Regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
Regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198 (in Gazz. Uff., 12 novembre, n.
267).-- Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e
III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni.
[testo REGOLAMENTO] [parte 2 di 2]
CFR RD 19.07.1941 n. 1198 ET parte 1
REGOLAMENTO
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO I
Parte generale.
Capo I.
Disposizioni generali sugli impianti e sulle concessioni.
Art. 1.
-- Chiunque intenda valersi della facoltà
prevista dall'art. 166,
primo capoverso, della legge postale e delle telecomunicazioni,
approvata con Regio Decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645, che nel
presente regolamento verrà indicata con la parola <<legge>>
senz'altro riferimento, deve darne avviso per mezzo di lettera
raccomandata all'azienda di Stato per i servizi telefonici, quando
trattasi di servizio telefonico e alla direzione generale delle poste
e dei telegrafi quando trattasi di servizio telegrafico.
Le predette amministrazioni potranno in ogni caso ordinare un
sopralluogo allo scopo di accertare l'esistenza delle condizioni di
legge.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO I
Parte generale.
Capo I.
Disposizioni generali sugli impianti e sulle concessioni.
Art. 2.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO I
Parte generale.
Capo I.
Disposizioni generali sugli impianti e sulle concessioni.
Art. 3.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO I
Parte generale.
Capo I.
Disposizioni generali sugli impianti e sulle concessioni.
Art. 4.
-- La dichiarazione di necessità
di ordine politico o militare,
agli effetti della deroga prevista dall'ultimo capoverso dell'art.
166 della legge, è resa dai ministri competenti.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO I
Parte generale.
Capo I.
Disposizioni generali sugli impianti e sulle concessioni.
Art. 5.
-- Il personale, comunque alle dipendenze
del concessionario del
servizio telefonico o telegrafico pubblico, deve essere di
nazionalità italiana e di razza ariana.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO I
Parte generale.
Capo II.
Delle servitù.
Art. 6.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO I
Parte generale.
Capo II.
Delle servitù.
Art. 7.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO I
Parte generale.
Capo II.
Delle servitù.
Art. 8.
-- Ogni qualvolta il passaggio o l'appoggio
interessi cose soggette
al vincolo artistico od archeologico, il prefetto, prima di emettere
il decreto d'imposizione della servitù, dovrà sentire la competente
sopraintendenza.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO I
Parte generale.
Capo II.
Delle servitù.
Art. 9.
-- Qualora il passaggio o l'appoggio degli
impianti interessino le
pubbliche amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo
dovrà promuoversi il consenso dell'autorità competente
territorialmente.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO I
Parte generale.
Capo II.
Delle servitù.
Art. 10.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO I
Parte generale.
Capo II.
Delle servitù.
Art. 11.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO I
Parte generale.
Capo II.
Delle servitù.
Art. 12.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO I
Parte generale.
Capo II.
Delle servitù.
Art. 13.
-- Quando la servitù non risulti imposta
con decreto del prefetto,
ai sensi dell'art. 181 e seguenti della legge, e gli accordi
intervenuti col proprietario del fondo contemplino eventualmente che,
in caso di spostamento degli impianti richiesto dal proprietario
stesso, le spese relative facciano carico all'esercente, queste
dovranno ripartirsi fra gli utenti degli impianti, proporzionalmente
al numero delle rispettive condutture.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO I
Parte generale.
Capo III.
Della polizia e protezione delle telecomunicazioni.
Art. 14.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO I
Parte generale.
Capo III.
Della polizia e protezione delle telecomunicazioni.
Art. 15.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO I
Parte generale.
Capo III.
Della polizia e protezione delle telecomunicazioni.
Art. 16.
-- I pali, le mensole e qualsiasi apparato
dell'esercente il
servizio telefonico devono essere collocati in modo che non venga
alcun danno o disturbo alle linee ed agli apparati della rete
telegrafica dello Stato.
In difetto di accordo tra le parti interessate provvede il
ministero delle comunicazioni.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo I.
Impianti e concessioni.
Art. 17.
-- Le domande per concessioni di comunicazioni
telegrafiche per il
pubblico servizio, o per uso privato, redatte su carta legale, devono
essere dirette al ministero delle comunicazioni, amministrazione
delle poste e dei telegrafi, e devono contenere l'indicazione del
richiedente e della sua residenza nonché della natura e scopo del
servizio chiesto in concessione.
Nel caso di richiesta di concessioni da parte di un privato,
dovranno unirsi a corredo delle istanze i seguenti documenti:
1° estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al
10 marzo 1939;
2° certificato di cittadinanza italiana;
3° certificato generale del casellario giudiziale;
4° certificato di buona condotta morale e politica rilasciato dal
podestà del comune in cui il richiedente risiede;
5° certificato di iscrizione al P.N.F. rilasciato dall'autorità
competente;
6° progetto tecnico degli impianti, corredato dai relativi
schemi.
I certificati di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 devono essere
legalizzati dall'autorità competente; quelli di cui ai numeri 2,
3, 4
e 5, devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi a quella
della domanda.
Sono esclusi dalla concessione gli appartenenti alla razza ebraica.
Se la concessione viene richiesta da un ente o da una società,
dovranno allegarsi alla istanza, oltre il progetto tecnico innanzi
menzionato, i seguenti documenti invece di quelli elencati ai numeri
1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo:
a) copia autentica dell'atto costitutivo dell'ente o della
società richiedente;
b) copia dello statuto;
c) documento comprovante la esecuzione delle formalità richieste
dalla legge perché la costituzione della società o ente sia
perfetta;
d) documento comprovante che l'ente o la società ha sede in
Italia, e che gli amministratori e il capitale sono almeno per due
terzi italiani.
Nel caso di concessione di linee telegrafiche per collegare la sede
di privati od enti con l'ufficio telegrafico centrale locale, allo
scopo dell'inoltro più rapido dei telegrammi da e per il
concessionario, non occorrono i documenti indicati ai numeri da 1 a
6.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo I.
Impianti e concessioni.
Art. 18.
-- Le amministrazioni statali civili che
hanno necessità di
avvalersi di comunicazioni telegrafiche per esclusivo uso dei propri
servizi devono farne richiesta all'amministrazione delle poste e dei
telegrafi, la quale comunica alle amministrazioni richiedenti le
deliberazioni e le norme da osservarsi.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo I.
Impianti e concessioni.
Art. 19.
-- Qualora l'amministrazione delle poste
e dei telegrafi ceda al
concessionario in proprietà gli stabili necessari ai servizi di
comunicazioni telegrafiche di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 168 della
legge, il valore degli edifici sarà stabilito in base a perizia
dell'ufficio tecnico erariale, le cui spese saranno a carico del
concessionario.
In tutti i casi la concessione in uso di stabili o locali sarà
fatta mediante contratto di affitto con la corrisposta annua che sarà
fissata dall'ufficio tecnico erariale.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo I.
Impianti e concessioni.
Art. 20.
-- Per le concessioni di servizi ad uso
pubblico tutte le
condizioni tecniche relative all'impianto nonché quelle riguardanti
la esecuzione del servizio, tariffe, sorveglianza, canoni, cauzione,
cessazione, revoca, riscatto ecc., sono stabilite nell'atto di
concessione.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo I.
Impianti e concessioni.
Art. 21.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo I.
Impianti e concessioni.
Art. 22.
-- Nei casi di sospensione parziale o totale
del funzionamento
degli impianti dati in concessione, ovvero dalla loro assunzione
provvisoria da parte dell'amministrazione, oltre la riduzione dei
canoni di cui all'art. 196 della legge, sarà corrisposto al
concessionario l'importo delle spese di esercizio che eventualmente
rimanessero a suo carico, oltre agli interessi e l'ammortamento del
capitale.
Nel caso di assunzione dell'esercizio da parte del governo,
all'atto della consegna sarà redatto un verbale da cui risulti lo
stato di conservazione e di funzionamento dei singoli apparati.
Alla riconsegna, se il funzionamento e lo stato degli apparati
risulteranno regolari, nessuna indennità sarà dovuta al
concessionario. In caso diverso lo Stato corrisponderà al
concessionario un compenso da determinarsi dal ministero delle
comunicazioni, inteso il parere del consiglio di amministrazione
delle poste e dei telegrafi, su perizia tecnica di un funzionario
espressamente delegato.
Su richiesta del concessionario, la perizia tecnica potrà essere
eseguita da una commissione costituita da un rappresentante
dell'amministrazione postelegrafica con funzioni di presidente, e da
due membri, uno in rappresentanza del concessionario e l'altro scelto
fra gli esperti delle industrie telegrafiche, rispettivamente
designati dalle parti.
Le deliberazioni prese dal ministero delle comunicazioni e della
commissione di cui sopra sono definitive.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo II.
Impianto uffici telegrafici.
Art. 23.
-- L'impianto di uffici telegrafici destinati
al pubblico servizio
è di regola a totale carico dell'amministrazione delle poste e dei
telegrafi.
é altresì a totale carico dell'amministrazione delle poste
e dei
telegrafi, nel limite dei fondi all'uopo stanziati nel proprio
bilancio, l'impianto di uffici richiesto dal ministero dell'interno
per ragioni di sicurezza pubblica.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo II.
Impianto uffici telegrafici.
Art. 24.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo II.
Impianto uffici telegrafici.
Art. 25.
-- L'istituzione del servizio telegrafico
a richiesta dei comuni
potrà essere concessa, purché i comuni stessi contribuiscano
nella
spesa occorrente per i lavori di linea, per gli impianti interni ed
eventualmente per la sistemazione della linea esistente, mediante una
quota di concorso pari al 70 per cento dell'importo totale previsto,
salvo conguaglio a lavori ultimati.
