il
mandato ivi descritto sia stato regolarmente estinto. Tale
dichiarazione deve portare il visto della direzione generale del
tesoro per i mandati pagati dalla tesoreria centrale, ed il visto
delle rispettive delegazioni del tesoro per quelli pagati dalle
sezioni di tesoreria provinciale.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo III.
Rimborsi al tesoro delle somme anticipate.
Art. 99.
Per il pagamento di spese dipendenti da opere di bonifica non
possono essere emessi dal Ministero dei lavori pubblici mandati
collettivi.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo III.
Rimborsi al tesoro delle somme anticipate.
Art. 100.
Appena ricevuto il prospetto con la dichiarazione di cui nel
precedente art. 98, la cassa dei depositi e prestiti rimborsa al
tesoro sul conto competente l'importo del mandato estinto, e ne
informa il Ministero dei lavori pubblici.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo III.
Rimborsi al tesoro delle somme anticipate.
Art. 101.
Il rimborso al tesoro viene eseguito mediante la emissione, da
parte della cassa predetta, di apposito mandato commutabile in
quietanza di tesoreria, con imputazione al capitolo appositamente
inscritto nel bilancio dell'entrata alla categoria IV - partite di
giro - con la seguente intitolazione: <<Somme da prelevarsi sul conto
corrente con la cassa dei depositi e prestiti, costituito dalle
assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificamento -
art. 67 e 68 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195>>.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo III.
Rimborsi al tesoro delle somme anticipate.
Art. 102.
La cassa dei depositi e prestiti tiene nota, oltre che dell'entità,
anche delle causali dei rimborsi fatti al tesoro, e ciò a
discriminazione degli esiti cui debbono far fronte il conto corrente
principale e quello speciale, e al fine di poter rendere ragione
delle vicende dei medesimi in relazione alla loro gestione.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 103.
Nel caso di un'opera di bonifica da eseguire per concessione, il
piano finanziario da allegarsi alla domanda deve indicare anche i
modi ed i termini, nei quali debbono essere corrisposti i decimi
rispettivamente dovuti dalle amministrazioni provinciali, da quelle
comunali e dai proprietari interessati.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 104.
L'interesse del quattro per cento, da corrispondersi dallo Stato in
caso di concessione ed anticipazione dei lavori di bonifica, si
intende al netto, e viene corrisposto sulla somma di sei decimi
dell'importo dei lavori, posti a suo carico, a decorrere dal collaudo
generale o parziale dei lavori stessi e dei pagamenti effettivamente
fatti.
La somma erogata dev'essere comprovata con la produzione degli atti
di collaudo generale o parziale, in base ai quali sono stati fatti i
pagamenti, e con la produzione di una dichiarazione dell'appaltatore
circa le somme effettivamente ricevute.
Le somma pagate per questo titolo sono rimborsate al tesoro dalla
cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente speciale, e con le
modalità di cui negli articoli precedenti.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 105.
Il Ministero dei lavori pubblici raccoglie gli elementi necessari
per determinare le quote provvisorie dovute dai proprietari per
contributi in base all'art. 39 del testo unico della legge 22 marzo
1900, n. 195, e ne stabilisce il riparto di concerto col Ministero
del tesoro, al quale spetta di provvedere alla riscossione delle
quote medesime.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 106.
Qualora, durante il periodo di riscossione delle quote provvisorie
di cui all'articolo precedente, andasse in vigore nelle singole
provincie interessate il nuovo catasto stabilito dalle leggi 1° marzo
1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, sarà rinnovata, con effetto
dalla decorrenza del nuovo catasto, la ripartizione provvisoria, con
le stesse norme della prima ripartizione.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 107.
Accertato il compimento di una bonificazione o di uno dei bacini
nei quali, a senso degli articoli 8 e 50 del testo unico della legge
22 marzo 1900, n. 195, sia stato diviso l'intero perimetro di essa,
il Ministero dei lavori pubblici notifica, per mezzo dei prefetti,
alle provincie ed ai comuni interessati nella bonificazione, nonché
al consorzio costituito per la manutenzione della medesima, le
variazioni in aumento o in diminuzione, che, in seguito alla finale
liquidazione della spesa effettivamente occorsa, siano venute a
verificarsi nell'ammontare del contributo che, a' termini del primo
comma dell'art. 6 della legge surriferita, le provincie, i comuni e i
possessori dei fondi compresi nel perimetro della bonificazione, sono
tenuti a versare allo Stato, o, in sua vece, al concessionario che
l'abbia eseguita.
Uguale comunicazione è fatta contemporaneamente al Ministero del
tesoro per le conseguenti variazioni circa le riscossioni, fermo il
periodo prestabilito per il saldo.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 108.
