GUARDIA DI FINANZA

29/01/1942


GUARDIA DI FINANZA
Legge 29 gennaio 1942, n. 64 (in Gazz. Uff., 27 febbraio, n. 48). --
Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia guardia di
finanza.

MOD L 20.11.1970 n. 963

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Art. 1.

L'art. 3 del regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116,
convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 993, è sostituito dal
seguente:
<<Alla regia guardia di finanza si applicano, con le
modificazioni eventualmente ritenute necessarie dallo speciale
ordinamento, quando ciò sia disposto mediante decreto reale, ai sensi
dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le leggi
sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali e sullo stato dei
sottufficiali del regio esercito (arma dei CC.RR.), con le altre
disposizioni in esse richiamate.>>

MOD L 20.11.1970 n. 963

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Art. 2.

Salve le eccezioni stabilite volta per volta, spettano al ministro
per le finanze e al comando generale della regia guardia di finanza
le attribuzioni che, per il personale militare del regio esercito,
sono rispettivamente conferite al ministro e al ministero della
guerra dalle leggi di cui all'articolo precedente e spettano al
comandante generale le attribuzioni che le leggi medesime
conferiscono ai comandanti di corpo d'armata o di difesa
territoriale.

MOD L 20.11.1970 n. 963

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Art. 3.

La gerarchia nei gradi di sottufficiale e di truppa nella regia
guardia di finanza è la seguente:
aiutante di battaglia;
maresciallo (maggiore, capo, ordinario);
brigadiere;
sottobrigadiere;
appuntato;
finanziere;
Allievo finanziere.
Il collocamento fuori dei quadri organici a disposizione di altre
amministrazioni ed il ritorno nei quadri stessi dei militari di cui
all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234,
sono, sempre disposti distintamente per grado, con decreto
ministeriale, da registrarsi alla corte dei conti.

MOD L 20.11.1970 n. 963

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Art. 4.

L'art. 11 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, è sostituito dal
seguente:
<<I sottobrigadieri, esclusi quelli della posizione di servizio
sedentario, non possono essere destinati a prestare servizio presso
comandi od uffici durante i primi due anni di grado>>.

MOD L 20.11.1970 n. 963

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Art. 5.

La nomina ad ufficiale in servizio permanente della regia guardia
di finanza ha luogo col grado di sottotenente.
Per conseguire la nomina suddetta è necessario soddisfare alle
seguenti condizioni:
1° essere cittadino italiano o cittadino albanese e non

appartenere alla razza ebraica.

Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile
dell'amministrazione, essere nominati ufficiali in servizio
permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni prescritte dalle
leggi sull'ordinamento della regia guardia di finanza;
2° aver compiuto, con esito favorevole, presso la <<regia
accademia e scuola d'applicazione>> un apposito corso biennale, cui
possono essere ammessi in seguito a concorso per esami scritti ed
orali stabiliti dal regolamento organico:
a) per due terzi delle nomine da effettuare annualmente, i
licenziati dagli istituti di istruzione dell'ordine superiore,
indicati dal regolamento, che alla data del 31 ottobre dell'anno in
cui è bandito il concorso, abbiano compiuto il diciottesimo anno di
età e non superato il ventitreesimo.
I licenziati dalle scuole militari, nel limite massimo di un quarto
dei posti messi a concorso, sono però esonerati dagli esami orali;
b) per un terzo i sottufficiali della regia guardia di finanza in
servizio effettivo che, alla data del 31 ottobre dell'anno in cui è
bandito il concorso, abbiano compiuto due anni di servizio da
sottufficiale e non abbiano superato trenta anni di età.
In difetto di elementi idonei in una delle suddette categorie, la
proporzioni sono variate a favore dell'altra;
3° essere iscritto al P.N.F., se cittadino italiano, al P.F.A.,
se cittadino albanese;
4° avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale e
politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione;

5° avere costituzione fisica sana e robusta e statura non
inferiore a metri 1,65.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 2 del regio decreto-legge
21 gennaio 1929-VII, n. 132, convertito nella legge 23 agosto
1929-VII, n. 1728, nei riguardi del reclutamento del sottotenente
maestro direttore della banda della regia guardia di finanza.