La spesa sarà calcolata seguendo le norme stabilite per i lavori
in
conto dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo II.
Impianto uffici telegrafici.
Art. 26.
-- Il pagamento della quota di contributo
fissata dal precedente
art. 25 dovrà essere effettuato dai comuni, per un quarto almeno,
all'atto della concessione dell'impianto.
Il pagamento della rimanente somma potrà effettuarsi in non più
di
cinque rate uguali negli anni immediatamente successivi alla
concessione, senza corresponsione di interessi, e dovrà essere
garantito, da parte dei comuni, all'atto della concessione stessa,
col rilascio di corrispondenti delegazioni sulla sovrimposta o, in
deficienza di questa, sopra altro cespite delegabile per legge.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo II.
Impianto uffici telegrafici.
Art. 27.
-- La scelta del collegamento spetta esclusivamente
alla
amministrazione delle poste e dei telegrafi, al quale può variare
in
ogni tempo il tracciato delle linee, secondo i criteri che regolano
lo sviluppo generale della rete telegrafica, senza che per questo i
comuni, gli enti, le società ed i privati, che hanno concorso per
la
costruzione di dette linee, abbiano titolo a rimborsi o compensi di
sorta.
In ogni caso, tanto i materiali delle linee telegrafiche costruite,
quanto gli apparati degli uffici impiantati col concorso dei comuni e
di altri enti, restano di esclusiva proprietà dello Stato.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo II.
Impianto uffici telegrafici.
Art. 28.
CFR L 11.12.1952 n. 2529 ART 2
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo II.
Impianto uffici telegrafici.
Art. 29.
-- I comuni che desiderano la istituzione
di un ufficio telegrafico
devono farne domanda in carta da bollo alla amministrazione delle
poste e dei telegrafi per il tramite della direzione provinciale
delle poste e dei telegrafi della rispettiva provincia.
Alla domanda dovrà essere allegata la deliberazione podestarile
vistata dall'autorità tutoria.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo II.
Impianto uffici telegrafici.
Art. 30.
-- Se i comuni intendono valersi delle agevolazioni
concesse
dall'art. 26, le apposite delegazioni dovranno essere inviate alla
direzione generale delle poste e dei telegrafi per la verifica e per
l'ulteriore inoltro alla competente intendenza di finanza.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo II.
Impianto uffici telegrafici.
Art. 31.
-- Qualora, a lavori compiuti, la quota
risultante a carico dei
comuni risulterà minore di quella prevista, si provvederà
annullando
o riducendo le delegazioni che scadrebbero negli ultimi anni; se
invece essa risultasse maggiore, ed i comuni non intendessero versare
in una sola volta la differenza dovuta, potranno anche per questa
rilasciare altre cinque delegazioni uguali, con le medesime scadenze
delle precedenti.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo II.
Impianto uffici telegrafici.
Art. 32.
-- Quando si debba costruire una linea nell'interesse
dei comuni ai
sensi degli articoli precedenti, l'amministrazione potrà accettare
i
pali occorrenti che eventualmente fossero forniti dagli interessati,
purché i pali stessi abbiano i requisiti prescritti dai capitolati
in
vigore.
Art. 33.
-- I comuni possono chiedere l'istituzione
del servizio
fonotelegrafico per collegare il capoluogo e le sue frazioni
all'ufficio telegrafico più vicino alle stesse condizioni stabilite
per l'impianto di uffici telegrafici.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo III.
Collegamenti fonotelegrafici.
Art. 34.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo III.
Collegamenti fonotelegrafici.
Art. 35.
-- Il ministero delle comunicazioni ha facoltà
di sopprimere il
servizio telegrafico e di procedere alla sua sostituzione con la
trasmissione fonica di telegrammi, in quegli uffici di minore
importanza, la cui inclusione diretta nella rete telegrafica non si
ritenga giustificata dalle necessità del servizio.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo IV.
Impianto aziende telegrafiche e fonotelegrafiche.
Art. 36.
-- Le spese di impianto delle agenzie telegrafiche
e
fonotelegrafiche previste all'art. 276 e seguenti della legge, per
quanto riguarda il servizio telegrafico, sono a totale carico del
concessionario, il quale dovrà anticiparne il presunto ammontare
in
base ad apposita perizia compilata dall'amministrazione con le norme
dei lavori da eseguirsi per conto proprio.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo IV.
Impianto aziende telegrafiche e fonotelegrafiche.
Art. 37.
-- Qualora il concessionario sia un comune,
la spesa può essere
gravata, per non oltre il 30 per cento, sull'amministrazione postale.
Art. 38.
-- L'amministrazione fornisce in uso al
concessionario
gratuitamente gli apparati telegrafici, le pile, gli stampati ed i
registri; somministra anche i materiali di consumo ed assume a suo
carico le spese per il servizio di manutenzione della linea di
collegamento della agenzia alla rete e degli apparati telegrafici.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo IV.
Impianto aziende telegrafiche e fonotelegrafiche.
Art. 39.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo V.
Agenzie di recapito per telegrammi e degli espressi postali
e servizi accessori.
Art. 40.
-- Per la concessione in appalto dei servizi
di recapito dei
telegrammi, degli espressi postali e dei servizi accessori, od anche
di uno solo di essi, si procede a licitazione privata, nelle forme
stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per
la contabilità generale dello Stato.
Alla licitazione sono ammesse le ditte, cooperative di lavoro e
privati, ritenuti idonei, che ne abbiano fatto domanda in seguito
all'apposito bando di concorso pubblicato dal ministero delle
comunicazioni, od in seguito ad invito. Sono escluse le donne.
L'appalto viene conferito, con riserva della superiore approvazione
a chi abbia fatto migliori condizioni. A parità di condizioni, viene
data la preferenza alle cooperative costituite fra ex-combattenti.
Il ministero delle comunicazioni può considerare nulla la
assegnazione avvenuta in sede di licitazione, qualora ritenga che le
condizioni fatte dal migliore offerente non diano garanzia che il
servizio possa essere disimpegnato con la dovuta regolarità.
Le licitazioni di cui sopra sono tenute presso la locale direzione
provinciale delle poste e dei telegrafi ed il direttore provinciale,
o chi per esso, funge da ufficiale rogante e firma il relativo
contratto o capitolato d'oneri in rappresentanza
dell'amministrazione.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo V.
Agenzie di recapito per telegrammi e degli espressi postali
e servizi accessori.
Art. 41.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo V.
Agenzie di recapito per telegrammi e degli espressi postali
e servizi accessori.
Art. 42.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo VI.
Tariffe e franchigie.
Art. 43.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo VI.
Tariffe e franchigie.
Art. 44.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo VI.
Tariffe e franchigie.
Art. 45.
-- I telegrammi spediti dalle autorità
giudiziarie, dagli ufficiali
di polizia giudiziaria e dai reparti della M.V.S.N., confinaria,
forestale, portuaria, stradale, ferroviaria e postale-telegrafica, e
le risposte relative, per poter essere ammessi in franchigia delle
tasse interne, devono soddisfare ai seguenti requisiti:
a) trattare esclusivamente di affari di polizia giudiziaria o di
giustizia penale. Per i telegrammi redatti in cifra è in facoltà
dell'amministrazione esperire gli accertamenti necessari per
controllare che essi rispondano al suddetto requisito;
b) essere compilati in termini concisi;
c) avere carattere di urgenza tale da rendere indispensabile
l'uso del telegrafo;
d) portare la firma chiaramente leggibile del funzionario
mittente, preceduta dalla sua qualifica o grado;
e) portare il bollo d'ufficio e, nell'apposito spazio del
modello, la dichiarazione che il contenuto del telegramma riguarda
esclusivamente gli affari di cui alla lettera a), per i quali è
ammessa la franchigia;
f) essere scritti sugli speciali modelli forniti dalle
amministrazioni interessate alle autorità dipendenti.
In mancanza di qualcuno dei requisiti di cui agli alinea a), b) e
c), i mittenti dei telegrammi in questione sono tenuti a pagarne le
tasse.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo VI.
Tariffe e franchigie.
Art. 46.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO II
Dei servizi telegrafici.
Capo VI.
Tariffe e franchigie.
Art. 47.
-- é ammessa l'accettazione in conto
corrente dei telegrammi,
contro pagamento della soprattassa di cent. 20 per telegramma con un
minimo di soprattasse di lire 10 mensili, oltre al deposito
preventivo di una somma corrispondente all'importo approssimativo
delle tasse e soprattasse telegrafiche di un mese. Il deposito è
da
ricostruirsi man mano che è prossimo ad esaurirsi; l'accettazione
dei
telegrammi in conto corrente è sospesa appena il deposito sia
esaurito.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 48.
CFR DL 06.06.1957 n. 374 ART 1
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
Art. 49.
-- L'azienda di Stato per i servizi telefonici
procederà all'esame
delle domande pervenute, facendo al ministro le relative proposte.
Il ministro, sulla base di tali proposte e sentito il consiglio di
amministrazione delle poste e dei telegrafi, giudica definitivamente.
Il relativo provvedimento sarà adottato mediante decreto reale.
CFR DL 06.06.1957 n. 374 ART 1
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 50.
-- La cauzione a garanzia degli impegni
assunti sarà costituita
mediante depositi, presso la cassa depositi e prestiti, di denaro, di
titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero di altri titoli da
determinarsi all'atto della concessione.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 51.
-- Nel caso di concessioni accordate a tempo
indeterminato,
l'amministrazione, trascorso il termine di trent'anni, può, ove lo
ritenga conveniente, procedere nei confronti del concessionario alla
stipulazione di nuovi patti, prorogando il termine.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 52.