Sono soggetti alle disposizioni del presente titolo i consorzi per
le bonificazioni di prima categoria, quelli obbligatori per le
bonificazioni di seconda categoria, e quelli fra i consorzi volontari
che abbiano adempiuto al disposto dell'art. 19 del testo unico della
legge 22 marzo 1900, n. 195, e presentino al Ministero delle finanze,
per mezzo del prefetto, la dichiarazione di voler riscuotere le loro
contribuzioni con le forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria, ai
termini dell'art. 55 della legge medesima.
In seguito a questa dichiarazione, e previo accertamento della
regolare loro costituzione, viene riconosciuta, sopra proposta del
ministro delle finanze e mediante regio decreto, ai consorzi
volontari anzidetti la facoltà di riscuotere le loro contribuzioni
con le forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.
Le disposizioni del presente titolo, concernenti la deputazione
amministrativa, s'intendono applicabili a quegli organi dei consorzi
volontari che, sotto qualunque denominazione, abbiano l'incarico
della ordinaria amministrazione.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 109.
La deputazione amministrativa ha l'obbligo di tenere un registro
delle proprietà soggette a contribuzione, diviso in tante sezioni
quanti sono i comuni in cui le proprietà sono situate, e con ciascuna
sezione suddivisa in due parti, l'una riguardante i terreni, l'altra
i fabbricati.
Ciascuna proprietà dev'esservi registrata col nome, cognome e
paternità del rispettivo possessore, con la indicazione della sua
superficie, dei suoi numeri censuari e di ogni altro dato necessario
per una perfetta indicazione.
Devono pure essere registrati, per ciascun numero censuario dei
terreni, e così pure per ciascun fabbricato, l'estimo o rendita
imponibile, giusta i catasti governativi.
La deputazione amministrativa deve annotare nel suddetto registro
catastale tutte le mutazioni che le vengono denunziate.
Essa deve inoltre, prima di addivenire alla formazione annuale dei
ruoli per le contribuzioni consorziali, esaminare i libri catastali
tenuti dagli uffici del censo, ed annotare nel registro anzidetto
tutte le mutazioni di proprietà che da essi risultino.
Nei consorzi per le bonificazioni di seconda categoria la
deputazione amministrativa deve introdurre le mutazioni sopraindicate
nell'elenco delle proprietà interessate, che fa parte del progetto di
massima, se trattasi di consorzi obbligatori, od in quello indicato
nell'art. 61 del presente regolamento se si tratta di consorzi
volontari.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
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TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 110.
Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli
elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e
conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei
registri catastali dei consorzi, e per la compilazione dei ruoli
delle contribuzioni, mediante il solo rimborso delle spese effettive
per tale scopo incontrate.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 111.
I ruoli annuali delle contribuzioni consorziali sono formati
distintamente per ogni comune e, con la firma della deputazione
amministrativa o del suo presidente, vengono trasmessi al prefetto,
che li rende esecutivi, dopo averne riconosciuto la regolarità e la
corrispondenza col bilancio preventivo consorziale regolarmente
approvato.
Essi sono quindi pubblicati in tutti i comuni, per la parte che a
ciascun comune si riferisce, nei modi e nei termini stabiliti per i
ruoli delle imposte dirette, e sono consegnati all'esattore del
consorzio entro i primi quindici giorni del mese di gennaio di
ciascun anno.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
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TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 112.
Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato può
ricorrere alla deputazione amministrativa per far rettificare gli
errori materiali occorsi nella loro formazione.
Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni ma dà
diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.
Contro le decisioni della deputazione amministrativa è ammesso il
reclamo alla giunta provinciale amministrativa.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
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TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 113.
La riscossione delle contribuzioni consorziali è fatta da un
esattore speciale del consorzio o dagli esattori delle imposte
dirette, secondo che sia determinato dalla deputazione
amministrativa.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 114.
Quando si voglia affidare la riscossione agli esattori delle
imposte dirette, la deputazione amministrativa deve darne
partecipazione ai prefetti delle provincie in cui sono situate le
proprietà soggette a contribuzione, fornendo loro tutti i dati e gli
elementi di cui deve essere tenuto conto nel procedimento relativo
all'appalto delle esattorie.
Tale partecipazione dev'essere data in tempo utile, perché nella
nomina degli esattori delle imposte possa loro farsi obbligo di
riscuotere anche le contribuzioni consorziali.
L'incarico di questa riscossione dura per tutto il tempo a cui si
estende la nomina di detti esattori, e l'aggio è nella misura stessa
stabilita per l'esazione delle imposte dirette.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 115.
L'esattore speciale è retribuito ad aggio, e risponde a suo rischio
e pericolo del non scosso per riscosso.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 116.
Il modo di nomina dell'esattore speciale, quando non sia stato
stabilito dallo statuto, è determinato dalla deputazione
amministrativa, la quale fissa pure la misura dell'aggio, la durata e
le altre condizioni del contratto.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 117.
La nomina dell'esattore speciale ed il relativo contratto sono
sottoposti all'approvazione del prefetto.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 118.
L'esattore speciale o uno degli esattori delle imposte dirette, ai
quali sia affidata la riscossione delle contribuzioni consorziali,
può pure essere incaricato dell'ufficio di cassiere del consorzio.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 119.