MOD DLTLGT 22.03.1945 n. 165 ART 1
MOD DLTLGT 21.09.1945 n. 653 ART 1
CFR DLTCPS 13.12.1946 n. 624 ART 1
ABR L 29.05.1967 n. 371 ART 9
MOD L 20.11.1970 n. 963

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Art. 6.

Gli appuntati aventi almeno diciotto anni di servizio nel corpo,
che si siano segnalati per servizi di speciale importanza e
possiedano gli altri requisiti per l'avanzamento, possono essere
promossi al grado di sottobrigadieri, previo apposito esperimento,
nel limite massimo di un trentesimo dei posti vacanti anno per anno
nel grado suddetto.
L'ammissione all'esperimento è decisa dal comandante generale, su
conforme e concorde parere delle autorità incaricate di esprimere i
giudizi d'avanzamento, le cui proposte devono essere accompagnate da
apposita esauriente relazione.

ABR L 18.01.1952 n. 40 ART 25
CFR L 18.01.1952 n. 40 ART 27
MOD L 20.11.1970 n. 963

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Art. 7.

Per essere reclutati nel corpo della regia guardia di finanza
occorrono i seguenti requisiti:
1° essere cittadino italiano o cittadino albanese e non
appartenere alla razza ebraica.

Gli italiani non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza
italiana, debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di
servizio militare da adempiere nello Stato di provenienza;
2° avere compiuto di diciottesimo anno di età e non avere
oltrepassato il ventottesimo.
I militari in congedo del corpo possono però ottenere la
riammissione in servizio, oltre tale limite, fino al compimento del
trentacinquesimo anno di età, purché non sia trascorso un anno dalla
data del congedo;
3° essere celibe o vedovo senza prole. Tale requisito non è
richiesto per le riammissioni di militari del corpo in congedo, che
abbiano superato ventotto anni di età;
4° avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale e
politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione;
5° avere costituzione fisica sana e robusta e statura non
inferiore a m. 1,65;
6° possedere il certificato di promozione della quinta classe
elementare;
7° essere iscritto al P.N.F. o alla G.I.L. o al G.U.F., se
cittadino italiano, al P.A.F., alla G.L.A. o al G.U.F. se cittadino
albanese;

8° ottenere, se minorenne, il consenso del genitore esercente la
patria potestà ovvero in sua vece del tutore. I figli di italiani
all'estero possono però essere dispensati, con autorizzazione del
comando generale della regia guardia di finanza, dal presentare il
relativo documento.
Allorché l'esercente la patria potestà od il tutore non possano,
per causa di forza maggiore, dare il consenso, questo potrà essere
dato da una delle persone indicate dagli art. 346 e 352 del codice
civile, da designarsi dal giudice tutelare, su istanza del minore.

CFR DLTCPS 21.01.1947 n. 37 ART 1
MOD L 20.11.1970 n. 963
MOD L 25.05.1989 n. 190 ART 8

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Art. 8.

Fermo restando il periodo di permanenza minima nel grado, previsto
per l'avanzamento dall'art. 7, lettera b), della legge 7 giugno
1937-XV, n. 913, per partecipare agli esperimenti od esami stabiliti
per l'avanzamento a scelta, i sottufficiali della regia guardia di
finanza debbono trovarsi compresi nel primo terzo del ruolo dei
rispettivi gradi.

ABR L 18.01.1952 n. 40 ART 25
MOD L 20.11.1970 n. 963

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Art. 9.

L'art. 2 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, è sostituito dal
seguente:
<<I marescialli capi sono tratti dai marescialli ordinari in ordine
di anzianità.
<<I marescialli ordinari ed i brigadieri sono tratti
rispettivamente dai brigadieri e dai sottobrigadieri per un <<terzo a
scelta per esami e per due terzi in ordine di anzianità>>.

ABR L 18.01.1952 n. 40 ART 25
MOD L 20.11.1970 n. 963

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Art. 10.