-- La cessione degli stabili in locazione
ai sensi degli art. 168 e
198 della legge, è approvata con decreto del ministro per le
comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.
Il ministero dovrà consentire al concessionario un uso diverso
dalla destinazione al servizio telefonico, limitatamente a quei
locali che risultassero non necessari al servizio stesso.
In mancanza di patti speciali, i rapporti sono regolati dalle
disposizioni del codice civile sulle locazioni.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 53.
-- La cessione di proprietà degli
stabili, ai sensi degli art. 168
e 198 della legge, è approvata con decreto reale, su proposta del
ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze,
sentito il consiglio di Stato.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 54.
-- Indipendentemente dalle nuove costruzioni
previste dall'atto di
concessione, il concessionario, nella zona accordatagli, ha facoltà
di impiantare ed esercitare, previa approvazione dei piani tecnici da
parte dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e salvo
favorevole collaudo, qualunque altra rete urbana o linea sia aerea
che in cavo.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 55.
-- Ferma restando la disposizione dell'art.
170 della legge, per
quanto riguarda la cessione anche parziale dell'esercizio, il
concessionario può, per le reti minori e linee di secondaria
importanza, affidare a terzi la gestione del servizio con la forma
dell'appalto rimanendo in ogni caso esclusivo responsabile del
servizio a tutti gli effetti.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 56.
-- Il valore degli stabili e degli impianti,
nonché delle scorte
necessarie al servizio che l'amministrazione cede in proprietà al
concessionario è stabilito, in via provvisoria e con carattere
esecutorio, dall'azienda di Stato per i servizi telefonici. Esso
viene definitivamente determinato da un collegio di periti nominati
uno dal ministero delle comunicazioni, uno dal concessionario e il
terzo, con funzioni di presidente del collegio, dal presidente del
consiglio di Stato tra i consiglieri di Stato.
Il prezzo risultante sarà corrisposto dal concessionario nei
termini e con le modalità stabilite nell'atto di concessione, dedotto
quanto sia stato corrisposto in via provvisoria.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 57.
-- Nell'ipotesi prevista dall'art. 173,
n. 2, 3, 4 della legge, la
concessione s'intende di diritto risoluta dal giorno della morte del
concessionario, della sentenza di fallimento, o della dichiarazione
di incapacità, di perdita della cittadinanza, e, per le società,
di
perdita della personalità. In questi casi si applicheranno le norme
relative alla fine della concessione per scadenza.
Nei casi di fallimento non seguito da bancarotta, l'incameramento
della cauzione avrà luogo fino all'ammontare dei crediti liquidi
dell'amministrazione. La somma eventualmente residuata sarà tenuta
a
disposizione dell'autorità giudiziaria.
-- Nell'ipotesi, invece di perdita della capacità legale o quando
il fallimento dia luogo al reato di bancarotta semplice o
fraudolenta, verranno applicate le norme relative alla revoca.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 58.
-- In caso di fine della concessione per
scadenza del termine,
l'amministrazione non è tenuta a dare alcun preavviso. Essa prenderà
possesso degli impianti previo regolare inventario. Il prezzo dovuto
al concessionario sarà corrisposto nei termini e con le modalità
stabilite nel presente regolamento e nell'atto di concessione.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 59.
-- Per operare il riscatto, l'amministrazione
darà, almeno un anno
prima, preavviso al concessionario per mezzo di lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 60.
-- Nel caso di fine della concessione per
scadenza o riscatto, e
nel caso di riscatto della concessione non a termine comprendente
l'esercizio di impianti telefonici dello Stato ceduti in proprietà,
l'acquisto da parte dell'amministrazione comprende tutti gli stabili,
i materiali interni ed esterni in opera e in magazzino, sia delle
linee sia delle centrali, gli attrezzi, gli strumenti di officina, i
mobili tutti adibiti al regolare funzionamento delle centrali,
uffici, posti pubblici, risultanti dall'ultimo inventario.
L'amministrazione si sostituisce, altresì, in tutti i diritti del
concessionario, anche verso i terzi.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 61.
-- Il prezzo sarà fissato di comune
accordo tra le parti in base al
valore reale degli impianti, materiali ed arnesi menzionati nel
precedente articolo, al momento in cui avviene la scadenza o la
dichiarazione di riscatto, ai sensi dell'art. 200 della legge.
In caso di disaccordo il prezzo stesso sarà stabilito da un
collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dal
ministero delle comunicazioni, uno dal concessionario ed il terzo,
che funzionerà da pr*dente, dal presidente del consiglio di Stato,
tra i consiglieri di Stato.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 62.
-- La diminuzione del valore di riscatto
per i contributi * dalle
province, prevista dall'art. 202 della legge, viene effettuata nel m*
seguente.
Il collegio di cui all'articolo precedente stabilisce il periodo di
ammor tamento da attribuirsi all'impianto, in base al criterio del
logorio fisic* e di quello economico, in conseguenza delle operate
successive trasformazioni da parte del concessionario sull'impianto
originario e anche dal sop*venire di impianti più perfezionati. In
base a tali criteri procede * determinazione delle quote contributo
residuo, tenendo conto degli * trascorsi dall'attivazione del
primitivo impianto per la parte che eventualmente sussista.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 63.
-- In tutti i casi di riscatto, di fine
e di decadenza d*
concessione, l'amministrazione ed il concessionario dovranno esperire
* termine di un anno le pratiche per l'accertamento di comune accordo
* valore degli impianti e di quanto altro inerente alla concessione.
Qualora l'accordo non sia stato raggiunto nel termine suddetto, si
procederà, su istanza della parte più diligente, alla costituzione
del coll* previsto dall'art. 61 del presente regolamento.
Il collegio dovrà procedere all'accertamento di cui al comma
precedente nel termine di un anno dalla sua costituzione.
L'amministrazione corrisponderà al concessionario, entro un mese
dalla firma dell'accordo, le somme dovutegli; nel caso di mancato
accordo corrisponderà in via provvisoria, nel termine di un mese
dall'istanza pe* costituzione del collegio, la somma offerta al
concessionario. Diven* esecutiva la decisione del collegio, si
procederà al conguaglio tra la somma provvisoria versata al
concessionario e quella spettantegli, tenuto co* degli interessi
commerciali di norma decorrenti tra la data in cui ha av* luogo il
versamento provvisorio e quella in cui viene eseguito il versamento
definitivo a conguaglio.
Nei casi in cui la cauzione, a norma di legge e del presente
regolamento può essere svincolata, tale svincolo avverrà non
oltre
sei mesi dal passaggio degli impianti all'amministrazione di Stato.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 64.
-- Nel caso di revoca della concessione,
qualora l'amministrazione
di Stato eserciti la sua facoltà di acquistare in tutto o in parte
*
impianti del concessionario, valgono per tale acquisto le
disposizioni dell'articolo precedente. Nel complesso dovuto al
concessionario non si te* conto che del valore reale dell'impianto.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 65.
-- Agli effetti degli articoli precedenti,
al principio dell'ulti*
anno della concessione, l'amministrazione procederà all'inventario
di
tu* il materiale e degli apparati per l'esercizio della concessione.
L'inventario servirà di base, con le variazioni giustificate, alla
presa di possesso e * compilazione delle perizie.
Il concessionario ha l'obbligo di conservare in stato di ottimo
funzionamento i propri impianti affinché al termine delle concessioni
il serv* non abbia a subire, col trasferimento allo Stato o al altri,
danno o in* ruzione.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 66.
-- La concessione per l'impianto e l'esercizio
di reti urban* di
linee interurbane ad uso pubblico, è soggetta alle norme tecniche
inte* emanate dal ministero delle comunicazioni ed a quelle di
carattere internazionale che siano o saranno introdotte nel regno dal
governo italiano.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 67.
-- Il concessionario ha l'obbligo di costruire,
ricostruire e
sviluppare gli impianti adottando i tipi più moderni e perfezionati
di materiale ed apparecchi, in modo che gli impianti stessi possano
in ogni tempo soddisfare ai requisiti della tecnica telefonica più
progredita.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 68.
-- Qualora il concessionario non provveda,
nel termine stabilito,
all'esecuzione dei lavori cui egli è tenuto, incorre nelle penalità
previste dagli atti di concessione.
In caso di ulteriore inadempienza, l'amministrazione diffida il
concessionario a provvedere entro un nuovo termine, trascorso
infruttuosamente il quale, essa procede ala revoca dell'intera
concessione o di quella parte di essa cui i lavori si riferiscono,
ovvero eseguisce i lavori a tutte spese del concessionario.
Le spese per i lavori, in caso di esecuzione in danno, nonché le
penalità comminate a norma di legge e di convenzione, sono prelevate
dalla cauzione del concessionario, il quale è tenuto al reintegro
di
essa, a norma dell'art. 172 della legge.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 69.
-- Il concessionario deve tenere le scritture
e provvedere
all'invio periodico dei documenti che il ministero prescrive per la
contabilità delle tasse telefoniche interurbane e dei canoni di
concessione. Deve altresì fornire le notizie statistiche e le
informazioni che gli vengono richieste, sia sullo stato degli
impianti, sia sull'andamento dei servizi.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 70.
-- Il ministero delle comunicazioni esercita
la sorveglianza sugli
impianti, sulla gestione e sull'esercizio del concessionario.
Ove la concessione venga accordata ad una società, questa deve
trasmettere al ministero delle comunicazioni, entro un mese
dall'approvazione da parte dell'assemblea, il proprio bilancio
annuale e deve altresì comunicare tempestivamente, le deliberazioni
delle assemblee generali ordinarie e straordinarie, nelle quali siano
apportate variazioni al proprio statuto.