La nomina dell'esattore speciale deve essere fatta non più tardi
della fine di ottobre dell'anno antecedente a quello in cui deve
incominciare la riscossione delle contribuzioni, o dell'anno con cui
scadono dall'ufficio l'esattore o gli esattori in funzione.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 120.
Se la deputazione amministrativa non provvede per la riscossione
delle contribuzioni consorziali ai sensi dei precedenti articoli 113
e 114, il prefetto nomina d'ufficio l'esattore speciale, ovvero
affida, quando sia possibile, la riscossione delle contribuzioni
consorziali all'esattore od agli esattori delle imposte dirette,
provvedendo anche, ove ne sia il caso, al regolare andamento del
servizio di cassa.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 121.
L'esattore speciale, prima che la sua nomina sia sottoposta
all'approvazione del prefetto, deve dichiarare se l'accetta, e
garantire la sua accettazione con un deposito di danaro o di rendita
consolidata per la somma stabilita nel capitolato.
Il consorzio non è obbligato verso l'esattore, se non quando la
nomina sia divenuta definitiva mediante l'approvazione del prefetto.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 122.
L'esattore speciale, prima di assumere l'ufficio, e al più tardi
entro un mese dalla nomina, presta una cauzione mediante vincolo di
rendita consolidata dello Stato, ovvero con deposito di rendita della
stessa specie o di numerario presso la cassa dei depositi e prestiti,
per una somma corrispondente all'ammontare di una rata delle
contribuzioni consorziali.
Quando l'esattore speciale è anche incaricato del servizio di
cassa, deve prestare un'altra cauzione nella misura determinata dallo
statuto del consorzio.
La rendita pubblica è valutata al corso medio del semestre
anteriore a quello in cui la cauzione viene prestata, ed è computata
solamente per nove decimi del detto valore.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 123.
Se l'esattore speciale non presta la cauzione nella misura ed entro
il termine stabilito, esso decade di pieno diritto dalla nomina,
perde il deposito effettuato ai termini dell'articolo 121 del
presente regolamento, e risponde di ogni danno e spesa.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 124.
Nel caso che, durante il contratto per l'esattoria, la rendita data
in cauzione diminuisca di valore, o la cauzione venga per qualunque
causa a mancare in tutto od in parte, ovvero l'ammontare delle
contribuzioni annuali aumenti in modo che la cauzione più non
corrisponda ad una rata di esse, l'esattore deve reintegrarla o
completarla entro il termine indicato nell'invito che gli viene
all'uopo indirizzato.
Questo termine non può essere maggiore di un mese, e decorre dal
giorno in cui l'invito è stato notificato.
Se l'esattore lascia trascorrere il termine senza reintegrare o
completare la sua cauzione, la deputazione amministrativa promuove
dal prefetto la dichiarazione di decadenza dell'esattore e la nomina,
in via provvisoria, di un sorvegliante da retribuirsi a carico
dell'esattore medesimo.
Se la deputazione amministrativa indugia a promuovere questi
provvedimenti, il prefetto può prenderli d'ufficio.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 125.
Le contribuzioni consorziali sono pagate annualmente, in una o più
rate, secondo che sia stabilito nello statuto del consorzio, nel
quale deve pure essere determinata la scadenza di ciascuna rata.
Può però lo statuto disporre che la determinazione delle rate
e
scadenze sia fatta dall'assemblea generale o dal consiglio dei
delegati.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 126.
L'esattore del consorzio deve, entro dodici giorni dalla scadenza
di ciascuna rata, tenere a disposizione del consorzio medesimo, o
versare al cassiere consorziale, se egli non riveste anche tale
qualità, l'intero ammontare della rata consorziale scaduta.
In caso di ritardo nel versamento anzidetto, ovvero nel pagamento
dei mandati spediti dall'amministrazione consorziale, l'esattore
incorre a favore del consorzio nella multa di centesimi quattro per
ogni lira non versata o non pagata.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 127.
Nel caso di esecuzione a carico dell'esattore, se la cauzione è
costituita da deposito in numerario, il prefetto autorizza la cassa
depositaria a pagare al consorzio, o a chi per esso, la somma di cui
sia creditore.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 128.
Nel caso che si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per
debiti, quando esso non esegua i versamenti alle scadenze fissate, o
abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni, la
deputazione amministrativa del consorzio ne riferisce al prefetto per
i provvedimenti di sua competenza, a' termini dell'art. 96 della
legge 20 aprile 1871, numero 192.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 129.
In tutto ciò che non sia altrimenti disciplinato dal presente
regolamento, la formazione e la conservazione del registro catastale
dell'imposizione, la ripartizione e la riscossione delle
contribuzioni consorziali prendono norma dalle leggi e dai
regolamenti in vigore sull'imposta fondiaria.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 130.