Il maresciallo capo e il brigadiere della regia guardia di finanza
non possono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità, né
partecipare agli esperimenti od esami stabiliti per l'avanzamento ad
anzianità o a scelta se non hanno compiuto i seguenti periodi di
comando o di servizio:
a) maresciallo capo: due anni complessivamente compiuti nei gradi
di maresciallo capo e maresciallo ordinario, di comando di reparto o
di unità del naviglio, o di appartenenza alla polizia tributaria
investigativa o ad una brigata volante;
b) brigadiere: due anni di servizio d'istituto o di comando di
squadra, complessivamente compiuti nei gradi di brigadiere e
sottobrigadiere, di cui almeno un anno in compagnie territoriali del
regno disagiate, che saranno determinate con decreto ministeriale, o
in reparti dislocati nell'Africa italiana, in Albania o nelle Isole
italiane dell'Egeo, o in reparti mobilitati, facenti parte delle
forze armate operanti, oppure d'imbarco sulle unità del naviglio.
Il ministro per le finanze ha facoltà di stabilire, con suo
decreto, altri incarichi di servizio validi agli effetti del presente
articolo.

CFR L 18.01.1952 n. 40 ART 24
CFR DPR 11.03.1953 n. 453 ART 3
MOD L 20.11.1970 n. 963
MOD L 20.11.1970 n. 963 ART 3

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Art. 11.

Non possono essere presi in esame per l'avanzamento al grado di
appuntato, i finanzieri che non abbiano compiuto almeno un anno di
servizio d'istituto in reparti o negli incarichi di cui all'art. 10,
lettera b).
Il ministro per le finanze ha facoltà di stabilire, con suo
decreto, altri incarichi di servizio validi agli effetti del presente
articolo.

CFR L 18.01.1952 n. 40 ART 24
MOD L 20.11.1970 n. 963
ABR L 20.11.1970 n. 963 ART 6

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Art. 12.

Gli art. 18 e 19 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, sono
abrogati.

MOD L 20.11.1970 n. 963

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Art. 13.

I sottufficiali e militari di truppa della regia guardia di finanza
possono conseguire l'avanzamento per merito di guerra nei casi e nei
modi stabiliti per i pari grado del regio esercito (arma dei CC.RR.).
La promozione straordinaria per merito di guerra al grado di
appuntato è conferita dai comandi di corpo d'armata mobilitati.
Le altre promozioni sono conferite dal ministro per le finanze,
sentito il parere di apposita commissione, nominata con decreto
ministeriale e composta di ufficiali della regia guardia di finanza.

MOD L 20.11.1970 n. 963

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Art. 14.

In tempo di guerra gli esami e gli esperimenti per l'avanzamento a
scelta nei vari gradi di sottufficiale della regia guardia di finanza
possono, con decreto del ministro per le finanze, essere sospesi.

MOD L 20.11.1970 n. 963

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Art. 15.

Disposizioni transitorie.

Le disposizioni contenute nel precedente art. 10 non si applicano
ai sottufficiali compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione
sui quadri di avanzamento ad anzianità od a scelta per l'anno 1942.
I sottufficiali compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione
sui quadri di avanzamento ad anzianità od a scelta per l'anno 1943
potranno conseguire tale iscrizione anche se in luogo dei requisiti
di cui al precedente art. 10, posseggano quelli stabiliti dall'art. 9
della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, modificato dall'art. 7 della
legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234.
Le disposizioni di cui al precedente art. 11 non si applicano ai
finanzieri iscritti sul quadro di avanzamento del 1942, anche se
promossi in anni successivi.

MOD L 20.11.1970 n. 963

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Art. 16.

Disposizioni transitorie.

Le disposizioni di cui agli art. 18 e 19 della legge 7 giugno
1937-XV, n. 913, restano in vigore per i sottufficiali e militari di
truppa che, alla data di pubblicazione della presente legge, siano
stati dichiarati promovibili ai sensi degli articoli stessi.

MOD L 20.11.1970 n. 963

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Art. 17.

Disposizioni transitorie.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge,
la quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del regno.

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