Il ministero delle comunicazioni ed il ministero delle finanze, a
mezzo dei propri funzionari, eseguiranno ogni anno, non oltre il mese
di giugno, opportune indagini d'ordine tecnico-amministrativo intese
ad accertare:
a) lo stato degli impianti in relazione alle prescrizioni del
precedente articolo 65;
b) l'esattezza dei dati contenuti nel bilancio annuale in
rapporto alle risultanze delle scritture prescritte, con particolare
riguardo all'ammontare del canone dovuto dal concessionario sugli
introiti lordi ed alla determinazione delle prescritte congrue quote
di ammortamento.
A tale scopo il concessionario ha l'obbligo di mettere a
disposizione dei funzionari predetti le scritture e tutti gli atti e
documenti che essi ritenessero di chiedere.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 71.
-- Il canone deve essere versato dal concessionario
entro un mese
dalla chiusura dell'esercizio e, trattandosi di società, all'atto
della presentazione del bilancio all'amministrazione statale.
In caso di ritardo nel versamento, il concessionario è tenuto alla
corresponsione degli interessi sulla somma dovuta nella misura
stabilita negli atti di concessione, salve sempre le sanzioni
previste dagli atti stessi.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 72.
-- Gli impianti debbono essere collaudati
dall'amministrazione su
richiesta del concessionario.
Il collaudo non esonera il concessionario dalle eventuali
responsabilità verso i terzi.
Il concessionario deve, in seguito al risultato delle operazioni di
collaudo, apportare le necessarie modificazioni.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 73.
-- Quando il servizio proceda in modo irregolare
od insufficiente e
il concessionario, nonostante due successive diffide notificate a
messo di ufficiale giudiziario o mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, non ottemperi alle prescrizioni
dell'amministrazione, entro il termine fissato, l'amministrazione,
salve sempre le altre sanzioni previste dalla legge, dal presente
regolamento e dagli atti di concessione, potrà, a spese del
concessionario, provvedere ai lavori occorrenti ed adottare ogni
altro provvedimento inteso ad assicurare il regolare servizio.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 74.
-- Agli effetti previsti dall'art. 205 della
legge, il ministero
delle comunicazioni ha facoltà di intervenire nelle trattative fra
le
associazioni sindacali, per la stipulazione dei contratti collettivi
di lavoro e delle loro modificazioni.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo I.
Concessioni ad uso pubblico.
Art. 75.
-- I ricevitori postali sono autorizzati
a gestire in appalto, su
richiesta e per conto del concessionario e previo consenso
dell'amministrazione da cui dipendono, il servizio telefonico
pubblico urbano e interurbano.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo II.
Concessioni ad uso privato.
Art. 76.
-- Le concessioni di linee telefoniche private
possono essere
accordate solo se fra i punti estremi da collegare non esiste
servizio telefonico ad uso pubblico, eccezion fatta per le linee
telefoniche private a sussidio di servizi pubblici.
Le autorizzazioni all'impianto ed all'esercizio di comunicazioni
telefoniche, da parte degli esercenti di ferrovie e tranvie, nonché
di filovie e funivie ed altri analoghi mezzi adibiti al pubblico
servizio di trasporto di persone, sono rilasciate conformemente alle
norme stabilite dal ministero delle comunicazioni (azienda di Stato
per i servizi telefonici).
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo II.
Concessioni ad uso privato.
Art. 77.
-- La domanda di concessione di linee private
deve essere
presentata all'azienda di Stato per i servizi telefonici e deve
contenere:
1° l'indicazione precisa di coloro ai quali deve servire la
concessione;
2° l'indicazione degli stabili da collegarsi, della lunghezza
della linea e delle caratteristiche tecniche dell'impianto;
3° la quietanza del pagamento, eseguito presso un ufficio postale
a favore dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, di una
somma, a titolo di rimborso spese d'istruttoria, che sarà determinata
dall'amministrazione.
Quando la linea telefonica è ad uso comune di due concessionari,
la
domanda deve essere firmata da entrambi.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo II.
Concessioni ad uso privato.
Art. 78.
-- Ciascun concessionario di linee telefoniche
ad uso privato
pagherà ogni anno allo Stato un canone di lire 200 per ogni circuito
di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni. Per ogni
chilometro o frazione in più dei primi tre e per ogni stazione in
più
delle prime due si aggiungerà un canone annuo di lire 30.
Il canone, di cui al comma precedente, sarà raddoppiato per le
linee telefoniche a sussidio di linee elettriche e teleferiche e per
tutte quelle linee ed impianti che si svolgono in territori
appartenenti a comuni diversi.
Il canone di cui al precedente articolo è dovuto anche per gli
impianti telefonici ad onde guidate per uso privato, di cui all'art.
211 della legge.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo II.
Concessioni ad uso privato.
Art. 79.
-- Per computare la lunghezza delle linee
concesse ad uso privato,
si terrà conto di tutto il circuito elettrico costituito dai fili
che, passando sopra i punti di interruzione della proprietà,
congiungono i due fondi.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo II.
Concessioni ad uso privato.
Art. 80.
-- Il canone comincia a decorrere dalla
data indicata nel decreto
di concessione della linea privata, e dovrà essere versato entro
dieci giorni dalla notifica del decreto al concessionario.
In caso di mancato pagamento entro tale termine, la concessione
s'intenderà decaduta.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo II.
Concessioni ad uso privato.
Art. 81.
-- La concessione è data per un anno
e può essere prorogata di
volta in volta per eguale periodo, a giudizio insindacabile
dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e sempre che
permangano le condizioni di legge e di regolamento.
Il canone dovrà essere pagato prima dell'inizio del nuovo periodo
di validità della concessione, sotto pena di decadenza, ma detto
pagamento non importa impegno per l'amministrazione, agli effetti del
precedente capoverso.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo II.
Concessioni ad uso privato.
Art. 82.
-- Quando il concessionario non impianta
la linea o cessa
dall'esercizio della concessione prima del termine convenuto, rimane
acquisito allo Stato il canone già versato.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo II.
Concessioni ad uso privato.
Art. 83.
-- La concessione non prorogata cessa di
diritto e le comunicazioni
non possono più aver luogo dalla data di cessazione.
La concessione può essere disdetta in ogni momento
dall'amministrazione senza indennità.
Quando, per effetto della disdetta, la concessione cessa prima del
termine convenuto, senza colpa del concessionario, questi ha diritto
al rimborso della quota parte del canone, versato anticipatamente,
riferentisi al periodo posteriore alla data di cessazione.
Cessata per qualunque causa la concessione, il concessionario è
tenuto a demolire l'impianto nel termine che gli sarà fissato
dall'azienda di Stato per i servizi telefonici, sotto pena
dell'ammenda prevista dall'art. 178 della legge e salve le altre
conseguenze previste dall'articolo stesso.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo II.
Concessioni ad uso privato.
Art. 84.
-- L'esercente di una rete urbana potrà
concedere ai proprietari di
linee telefoniche ad uso privato il collegamento di esse con la rete
urbana, quando si verifichino le condizioni seguenti:
1° che la linea privata si trovi per intero nel territorio in cui
si estende la rete urbana e non sia appoggiata a palificazioni o ad
altri supporti che sostengano linee di trasmissione dell'energia
elettrica;
2° che sia assicurata l'assoluta impossibilità del collegamento
della linea privata con altre linee;
3° che, durante il collegamento, la linea privata non debba mai
adoperarsi a favore di terzi;
4° che la linea privata ed i relativi apparecchi si trovino e
siano mantenuti in condizioni tecniche da garantire un regolare
servizio con la rete urbana; in caso di contestazione,
l'amministrazione giudicherà inappellabilmente;
5° per il collegamento con la rete urbana, il concessionario
della linea privata pagherà all'esercente della rete medesima le
tariffe di abbonamento di categoria prima, indipendentemente dal
canone dovuto ai sensi dell'articolo 78 del presente regolamento.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo II.
Concessioni ad uso privato.
Art. 85.
-- L'esercente di una linea interurbana
potrà concedere il
collegamento della linea telefonica privata alla linea interurbana
alle condizioni seguenti:
1° che tra i due punti estremi della linea privata non esista una
linea telefonica ad uso pubblico;
2° che la linea privata sia costruita a regola d'arte, a doppio
filo, sia perfettamente silenziosa, abbia i requisiti che saranno
stabiliti caso per caso dall'amministrazione e non sia appoggiata a
palificazioni o ad altri supporti che sostengono linee di
trasmissione di energia elettrica;
3° che il proprietario della linea privata corrisponda
all'esercente della linea interurbana la sopratassa prevista per ogni
conversazione interurbana da esso richiesta;
4° che la linea privata ed i relativi apparecchi si trovino e
siano mantenuti in condizioni tecniche da garantire un regolare
servizio con la rete interurbana; in caso di contestazione
l'amministrazione giudicherà inappellabilmente.
Per le linee di collegamento con l'ufficio interurbano valgono le
disposizioni dell'art. 145 del presente regolamento.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo II.
Concessioni ad uso privato.
Art. 86.
-- Le disposizioni dei precedenti articoli
si applicano pure nel
caso previsto dall'art. 212 della legge, tenuto conto della categoria
cui appartiene l'amministrazione richiedente.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 87.
-- Sulle reti pubbliche urbane le comunicazioni
devono avere la
durata massima di 5 minuti, oltre la quale possono essere interrotte
d'ufficio.
L'esercente una rete urbana avrà diritto di chiedere all'abbonato
di assumere un secondo collegamento quando il numero delle
comunicazioni urbane uscenti superi quello che verrà fissato dal
ministro delle comunicazioni d'intesa col ministro delle finanze.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 88.