Quando il consorzio domandi un mutuo o sia debitore verso la cassa
dei depositi e prestiti, le scadenze per il pagamento delle
contribuzioni consorziali devono essere eguali a quelle delle imposte
sui terreni e sui fabbricati, e, salvo il caso che il territorio
consorziale sia compreso nei limiti di un solo comune, è obbligatoria
la nomina di un esattore speciale unico. Nel caso che la deputazione
amministrativa ritardi a nominarlo, si provvede a' termini dell'art.
120 del presente regolamento.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO V.
Disposizioni finanziarie.
Capo IV.
Contribuzioni e riscossioni.
Art. 131.
Avvenuta la consegna della bonificazione al consorzio di
manutenzione, la ulteriore riscossione del contributo dovuto dai
proprietari per l'esecuzione della bonifica viene fatta, ove non sia
altrimenti disposto, dall'esattore del consorzio stesso, con i modi,
tempi e con l'aggio stabiliti per la riscossione della tassa di
manutenzione.
Salvo pattuizioni speciali, l'esattore versa, entro 12 giorni dalla
scadenza di ciascuna rata, l'ammontare delle somme riscosse per detto
titolo alla sezione di tesoreria provinciale, se creditore del
contributo sia lo Stato per aver esso eseguito direttamente la
bonifica, o altrimenti al concessionario.
I prefetti non approvano i provvedimenti e i contratti relativi
alla nomina dell'esattore speciale, se non contengono l'obbligo per
l'esattore di riscuotere, insieme alle tasse consorziali ed alle
stesse condizioni, le somme relative al detto contributo, e di
eseguire il versamento alle epoche sovra stabilite.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo I.
Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento
e loro pertinenze.
Art. 132.
Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente art.
136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi
d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non
contemplati dall'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori
pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti;
nonché negli argini strade e dipendenze della bonificazione medesima.
In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve
estendersi la proibizione, decide il prefetto, sentito l'ufficio del
genio civile e gli interessati.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo I.
Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento
e loro pertinenze.
Art. 133.
Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai
sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una
bonificazione:
a) le piantagioni di alberi o siepi, le fabbriche, e lo
smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e
loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di
argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2
per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del
terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del
corso d'acqua;
b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni
laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli
argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra
dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche
quando la escavazione del terreno sia meno profonda.
Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova
opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle
indicate nelle lettere a e b sono tollerate qualora non rechino un
riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non
possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite;
c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore
di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate
suddette;
d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa
dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni,
modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica,
od in qualunque modo alterando il regime idraulico della
bonificazione stessa;
e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la
forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui
sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od
anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le
strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una
bonificazione;
f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica
col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie
luride, venetiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad
infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di
metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza
qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
h) qualunque ingombro e deposito di materie come sopra sul piano
viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a
distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle
staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;
k) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni
imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate
interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta in
volta con decreto prefettizio, sentito l'ufficio del genio civile e
l'ufficio forestale.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo I.
Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento
e loro pertinenze.
Art. 134.
Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a
chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei
seguenti articoli 136 e 137:
a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere, con
le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque
nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo
1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;
b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi
d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle
opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;
c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle
palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che
sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde
dei corsi d'acqua, e ad ogni altra sorta di manufatti ad essi
attinenti;
e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la
navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il
passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque
mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito
di animali e bestiami di ogni sorta.
é libera solamente la pesca coi coppi e con le cannucce in quelle
sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali
mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;
f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli
argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e
banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e
l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove
esistono abbeveratoi appositamente costruiti;
g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in
generale qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi
d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi
adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di
case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle
disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f;
h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione
già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei
corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le
dette parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di
scarico, di alzare i portelloni o le soglie delle bocche di
derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il
pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque
stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro
della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e
permessa;
k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del
lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;
l) lo stabilimento di nuove risaie;
m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli
argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli
abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica;
e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli
stessi corsi d'acqua per uso dei fondi limitrofi;
n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, di sabbia ed altre
materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di
dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga
riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici
o privati;
o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori
attraverso i canali e le strade di bonifica.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo I.
Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento
e loro pertinenze.
Art. 135.
Occorre una formale concessione per il lavori, atti o fatti
specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente art.
134.
Sono invece permessi con semplice licenza scritta e con l'obbligo
all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori,
atti o fatti indicati nelle lettere c), e) f), i), l), m), n), ed o)
dello stesso art. 134.
I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei
prodotti indicati all'art. 14 del testo unico di legge, tengono luogo
della licenza di che è parola nel presente articolo.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo I.
Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento
e loro pertinenze.
Art. 136.
Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori atti o fatti di
cui all'art. 134 sono date, su conforme avviso del genio civile:
a) dal prefetto, quando trattasi di bonifica che lo Stato esegue
direttamente;
b) dal prefetto, inteso il concessionario, quando la bonifica è
eseguita per concessione;
c) dal consorzio interessato per le bonifiche in manutenzione.