-- Chiunque nell'ambito della rete telefonica
urbana può richiedere
il collegamento alla centrale di competenza alle condizioni generali
stabilite dalla polizza di abbonamento, che dev'essere approvata con
decreto del ministro per le comunicazioni.
La richiesta di abbonamento telefonico implica accettazione di
tutte le norme e condizioni contenute nel detto regolamento di
servizio.
Qualora il concessionario abbia fondati motivi che l'abbonamento
richiesto sia pericoloso per la sicurezza dello Stato o contrario
alle leggi, all'ordine pubblico e ai buoni costumi, deve subordinare
l'esecuzione al nulla osta dell'autorità di pubblica sicurezza. In
tutti gli altri casi il collegamento va senz'altro accordato.
La durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad un anno, e
nei casi in cui la spesa dell'impianto risultasse non coperta dal
canone annuo di abbonamento, può l'esercente chiedere che la durata
dell'abbonamento sia congruamente superiore.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 89.
-- Salvo l'eccezione prevista dal penultimo
capoverso dell'articolo
precedente, il richiedente l'abbonamento che abbia soddisfatto al
pagamento dei normali contributi, alle spese di impianto e che non
sia stato collegato alla rete urbana entro il termine stabilito dal
regolamento di servizio (polizza di abbonamento) o dagli atti di
concessione, ha facoltà di rescindere il contratto, indipendentemente
da ogni altra azione che gli possa competere.
L'abbonato che non può servirsi delle comunicazioni urbane per un
periodo di tempo continuato, ha diritto, se l'impedimento sia dovuto
a forza maggiore, alla restituzione del canone di abbonamento, per
tutta la durata dell'interruzione, meno tre giorni; se invece
l'interruzione sia dovuta a colpa del concessionario, l'abbonato ha
diritto alla restituzione del canone relativo a tutto il periodo
dell'interruzione, quando questa non superi dieci giorni consecutivi,
e ad una indennità ragguagliata al doppio della somma che
importerebbe l'abbonamento per il periodo di tempo in cui dura
l'interruzione, quando questa superi i dieci giorni consecutivi.
Quando in un trimestre si abbiano, salvo il caso di forza maggiore,
interruzioni che superino complessivamente quarantacinque giorni,
l'abbonato ha anche facoltà di rescindere il contratto.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 90.
-- L'abbonamento richiesto nelle reti gestite
in concessione, si
perfeziona con l'accettazione da parte dell'abbonato della polizza di
abbonamento di cui all'art. 88 del presente regolamento.
L'abbonamento decorre dal giorno in cui l'impianto comincia a
funzionare, ed ha la durata minima di cui all'art. 88, a partire dal
primo giorno del trimestre solare successivo a quello dell'avvenuto
collegamento.
Qualora l'impianto od il collegamento del telefono fossero
ritardati per causa dell'abbonato, il canone d'abbonamento decorre
dal decimo giorno successivo a quello dell'accettazione da parte
dell'abbonato della polizza di cui al primo comma del presente
articolo, indipendentemente dal collegamento del telefono.
L'abbonamento s'intende tacitamente rinnovato per il periodo di un
anno, e così di anno in anno, se non è disdetto con lettera
raccomandata almeno due mesi prima della scadenza.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 91.
-- L'abbonato è responsabile delle
conversazioni interurbane
comunque effettuate dal proprio apparecchio.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 92.
-- L'abbonato avrà diritto alla rescissione
anticipata del
contratto trascorso il primo anno di abbonamento solo nel caso in cui
venga realizzata la riattivazione dell'utenza sia per subentro, sia
per nuovo abbonamento.
La rescissione anticipata avrà effetto dal giorno di tale
riattivazione.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 93.
-- Il canone di abbonamento alle reti urbane
deve pagarsi a rate
trimestrali anticipate nei primi quindici giorni di ciascun trimestre
solare. Col canone di abbonamento urbano dovrà pagarsi quanto altro
sia dovuto dall'abbonato per tutti i servizi telefonici prestati
dall'amministrazione di Stato e dal concessionario, anche se
accessori.
Lo stato di morosità, anche parziale, dell'abbonato, per qualsiasi
titolo, dà diritto al concessionario d'interrompere il servizio
telefonico anche per gli altri abbonamenti tenuti dallo stesso utente
in un medesimo locale, e, persistendo la morosità, di provvedere
al
ritiro di tutto il materiale installato presso l'utente stesso, fermo
il diritto ad esigere tutte le rimanenti quote da questi dovute fino
alle rispettive scadenze.
In caso di ripristino del servizio per soddisfatta morosità,
l'abbonato dovrà corrispondere le penalità previste dal regolamento
di servizio (polizza di abbonamento).
Il concessionario ha anche diritto di rivalersi, per il ricupero
del suo credito, sulle somme eventualmente anticipate dall'abbonato
per comunicazioni interurbane o per altri servizi.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 94.
-- L'abbonato deve sottostare a tutte le
modifiche di tariffe o di
condizioni che fossero stabilite dal ministero delle comunicazioni.
In caso di aumento delle tariffe è però in facoltà
dell'abbonato di
rinunciare all'abbonamento, a partire dal trimestre successivo a
quello dell'applicazione del provvedimento.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 95.
-- Il richiedente l'abbonamento, che sia
anche proprietario
dell'immobile in cui deve installarsi l'apparecchio, ha l'obbligo di
concedere gratuitamente all'esercente il servizio telefonico
l'appoggio e il passaggio nell'immobile di sua proprietà, per i
sostegni e le condutture telefoniche occorrenti.
Il proprietario dell'immobile ha altresì l'obbligo di concedere a
detto esercente gratuitamente l'appoggio dei sostegni e il passaggio
delle condutture, fili e qualsiasi altro impianto nell'immobile di
sua proprietà, per soddisfare le richieste degli inquilini.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 96.
-- é vietato all'abbonato di rivolgersi
ad estranei per far
eseguire riparazioni o spostamenti di apparecchi.
In caso di inosservanza di tale norma l'esercente il pubblico
servizio può, salvo ogni altra azione, sospendere il servizio.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 97.
-- L'abbonato deve permettere l'accesso
nei propri locali agli
agenti dell'esercente il servizio telefonico muniti di tessera di
riconoscimento, per le verifiche all'impianto sia degli apparecchi
principali, sia di quelli supplementari.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 98.
-- L'uso dell'apparecchio telefonico principale
o supplementare è
consentito esclusivamente all'abbonato e ai suoi dipendenti e
familiari.
In caso di infrazione, l'esercente potrà interrompere il servizio,
anche se i pagamenti fossero stati effettuati regolarmente.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 99.
-- L'abbonato è responsabile dell'esattezza
delle indicazioni atte
a stabilire la categoria in cui deve essere classificato, in
relazione all'uso che vien fatto del telefono, agli effetti della
tariffa di abbonamento.
In caso di variazioni che si verificassero nel corso
dell'abbonamento stesso, l'abbonato è obbligato a darne subito
notizia all'esercente il servizio.
L'abbonato che successivamente venga ad appartenere a categoria più
favorevole, non ha diritto alla ripetizione delle differenze per
canoni pagati in passato, in dipendenza della assegnazione a diversa
categoria, qualora detta assegnazione sia stata fatta su
dichiarazione dell'abbonato stesso.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 100.
-- Il concessionario della rete urbana,
deve, a sue spese collegare
questa con la centrale interurbana locale, se esercitata
dall'amministrazione di Stato.
L'orario della rete urbana, degli uffici interurbani e dei posti
pubblici e le eventuali modificazioni debbono essere approvati
dall'azienda di Stato per i servizi telefonici.
Il ministero delle comunicazioni od il prefetto possono richiedere
il funzionamento fuori orario, anche notturno, degli uffici compresi
nella concessione, rimborsando le spese, salvo a ripeterle da chi di
ragione.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 101.
-- Gli uffici centrali ed i posti telefonici
pubblici di reti
urbane o di linee interurbane debbono accettare le domande di
conversazioni fino a mezz'ora prima della fine dell'orario e non
possono chiudere il posto pubblico prima dell'esaurimento delle
domande accettate.
L'esercente il servizio di linee o reti telefoniche pubbliche deve
prendere tutte le disposizioni atte ad assicurare il segreto delle
corrispondenze interurbane negli uffici centrali e nei posti
pubblici, e per questi ultimi deve far uso di apposite cabine.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 102.
-- Ciascun apparecchio può essere
adoperato per le sole
conversazioni orali dirette, anche se installato nelle portinerie.
é vietato il servizio di recapito o di ritrasmissione per iscritto
od a voce, o per mezzo di qualsiasi apparecchio o dispositivo fonico,
delle conversazioni telefoniche, sotto pena della decadenza
dell'abbonamento senza diritto alla restituzione della tassa e senza
abbuono di quella che l'abbonato dovesse ancora pagare a termini del
contratto.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 103.
-- Il concessionario che intenda ottenere
l'autorizzazione di cui
al capoverso dell'art. 213 della legge, deve farne formale richiesta
al momento della presentazione del piano tecnico relativo alla
istituzione della rete urbana.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 104.
-- L'obbligo del concessionario di installare
su richiesta degli
abbonati uno o più apparecchi in derivazione interna dell'apparecchio
principale alle tariffe previste, è limitato ad un massimo
complessivo di cinque derivazioni semplici.
CFR DM 12.12.1947
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 105.
-- Gli abbonati che intendono provvedere
mediante ditte private
alla fornitura e messa in opera degli apparecchi telefonici in
derivazione interna, abilitati totalmente o parzialmente a comunicare
con la rete telefonica urbana, nonché delle condutture ed accessori
relativi, debbono preventivamente darne comunicazione all'esercente
la rete cui è collegato l'apparecchio principale e debbono valersi
di
ditte autorizzate dall'azienda di Stato per i servizi telefonici.