In caso di disaccordo fra prefetto ed ufficio del genio civile
decide il Ministero.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo I.
Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento
e loro pertinenze.
Art. 137.
Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la
durata non superiore ad un trentennio, le norme alle quali sono
assoggettate, e, se del caso, il prezzo dell'uso concesso e l'annuo
canone.
Senza che poi sia necessario ripeterlo nell'atto, s'intendono tali
concessioni e licenze in tutti i casi accordate:
a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere
atti o fatti permessi;
c) con la facoltà nel concedente di revocarle o modificarle od
imporvi altre condizioni;
d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del testo
unico di legge, nonché quelle del presente regolamento;
e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto,
registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute
necessarie dal concedente per la durata della concessione, copie di
atti, ecc.;
f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al
pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza
dalla medesima.
Il prefetto deve comunicare al genio civile, ed il consorzio al suo
ingegnere copia dell'atto di concessione, o di licenza accordata.
Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al
precedente art. 136, deve provvedere alla sua trascrizione
nell'ufficio delle ipoteche, quando gliene sia fatto obbligo, e
presentarla sopra luogo ad ogni richiesta degli agenti incaricati
della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica.
Le concessioni sono rinnovabili; all'uopo però il concessionario
deve darne domanda al prefetto della provincia od al consorzio,
secondo i casi, almeno tre mesi prima della scadenza della
concessione stessa.
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AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo I.
Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento
e loro pertinenze.
Art. 138.
Col permesso scritto degli uffici del genio civile quando trattasi
di bonificazione seguita dallo Stato, l'ente concessionario quando
tratta si di bonificazione eseguita per concessione e del consorzio
per le bonifiche in manutenzione, i privati possono aprire per lo
scolo delle acque dei loro terreni le necessarie bocche di scarico
nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di bonificazione delle
campagne adiacenti.
Devono però essi privati costruire a loro spese, e seconda le
modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli
sopra siffatte bocche o sbocchi per la continuità del passaggio
esistente.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo I.
Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento
e loro pertinenze.
Art. 139.
Nei limiti consentiti dal codice civile è pienamente libero ai
privati l'uso dell'irrigazione dei loro terreni con le acque dei
propri fossi non compresi tra quelli di bonificazione, purché
osservino l'obbligo così di richiudere le bocche di derivazione,
appena cessato il bisogno di tenerle aperte, come di provvedere
mediante fossi di scarico al più celere scolo possibile delle acque
superanti al bisogno dell'irrigazione, eseguendo e mantenendo in
regolare stato tali fossi di scarico.
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AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo I.
Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento
e loro pertinenze.
Art. 140.
I possessori o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una
bonificazione debbono:
a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono
i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei
collettori della bonifica;
b) aprire tutti quei nuovi fossi che sieno necessari pel regolare
scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
c) estirpare, per lo meno due volte all'anno, nei mesi di aprile
e settembre od in quelle stagioni più proprie secondo le diverse
regioni, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti
d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato,
secondo l'importanza del corso d'acqua, pel deposito delle materie
provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
f) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami
delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della
bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa,
cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro
fondi limitrofi ai corsi d'acqua ed alle strade di bonifica, che,
sporgendo sui detti corsi d'acqua e sulle strade medesime,
producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre
opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più possessori o
fittuari;
i) lasciare agli agenti di bonifica libero il passaggio sulle
sponde dei fossi e canali di scolo privati o consorziali.
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AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo II.
Delle contravvenzioni.
Art. 141.
I fatti ed attentati criminosi di tagli o rottura di argini, tanto
dei canali di bonifica che di cinta di colmate o di ripari delle
opere di bonifica e delle opere intese a scolare nei canali di
bonifica acque estranee alla bonifica stessa, sono puniti a termini
delle vigenti leggi penali.
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AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo II.
Delle contravvenzioni.
Art. 142.
Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133 del presente
regolamento sono punite con la pena dell'arresto fino a giorni cinque
e l'ammenda non superiore a lire 500, a termine dell'art. 374 della
legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici.
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AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo II.
Delle contravvenzioni.
Art. 143.
Le pene pecuniarie per le altre contravvenzioni sono le seguenti:
1° l'ammenda di lire 20 a lire 150 per avere seguito lavori, atti
o fatti pei quali occorre la concessione ai sensi del precedente art.
135, o per non avere ottemperato alle condizioni impostevi, o al
divieto imposto dall'autorità o dall'ente cui compete la facoltà
di
dare la concessione;
2° l'ammenda da lire 10 a lire 100 per avere eseguito lavori,
atti o fatti, pei quali occorre la preventiva licenza ai sensi del
sopracitato articolo, o per non avere ottemperato alle condizioni
impostevi od al divieto imposto dall'autorità o dall'ente, cui
competa la facoltà di rilasciare la licenza;
3° l'ammenda da lire 0.50 a lire 5, secondo che trattisi di
pecora o di capra e grosso capo di bestiame, per ogni bestia
abbandonata o lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia
insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica, di
recinto dello colmate o di difesa delle opere di una bonificazione.
Nel caso però di una sola pecora l'ammenda non può essere minore
di
una lira, e, qualunque sia il numero delle bestie, l'ammontare totale
dell'ammenda non può eccedere lire 300.
Nel caso di recidiva per ognuna delle contravvenzioni di cui ai
numeri 1, 2 e 3 del presente articolo, s'incorre in una pena non
minore del doppio di quella precedentemente inflitta.
MOD L 18.10.1948 n. 1291 ART UNICO
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AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo II.
Delle contravvenzioni.
Art. 144.
Per tutte le altre contravvenzioni alle disposizioni contenute nel
presente titolo di regolamento, agli ordini o diffide dell'autorità
od ente competente, di che all'art. 136, e non comprese nel
precedente art. 143, si applicano le pene stabilite dal codice penale
per le contravvenzioni a termini dell'art. 375 della legge 1865, n.
2248, all. F, sui lavori pubblici.
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AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo II.
Delle contravvenzioni.
Art. 145.
La inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella
concessione o nella licenza rende applicabile al contravventore la
pena nella quale sarebbe incorso se non avesse ottenuta la
concessione o licenza; che possono essere revocate, salvo sempre le
maggiori pene che fossero contenute nell'atto di concessione o
licenza.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo II.
Delle contravvenzioni.
Art. 146.
é a favore dell'agente che ha elevata la contravvenzione il quarto
del provento delle ammende inflitte ai contravventori ai sensi degli
articoli precedenti, e delle oblazioni di cui all'art. 158.
All'uopo il prefetto dà notizia delle sentenza contravvenzionale e
dell'accettazione delle oblazioni al genio civile, ed anche al
concessionario se la bonifica si esegue per concessione.
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AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo II.
Delle contravvenzioni.
Art. 147.
Oltre le pene suindicate ed il sequestro delle cose colte in
contravvenzione, s'intende sempre riservato alle parti lese il
risarcimento dei danni a termini della legge comune.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo II.
Delle contravvenzioni.
Art. 148.
Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133,
dell'art. 134, lettere a), b), c), d), g), h) e k), e dell'art. 141,
s'intima contemporaneamente e verbalmente al contravventore di
desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si
procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica, la
quale deve prestarsi a richiesta dell'agente autorizzato ad elevare
la contravvenzione.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo II.
Delle contravvenzioni.
Art. 149.
I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come
nell'articolo seguente, possono essere elevati da qualsiasi agente
giurato dell'amministrazione dello Stato, delle provincie, dei comuni
e dei consorzi, nonché dai carabinieri reali.
A tale uopo il personale tecnico di sorveglianza o di custodia,
adibito dalle provincie e dai consorzi di concessione e di
manutenzione, deve prestare il giuramento innanzi all'ingegnere capo
del genio civile nella provincia nel cui territorio ricade la
bonifica o la maggior parte di essa, od innanzi al sindaco del comune
ov'essi agenti risiedono.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo II.
Delle contravvenzioni.
Art. 150.
I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su
carta libera e debbono contenere:
1° l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
2° il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;
3° l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del
luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle
circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le
prove od indizi a carico del contravventore, qualora ne esistano;
4° il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità
del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze
sono conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione; e le
dichiarazioni che il contravventore o i contravventori hanno dato, se
presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima.
Queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere
da loro stessi firmate;
5° le stesse indicazioni del numero precedente relative alle
persone che a termini degli articoli 1153 e 1154 del codice civile
debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore,
sia del danno cagionato dalla contravvenzione;
6° la indicazione e descrizione delle cose colte in
contravvenzione e sequestrate, ove occorra;
7° le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del
precedente art. 148.
Il verbale è firmato da chi ha accertata la contravvenzione; e, se
questi non sa scrivere, è sopra sua relazione steso e firmato dal suo
immediato superiore gerarchico o dal segretario del comune nel cui
territorio fu commessa la contravvenzione.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo II.
Delle contravvenzioni.
Art. 151.
Se nel procedere allo accertamento della contravvenzione si è
operato il sequestro di oggetti o di animali, i relativi verbali sono
rimessi entro ventiquattro ore, con le cose sequestrate, al sindaco
del comune in cui fu accertata la contravvenzione.
Se non vi sono cose sequestrate, i verbali sono rimessi
direttamente all'ufficio del genio civile, quando tratta si di
bonificazione eseguita dallo Stato; all'ente concessionario, se
trattasi di bonifica eseguita per concessione; ed al consorzio, se
trattasi di bonifica in manutenzione.
Il genio civile, l'ente concessionario od il consorzio,
rispettivamente, trasmettono i verbali suddetti con le loro proposte
al prefetto della provincia, nel cui territorio è accaduta la
contravvenzione, con il calcolo della spesa occorrente per la
remissione del danno e del valore delle cose asportate o distrutte.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo II.