La domanda relativa a tale impianto deve essere corredata:
a) di uno schema dell'impianto da eseguire o da completare;
b) degli schemi di principio degli apparecchi supplementari e
degli accessori da impiantare;
c) delle istruzioni sull'uso degli apparecchi.
Gli schemi e le istruzioni di cui sopra debbono essere firmati,
oltre che dall'abbonato, anche dalla ditta alla quale viene affidata
l'esecuzione dell'impianto.
Con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con
quello per le finanze, saranno stabilite le norme relative alle
autorizzazioni da accordarsi alle ditte per la fornitura e messa in
opera degli impianti telefonici in derivazione interna.
Per le amministrazioni statali la comunicazione all'esercente può
essere limitata alla presentazione della semplice domanda.
Dall'obbligo di valersi di ditte autorizzate sono escluse le
amministrazioni militari e, eccezionalmente, quelle che l'azienda di
Stato per i servizi telefonici giudichi in grado di poter provvedere
direttamente all'impianto degli apparecchi telefonici in derivazione
interna.
MOD DPR 05.05.1969 n. 651
MOD DPR 05.05.1969 n. 651 ART 1
ABR L 28.03.1991 n. 109 ART 4
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 106.
-- Gli impianti di cui all'articolo precedente,
compresi quelli,
eseguiti a cure delle amministrazioni militari, debbono essere
conformi alle prescrizioni tecniche indicate dal ministero delle
comunicazioni, e debbono essere costruiti esclusivamente con tipi di
materiali approvati dall'amministrazione.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 107.
-- L'allacciamento provvisorio o definitivo
di un impianto di
proprietà privata o di una parte di esso alla rete urbana può
essere
eseguito esclusivamente da personale direttamente dipendente
dall'esercente il servizio.
In caso di infrazione a tale norma, il ministero delle
comunicazioni, potrà, dietro denuncia dell'esercente il servizio,
procedere anche alla revoca della autorizzazione alla ditta
installatrice dell'impianto irregolarmente allacciato, senza
pregiudizio per la applicazione, a carico dell'abbonato, delle
penalità che saranno stabilite dal ministero medesimo.
Qualora risulti che più impianti di una stessa ditta fornitrice ed
installatrice non siano collaudabili, il ministero delle
comunicazioni, esperite le opportune indagini, procederà alla revoca
della autorizzazione.
ABR L 28.03.1991 n. 109 ART 4
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 108.
-- Quando sia stato completato un impianto
di derivazioni interne,
l'abbonato dovrà richiedere per iscritto il collaudo all'esercente
il
servizio, il quale dovrà eseguirlo in base alle prescrizioni tecniche
indicate nell'art. 106 ed entro quindici giorni dal ricevimento della
richiesta.
Qualora in sede di collaudo si constati, che non risultino
soddisfatte le predette norme tecniche, non sarà concesso
l'allacciamento dell'impianto interno alla rete urbana. In caso di
contestazione fra l'utente e l'esercente il servizio, decide
inappellabilmente il ministero delle comunicazioni; le conseguenti
spese per gli eventuali accertamenti andranno a carico della parte
soccombente.
Le amministrazioni dello Stato possono chiedere che al collaudo dei
propri impianti intervenga un funzionario dell'azienda di Stato per i
servizi telefonici.
MOD DPR 05.05.1969 n. 651
MOD DPR 05.05.1969 n. 651 ART 2
ABR L 28.03.1991 n. 109 ART 4
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 109.
-- Ad ogni linea telefonica urbana possono
essere allacciate al
massimo cinque derivazioni interne.
Si fa eccezione per gli impianti con un numero di derivazioni
abilitate superiore a cinquanta, per i quali l'esercente il servizio
può consentire all'utente un numero maggiore di derivazioni per ogni
linea urbana in abbonamento.
Per gli utenti che abbiano uno o più impianti di loro proprietà
con
oltre cento derivazioni ciascuno, di cui almeno cinquanta abilitate
al servizio urbano, e di tale importanza da richiedere la
sorveglianza continua, l'esercente il servizio può consentire che
essi provvedano per tali impianti alla manutenzione a loro cura e
spese con personale alle proprie dipendenze.
In caso di controversia è ammesso il ricorso al ministero delle
comunicazioni, il quale decide insindacabilmente.
Ogni linea urbana farà capo a un organo di sezionamento di
proprietà dell'esercente il servizio, al fine di poter isolare dalla
linea principale l'impianto derivato qualora quest'ultimo risulti
difettoso.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 110.
-- Qualora l'esercente il servizio sostituisca
il sistema di
commutazione della rete, l'abbonato dovrà uniformarvi
contemporaneamente, a sue spese, l'eventuale impianto interno di sua
proprietà, allacciato alla rete urbana.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 111.
-- L'impianto per il collegamento alle linee
telefoniche di
apparecchi atti alla registrazione ed alla ripetizione di
conversazioni effettuate sui circuiti telefonici deve essere
collaudato, prima dell'allacciamento alla linea telefonica,
dall'esercente il servizio a spese dell'utente.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 112.
-- L'impianto dell'apparecchio di cui all'articolo
precedente è
subordinato ad una speciale licenza intestata all'utente, da
richiedersi caso per caso dal concessionario telefonico al ministero
delle comunicazioni.
La domanda di licenza, redatta su carta da bollo ai sensi di legge,
dovrà essere sottoscritta dall'utente e munita del nulla osta della
locale autorità di pubblica sicurezza.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 113.
-- Qualora l'impianto dell'apparecchio dia
luogo ad abusi o ad
inconvenienti dannosi al servizio, il ministero delle comunicazioni
potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare la licenza accordata
all'utente, senza che questi possa pretendere compensi di sorta dalla
amministrazione o dal concessionario.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 114.
-- L'esercente il servizio deve osservare,
nella compilazione e
pubblicazione degli elenchi degli abbonati alle reti urbane esistenti
nella zona di concessione, le norme prescritte dal ministero delle
comunicazioni.
Parimenti egli ha l'obbligo di pubblicare, su richiesta
dell'amministrazione, le variazioni nella parte alfabetica,
dell'elenco degli abbonati. La amministrazione, nel caso di notevoli
ampliamenti o modificazioni di sistema nella rete urbana, potrà
richiedere più di un bollettino di variazioni nell'anno.
Tanto l'elenco quanto il bollettino di variazioni devono essere
tenuti in evidenza nei posti telefonici aperti al pubblico e devono
essere consegnati gratuitamente a tutti gli abbonati, posti pubblici
ed uffici di accettazione collegati alle reti urbane cui l'elenco e
il bollettino di variazioni si riferiscono.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione I. -- Servizio urbano.
Art. 115.
-- Tutti i posti telefonici pubblici devono
essere muniti di targa
in metallo, indicante al pubblico l'esistenza del locale adibito al
servizio telefonico.
Su richiesta ed indicazione dell'esercente il servizio,
l'amministrazione potrà prescrivere l'impianto di targhe nelle vie
di
accesso agli abitati per indicare la ubicazione del più prossimo
posto telefonico pubblico.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione II. -- Del servizio interurbano ed internazionale.
Art. 116.
-- La durata di una conversazione sulle
linee interurbane è di tre
minuti e costituisce una unità.
Ogni comunicazione non può di regola protrarsi oltre due unità
consecutive, ammenoché il traffico in determinate ore non consenta
un
prolungamento maggiore e salvo il caso di conversazioni in
abbonamento. I corrispondenti ai quali sia interrotta la
comunicazione per il trascorso periodo e che vogliano continuare,
debbono assoggettarsi ad un nuovo turno dopo le domande già iscritte.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione II. -- Del servizio interurbano ed internazionale.
Art. 117.
-- Sulle linee interurbane le comunicazioni
sono date secondo
l'ordine di iscrizione delle domande, comunque presentate, salvo le
eccezioni di priorità stabilite nell'ordine seguente:
1° avvisi di servizio urgenti;
2° comunicazioni di Stato urgentissime;
3° " private urgentissime;
4° " di Stato urgenti;
5° " private urgenti;
6° " di Stato ordinarie;
7° " private ordinarie;
8° " ordinarie di servizio.
L'azienda di Stato per i servizi telefonici potrà emanare, anche
nei riguardi del servizio gestito dai concessionari, le norme per la
trasmissione delle comunicazioni non comprese nella precedente
elencazione.
Le comunicazioni ordinarie di servizio, indicate al n. 8, debbono
riguardare esclusivamente il servizio di corrispondenza e saranno
limitate sempre fra i due uffici estremi della linea.
L'ora di iscrizione della domanda servirà anche si base per lo
scambio alternativo delle conversazioni fra gli uffici
corrispondenti.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione II. -- Del servizio interurbano ed internazionale.
Art. 118.
-- Il concessionario risponde all'amministrazione
di Stato delle
tasse per le conversazioni interurbane richieste dal domicilio dei
propri abbonati.
L'esazione della soprattassa, prevista dall'art. 224 della legge, è
fatta dal concessionario della rete urbana.
Un equo compenso potrà essere pattuito per il servizio di
riscossione delle tasse di conversazione, fatto dal concessionario
della rete urbana per conto dell'esercente la linea interurbana. Tale
compenso non potrà, in nessun caso, essere posto a carico degli
utenti del telefono.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione II. -- Del servizio interurbano ed internazionale.
Art. 119.
-- L'abbonato urbano iscritto per una comunicazione
interurbana
dovrà essere avvisato dall'ufficio interurbano appena sia arrivato
il
suo turno di corrispondenza; se egli non risponde immediatamente il
suo nome è cancellato e la linea viene messa a disposizione degli
altri iscritti.
Allorché il destinatario della conversazione è un abbonato,
e
questi non risponde a due chiamate dell'ufficio, separate da breve
intervallo, se ne dà avviso al richiedente il quale può rinunciare
alla conversazione.
Quando una conversazione non ha luogo perché al momento in cui è
stabilita la comunicazione il richiesto o il richiedente non
rispondono, è dovuta una tassa pari alla quarta parte di quella che
si sarebbe dovuta applicare alla prima unità della conversazione.
Il richiedente che rinunci espressamente alla conversazione, prima
che siano trascorse due ore dalla richiesta, dovrà corrispondere
una
tassa pari alla quarta parte dell'unità di conversazione ordinaria,
diurna o notturna, anche nei giorni festivi.
Il richiedente non avrà diritto ad alcun rimborso di tassa qualora
dall'apparecchio dell'abbonato richiesto siasi comunque o da chiunque
risposto.
Nel caso di impossibilità di effettuare una comunicazione
interurbana per motivi di servizi, se ne darà avviso al richiedente
e
la comunicazione verrà annullata a tutti gli effetti.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione II. -- Del servizio interurbano ed internazionale.
Art. 120.
-- La tassa per il recapito degli avvisi
telefonici è stabilita con
decreto del ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per
le finanze.
L'avviso telefonico al destinatario della conversazione è gravato
della tassa a carico del richiedente che sia abbonato al telefono
nella misura prevista dalla tariffa.
Le comunicazioni da stabilirsi come conseguenza di un avviso
telefonico sono fatte su richiesta di uno qualunque tra i due
corrispondenti: esse sono sottoposte a tutte le regole della
corrispondenza ordinaria e trattate come se l'avviso preventivo non
esistesse. I tre minuti di corrispondenza cominciano a decorrere
dall'istante in cui chi domanda ottiene la comunicazione con la
persona chiamata.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione II. -- Del servizio interurbano ed internazionale.
Art. 121.
-- Qualora sia richiesta una conversazione
con una persona non
abbonata al telefono, potrà essere inviato un avviso telefonico da
recapitare per espresso al domicilio indicato. In tal caso il
richiedente dovrà pagare, oltre alla tassa di cui all'articolo
precedente, una soprattassa, nella misura fissata dal ministro per le
comunicazioni.
Il concessionario è tenuto al servizio di espresso entro il raggio
di distribuzione gratuita dei telegrammi ed oltre tale raggio non
oltre il limite di 2 chilometri. Sarà in facoltà del concessionario
di far pagare il solo compenso di espresso dal destinatario della
comunicazione anziché dal richiedente.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione II. -- Del servizio interurbano ed internazionale.
Art. 122.
-- Se un avviso per telefono non può
essere comunicato al
destinatario o un espresso non può essere recapitato per cause non
imputabili all'amministrazione o al concessionario, non spetta al
richiedente la restituzione della tassa o soprattassa pagata a tale
titolo.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione II. -- Del servizio interurbano ed internazionale.
Art. 123.
-- Per la corrispondenza sulle linee internazionali
valgono le
disposizioni stabilite nei relativi accordi.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione III. -- Servizi speciali.
A) Servizio di trasmissione e ricezione dei telegrammi.
Art. 124.
-- L'istituzione degli uffici per il servizio
di dettatura dei
telegrammi, previsto dall'art. 228 della legge, viene stabilito
dall'amministrazione previa intesa con l'esercente del servizio
telefonico.
Sono ammessi al servizio di dettatura soltanto i telegrammi redatti
in lingua italiana od in altra espressamente consentita.
Salvo disposizioni in contrario, date caso per caso, sono esclusi
dalla trasmissione fonica i vaglia telegrafici, i telegrammi-lettera
notturni, i telegrammi diramati dall'agenzia ufficiale di
informazioni, i resoconti parlamentari ed i telegrammi in arrivo
portanti le indicazioni <<mani proprie>>, <<fermo telegrafo>>,
<<fermo posta>>, od altre equivalenti.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione III. -- Servizi speciali.
A) Servizio di trasmissione e ricezione dei telegrammi.
Art. 125.
-- L'ufficio di dettatura dei telegrammi
è gestito direttamente
dall'esercente del servizio telefonico, il quale verserà gli importi
delle tasse telegrafiche direttamente al cassiere provinciale delle
poste e dei telegrafi, alle stesse scadenze stabilite per i
versamenti delle tasse telefoniche interurbane.
L'importo della tassa di ogni telegramma verrà comunicato
dall'ufficio telegrafico all'ufficio telefonico e segnato da ambedue
gli uffici su apposito registro.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione III. -- Servizi speciali.
A) Servizio di trasmissione e ricezione dei telegrammi.
Art. 126.
-- Nei centri in cui viene istituito l'ufficio
di dettatura dei
telegrammi, l'amministrazione telegrafica dovrà fornire gratuitamente
all'esercente il servizio telefonico il locale idoneo, nello stesso
edificio in cui ha sede il servizio telegrafico, e disporre per il
recapito all'ufficio dettatura dei telegrammi che debbono essere
telefonati agli abbonati.
Nelle località in cui venga istituito un ufficio dettatura, il
ricevitore telegrafico, gestore del servizio telefonico, ha l'obbligo
di assumere il servizio di dettatura dei telegrammi in arrivo e in
partenza.
In tal caso la soprattassa per la trasmissione fonica dei
telegrammi è aumentata di cent. 40 per ogni telegramma, qualunque
sia
il numero delle parole. Tale soprattassa costituisce il compenso a
favore del ricevitore.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione III. -- Servizi speciali.
A) Servizio di trasmissione e ricezione dei telegrammi.
Art. 127.
-- Effettuata dall'ufficio telefonico la
trasmissione per telefono,
l'ufficio telegrafico invierà, a mezzo posta in franchigia, al
domicilio degli abbonati, i telegrammi ricevuti e le copie dei
telegrammi trasmessi.
A richiesta degli interessati i telegrammi dovranno essere
recapitati a mezzo fattorino dopo la dettatura fonica.
La fornitura all'esercente il servizio dei moduli per la
scritturazione dei telegrammi in partenza è a carico
dell'amministrazione telegrafica.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione III. -- Servizi speciali.
A) Servizio di trasmissione e ricezione dei telegrammi.
Art. 128.
-- Nessun deposito di garanzia deve fare
all'esercente il servizio
chi usufruisce del solo servizio di recapito.
Per il servizio di trasmissione vale l'anticipo per le
conversazioni interurbane, previsto dall'art. 224 della legge. In
mancanza di tale anticipo, l'abbonato dovrà versare a tale titolo
al
concessionario del servizio telefonico, una somma non inferiore a
lire 1,5, che dovrà essere reintegrata in ogni momento, a richiesta
del concessionario, quando sia prossima ad essere esaurita.
Saranno sospese le comunicazioni telefoniche agli abbonati che non
verseranno nel termine stabilito, oltre all'importo dell'abbonamento
urbano e delle conversazioni interurbane, anche le tasse relative
alla trasmissione fonica dei telegrammi. Sarà sospesa la trasmissione
fonica dei telegrammi nei riguardi degli abbonati che rifiutassero di
versare od integrare l'anticipo previsto al comma precedente.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione III. -- Servizi speciali.
A) Servizio di trasmissione e ricezione dei telegrammi.
Art. 129.
-- Gli uffici di dettatura trasmetteranno
e riceveranno nell'ordine
di presentazione da parte dell'ufficio telegrafico o della richiesta
da parte degli utenti; però i telegrammi di categoria superiore
avranno la precedenza su quelli delle categorie inferiori.
Lo stesso utente non può trasmettere e ricevere più di tre
telegrammi consecutivi quando esistono altri telegrammi di categoria
pari o superiore da ricevere o da trasmettere.
B) Servizio delle commissioni per telefono.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione III. -- Servizi speciali.
A) Servizio di trasmissione e ricezione dei telegrammi.
Art. 130.
-- Le commissioni per telefono, previste
dall'art. 231 della legge
sono ordinarie od urgenti.
Esse saranno effettuate nel più breve tempo possibile,
compatibilmente con le esigenze del servizio.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione III. -- Servizi speciali.
A) Servizio di trasmissione e ricezione dei telegrammi.
Art. 131.
-- Il mittente della commissione ne comunica
il testo per telefono
alla centrale interurbana dal domicilio, se abbonato, o da un ufficio
di accettazione.
Il testo della commissione deve avere carattere prettamente privato
ed essere espresso in modo tale da non poter dar luogo a dubbi ed
equivoci da parte del personale che dovrà curarne la trasmissione;
deve essere redatto in lingua italiana; eccezionalmente è ammesso
il
testo in una lingua estera espressamente consentita.
Sono esclusi in ogni caso gli argomenti di natura politica o di
pubblico interesse, nonché le notizie di borsa.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione III. -- Servizi speciali.
A) Servizio di trasmissione e ricezione dei telegrammi.
Art. 132.
-- La commissione telefonica non può
contenere un numero di parole
superiore a venti, compreso l'indirizzo, la firma e l'eventuale
numero telefonico che il mittente ritenga opportuno comunicare al
destinatario.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione III. -- Servizi speciali.
A) Servizio di trasmissione e ricezione dei telegrammi.
Art. 133.
-- Per le commissioni da recapitare al domicilio
del destinatario o
fermo posta, è dovuta dal mittente la soprattassa prevista all'art.
121 del presente regolamento.