Delle contravvenzioni.
Art. 152.
Il sindaco può restituire le cose sequestrate al contravventore che
offra sufficiente sicurtà del pagamento delle pene, dei danni e delle
spese, alle quali potrebbe essere tenuto; o li affida alla custodia
del segretario comunale; e, se trattasi di animali, ordina che siano
altrimenti custoditi per garanzia delle pene, indennità e spese a
termini del codice di procedura penale.
Il sindaco trasmette gli atti, senza ritardo, al prefetto.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo II.
Delle contravvenzioni.
Art. 153.
Il prefetto, sentito il genio civile, e, se lo crede opportuno, il
contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che
precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti
necessari per la esecuzione della legge e del presente regolamento,
precisando le opere da eseguirsi.
Nello stesso decreto è fissato il termine entro il quale il
contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che,
in mancanza, di procederà all'esecuzione d'ufficio a di lui spese.
L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza
bisogno di diffida al contravventore, nei casi d'urgenza o se il
contravventore non sia conosciuto. In caso di resistenza è richiesto
l'aiuto della pubblica forza.
Il prefetto promuove, inoltre, l'azione penale contro il
trasgressore, allorché lo giudichi necessario od opportuno.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo II.
Delle contravvenzioni.
Art. 154.
Il prefetto, sentito il trasgressore, per mezzo del sindaco del
luogo di domicilio o residenza abituale del trasgressore medesimo,
provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della
esecuzione d'ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone
riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi delle pubbliche
imposte.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo II.
Delle contravvenzioni.
Art. 155.
L'intimazione delle diffide, decreti od altri atti ordinati dal
prefetto è fatta dagli agenti del comune o della pubblica
amministrazione, chiamati per proprio ufficio a simili notificazioni.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo II.
Delle contravvenzioni.
Art. 156.
Contro i decreti del prefetto è ammesso il ricorso in via
gerarchica, in conformità alle leggi amministrative, entro trenta
giorni dalla loro intimazione.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo II.
Delle contravvenzioni.
Art. 157.
La sorveglianza per la buona esecuzione dei lavori ordinati,
ancorché si facciano dal contravventore, è esercitata dal genio
civile per le bonifiche eseguite dallo Stato; dal personale tecnico
dell'ente concessionario per quelle in concessione; e dal consorzio
per quelle in manutenzione. Egualmente si provvede per l'esecuzione
d'ufficio in base al decreto del prefetto che la ordina.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo II.
Delle contravvenzioni.
Art. 158.
Per le contravvenzioni, finché non è pronunziata la sentenza
definitiva in ultima istanza, può essere ammessa la oblazione, da
parte del contravventore, di una somma la quale deve avere la stessa
destinazione della pena pecuniaria.
Non s'intendono mai comprese nell'oblazione le spese degli atti del
procedimento, e quelle in corso od occorrenti per la riduzione delle
cose al primitivo stato e per gli altri provvedimenti disposti
dall'autorità.
Spetta al prefetto, sentito l'ente dal quale la bonificazione
dipende, accettare o ridurre l'oblazione col mezzo di apposito
decreto.
Nel caso di accettazione, il contravventore è obbligato a pagare
immediatamente le spese liquide, ed a rilasciare dichiarazione, con
la quale si obblighi al pagamento delle spese da liquidarsi mediante
nota resa esecutoria dal prefetto.
L'accettazione dell'oblazione esclude ogni atto ulteriore.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo III.
Disposizioni speciali.
Art. 159.
Sono abrogati i regolamenti e le disposizioni tuttora vigenti in
materia di polizia, emanate dai cessati governi, salve le
disposizioni di carattere puramente locale:
a) del regolamento 19 novembre 1817 per la polizia della
bonificazione delle paludi di Napoli, Volla e contorni;
b) del regolamento 22 giugno 1833 per la polizia della
bonificazione dei Regi Lagni, nella sola parte riguardante
l'esercizio e la polizia della macerazione nelle gore (fusari)
laterali ai canali dei Regi Lagni. Per tale esercizio restano altresì
in vigore tutte le norme in uso per la misura e pei modi di
riscossione delle prestazioni che si corrispondono dai possessori ed
affittuari delle gore (fusari) di macerazione.
Restano infine in vigore gli attuali regolamenti speciali di
polizia dei consorzi esistenti, debitamente approvati, in quanto non
siano contrari alle disposizioni del presente titolo.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VI.
Disposizioni di polizia.
Capo III.
Disposizioni speciali.
Art. 160.
Le disposizioni del presente titolo si applicano indistintamente a
tutte le opere di bonifica di prima e seconda categoria già eseguite,
in corso di esecuzione e da eseguirsi.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VII.
Disposizioni varie.
Art. 161.
Quando si provvede all'esecuzione delle opere di bonifica mediante
licitazione, privata, giusta l'art. 62 del testo unico della legge 22
marzo 1900, n. 195, l'amministrazione appaltante stabilisce nel
capitolato speciale, che l'aggiudicazione ha luogo in base ad una
scheda segreta, nella quale, oltre al minimo, deve essere indicato
anche il massimo del ribasso che i concorrenti possono offrire.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VII.
Disposizioni varie.
Art. 162.
I contratti attualmente in corso per fitto d'erbe, di pesca o di
altro nei comprensori delle bonificazioni da eseguire a norma del
testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, da chiunque stipulati,
cessano, di diritto, alle loro scadenze naturali od alla scadenza
delle proroghe convenute o tacite in corso al giorno in cui è entrato
in vigore il presente regolamento.
Nei nuovi contratti si deve sempre apporre, e s'intende in ogni
caso apposta la condizione che il contratto cessa di pieno diritto:
a) nel giorno in cui abbia luogo la consegna dei lavori
all'appaltatore a cui sia stata affidata la riscossione delle
rendite, a norma dell'art. 12, lett. b), quando all'esecuzione della
bonifica provvede lo Stato direttamente;
b) nel giorno in cui venga emanato il decreto di concessione,
quando all'esecuzione della bonifica si provvede per concessione: da
tale giorno le rendite spettano al concessionario agli effetti
dell'art. 14 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VII.
Disposizioni varie.
Art. 163.
Gli assistenti assunti in servizio dal Ministero dei lavori
pubblici per la durata dei singoli lavori di bonifica, a' termini
dell'art. 6 della legge 7 luglio 1902, n. 333, sono retribuiti con
l'assegno di lire 150 mensili.
Ricevono pure una indennità mensile, variabile da lire 30 a lire
60, quando risiedono in località isolate o malariche, o debbono
percorrere giornalmente non meno di dieci chilometri per andare sui
lavori e tornare alla residenza nel luogo fissato dall'ufficio del
genio civile.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VII.
Disposizioni varie.
Art. 164.
Le disposizioni del presente regolamento relativo alla
determinazione del perimetro, al progetto economico di esecuzione ed
alla riscossione dei contributi valgono per il riparto di quelle
spese che, ai termini del testo unico della legge 22 marzo 1900, n.
195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, debbono essere a carico
complessivo dello Stato, della provincia e del comune di Roma e dei
proprietari interessati per le bonifiche dell'agro romano.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VII.
Disposizioni varie.
Art. 165.
Per la manutenzione delle opere tutte di bonifica eseguite dallo
Stato nell'agro romano si applicano le norme del titolo II, capo IV,
del presente regolamento.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VII.
Disposizioni varie.
Art. 166.
Delle cave di prestito lungo le ferrovie e le strade ordinarie
nell'agro romano, il Ministero fa compilare gli elenchi dall'ufficio
del genio civile.
In base agli elenchi il prefetto emette le ordinanze e le notifica
ai proprietari dei fondi, nei quali sono poste le cave, prefiggendo
il termine necessario per l'esecuzione dei lavori di prosciugamento.
Quando è stata presentata domanda di sussidio giusta l'art. 3,
capoverso ultimo, della legge 7 luglio 1902, il termine decorre dalla
relativa decisione del Ministero, e il sussidio accordato viene
corrisposto in base a certificato del genio civile che attesta il
completo prosciugamento della cava mediante colmata o canalizzazione.
Decorso infruttuosamente il termine stabilito per l'esecuzione dei
lavori, il prefetto può provvedere d'ufficio.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VII.
Disposizioni varie.
Art. 167.
Per la ripartizione delle spese di bonifica del territorio non
demaniale delle Maremme toscane e di quello adiacente al lago Salpi a
norma dell'art. 4 della legge 7 luglio 1902, n. 333, valgono le
disposizioni del presente regolamento.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VII.
Disposizioni varie.
Art. 168.
I perimetri di bonifica determinati anteriormente al testo unico
della legge 22 marzo 1900, n. 195, ed al presente regolamento sono
mantenuti.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VII.
Disposizioni varie.
Art. 169.
I consorzi di bonifica esistenti sono conservati; ma nel termine
perentorio di un anno dalla pubblicazione del decreto di approvazione
del presente regolamento debbono uniformare il loro statuto alle
disposizioni del regolamento stesso. Trascorso il termine, provvede
il Ministero. In ogni caso, le modificazioni debbono essere approvate
a' termini dell'art. 28, e seguenti.
CFR L 05.01.1994 n. 36 ART 27
AGRICOLTURA (GENERALITA')
TITOLO VII.
Disposizioni varie.
Art. 170.
Nei casi di cui all'art. 93 del testo unico della legge 22 marzo
1900, n. 195, i consorzi di esecuzione debbono uniformarsi alle
disposizioni del presente regolamento, a norma dell'articolo
precedente, solo in quanto sieno compatibili con quelle delle leggi
25 giugno 1882, n. 869, 6 agosto 1893, n. 463, e dei rispettivi atti
di concessione.
(Si omettono le firme).
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