La stessa tassa è dovuta per le commissioni, destinate ad abbonati,
delle quali sia richiesta la doppia trasmissione fonica e scritta.
In questi casi la commissione dovrà essere trasmessa all'ufficio
di
arrivo, che provvederà ad inoltrarla al destinatario.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo III.
Disciplina dei servizi telefonici.
Sezione III. -- Servizi speciali.
A) Servizio di trasmissione e ricezione dei telegrammi.
Art. 134.
-- Per il servizio delle commissioni telefoniche
è valido
l'anticipo per conversazioni interurbane previste dall'art. 224 della
legge. In mancanza di tale anticipo, l'abbonato dovrà versare a tale
titolo al concessionario una somma non inferiore a lire 50, da
reintegrarsi quando sia prossima ad essere esaurita.
Sarà sospesa l'accettazione delle commissioni telefoniche
provenienti dagli abbonati che rifiutassero di versare od integrare
l'anticipo previsto al comma precedente.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo IV.
Tariffe.
Sezione I. -- Tariffe per servizio urbano.
Art. 135.
-- Le tariffe stabilite con decreto ministeriale,
ai sensi
dell'art. 232 della legge, sono comprensive di ogni prestazione,
onere e spesa, per l'impianto di tipo normale e per la sua regolare
manutenzione.
I danni arrecati al materiale e agli apparecchi devono essere
risarciti dall'utente, tranne che essi non siano dovuti al normale
deterioramento.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo IV.
Tariffe.
Sezione I. -- Tariffe per servizio urbano.
Art. 136.
-- Il ribasso di tariffa sull'abbonamento
telefonico urbano,
stabilito in favore degli uffici delle amministrazioni statali, si
applica anche agli uffici giudiziari.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo IV.
Tariffe.
Sezione I. -- Tariffe per servizio urbano.
Art. 137.
-- Gli abbonamenti duplex, da installarsi
nelle abitazioni private,
sono ammessi dove lo consente la possibilità tecnica dell'impianto
e
l'ubicazione dei rispettivi utenti, che in ogni caso dovranno
risiedere nello stesso stabile o in un unico isolato.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo IV.
Tariffe.
Sezione I. -- Tariffe per servizio urbano.
Art. 138.
-- I supplementi di maggior distanza, previsti
dalle tariffe sul
canone di abbonamento urbano sulle spese per compenso impianto, si
applicano agli abbonati residenti oltre il perimetro dell'abitato,
misurando la lunghezza effettiva del circuito a partire dal perimetro
stesso.
Quando si tratti di linee che oltrepassino i 3 km. da tale
perimetro e risultino in esercizio per quel periodo di vita che
l'esperienza tecnica e le norme dettate dall'azienda di Stato per i
servizi telefonici prevedono per gli impianti stessi, tanto da
rendere necessaria la completa sostituzione, l'esercente il servizio
telefonico potrà chiedere nuovamente il contributo stabilito per
i
nuovi impianti. Identica facoltà è conferita all'esercente
per gli
impianti comunque compresi oltre il perimetro, nei casi di
rifacimento straordinario determinati da cause di forza maggiore.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo IV.
Tariffe.
Sezione II. -- Tariffe per servizio interurbano.
Art. 139.
-- La lunghezza delle linee per la determinazione
della tariffa
delle conversazioni è quella che risulta dalla effettiva percorrenza
della via normale d'istradamento del traffico fra le due località
collegate, anche se la conversazione si svolga su una via
sussidiaria.
MOD DPR 22.07.1965 n. 875
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo IV.
Tariffe.
Sezione II. -- Tariffe per servizio interurbano.
Art. 140.
-- Sono ammesse riduzioni di tariffa per
le conversazioni che si
svolgono in determinate ore del giorno.
Tali riduzioni saranno fissate con decreto ministeriale e potranno
essere sia generali, sia speciali per determinate categorie di
abbonati.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo IV.
Tariffe.
Sezione II. -- Tariffe per servizio interurbano.
Art. 141.
-- Nei giorni festivi la tariffa per le
conversazioni interurbane è
ridotta alla metà della tariffa normale.
Agli effetti del presente articolo si considerano come giorni
festivi tutte le domeniche e le feste civili di calendario, ai sensi
del Regio Decreto 9 aprile 1931-IX, n. 399.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo IV.
Tariffe.
Sezione II. -- Tariffe per servizio interurbano.
Art. 142.
-- L'abbonamento a comunicazioni interurbane
previsto all'art. 226
della legge non può essere messo a disposizione di terzi, né
usato a
scopo di lucro.
In caso di infrazione l'esercente il servizio potrà sospendere
l'uso dell'abbonamento, anche se i pagamenti fossero stati effettuati
regolarmente.
La durata dell'abbonamento non può essere inferiore a trenta giorni
consecutivi, e sarà prorogabile tacitamente, per uguale periodo di
volta in volta, salvo disdetta da una delle due parti mediante
preavviso di almeno quindici giorni.
L'ammontare dell'abbonamento è pagato anticipatamente.
La comunicazione è stabilita d'ufficio fra i due posti indicati nel
contratto al momento preciso fissato di comune accordo: a questo
scopo gli uffici devono regolare le altre conversazioni in maniera
che la linea sia libera al momento stabilito.
Le conversazioni urgentissime interrompono le conversazioni in
abbonamento dopo la prima unità.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo IV.
Tariffe.
Sezione II. -- Tariffe per servizio interurbano.
Art. 143.
-- Le unità di conversazioni in abbonamento
non usufruite a causa
d'interruzione del servizio potranno essere concesse, se le
condizioni del lavoro lo permettano, in ora posteriore a quella
stabilita nel contratto, ma non oltre il termine dell'orario
notturno.
Gli abbonamenti sulle linee internazionali sono inoltre soggetti
alle condizioni stipulate nelle relative convenzioni.
Le conversazioni in abbonamento dovranno sempre aver luogo fra i
due apparecchi indicati nel contratto.
Quando una conversazione in abbonamento non possa effettuarsi per
guasti di linee o per altre cause inerenti al servizio, l'utente avrà
diritto alla restituzione di tanti trentesimi dell'abbonamento quanti
sono i giorni in cui la conversazione non ha potuto aver luogo, meno
i prime tre.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo IV.
Tariffe.
Sezione II. -- Tariffe per servizio interurbano.
Art. 144.
-- Sono ammesse prenotazioni per conversazioni ad ora fissa.
Il ministero nel decreto previsto dall'art.
234 della legge, potrà
stabilire riduzioni speciali, entro i limiti fissati dallo stesso
articolo, per le prenotazioni ad ora fissa accordate alla stampa.
Le prenotazioni suddette vengono stabilite se le linee trovansi in
efficienza o se all'ora prefissata non vi siano richieste giacenti di
conversazioni urgenti.
Chi ha ottenuto una prenotazione ad ora fissa, sempre che le
condizioni della linea lo consentano, ha diritto di preferenza sulle
altre richieste di conversazioni urgenti o urgentissime che fossero
giacenti, quando dichiari di convertire la prenotazione in richiesta
di conversazione urgente o urgentissima.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo IV.
Tariffe.
Sezione II. -- Tariffe per servizio interurbano.
Art. 145.
-- I collegamenti diretti alle centrali
interurbane sono soggetti,
ove esistano reti urbane, alla tariffa di abbonamento urbano
stabilita per la categoria prima con l'aumento del 20 per cento.
I collegamenti diretti a centralini interurbani nelle località
prive di reti urbane sono soggetti alla tariffa che verrà stabilita
con provvedimento ministeriale.
Sono a carico dell'utente le spese di impianto e manutenzione della
linea, che rimane di proprietà dell'esercente.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo IV.
Tariffe.
Sezione II. -- Tariffe per servizio interurbano.
Art. 146.
-- I collegamenti diretti ai centralini
interurbani ove esiste rete
urbana sono convogliati di preferenza nei cavi dell'esercente il
servizio.
Tale norma si applica alle linee private che le amministrazioni
governative collegano ai centralini interurbani.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo IV.
Tariffe.
Sezione III. -- Tariffe per servizi speciali.
Art. 147.
-- La tariffa per le commissioni telefoniche
urgenti è tripla di
quella stabilita per le commissioni ordinarie.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo IV.
Tariffe.
Sezione III. -- Tariffe per servizi speciali.
Art. 148.
-- Quando sono ammesse commissioni telefoniche
redatte in lingua
estera, è dovuta per le commissioni suddette la tassa doppia di
quella stabilita per le commissioni in lingua italiana.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo IV.
Tariffe.
Sezione III. -- Tariffe per servizi speciali.
Art. 149.
-- Alle commissioni telefoniche si applica
la soprattassa di cui
all'art. 224 della legge.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo V.
Disposizioni a favore delle province e dei comuni
per nuovi impianti telefonici.
Sezione I. -- Impianti riguardanti comuni singoli.
Art. 150.
-- I comuni o gli altri enti che intendono
valersi delle
disposizioni dell'art. 239 della legge dovranno avanzare domanda al
concessionario telefonico della zona.
Questi determina il tracciato delle linee e le modalità
dell'impianto, ed esegue la relativa perizia di spesa, che dovrà
comunicare al comune o all'ente che ha richiesto l'impianto.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo V.
Disposizioni a favore delle province e dei comuni
per nuovi impianti telefonici.
Sezione I. -- Impianti riguardanti comuni singoli.
Art. 151.
-- Il concessionario potrà subordinare
l'esecuzione dell'impianto
alla condizione che per tutta la durata della concessione i comuni o
gli enti interessati forniscano gratuitamente i locali adattati per
gli uffici.
Il concessionario è tenuto ad iniziare i lavori entro un mese
dall'avvenuto versamento dell'intero concorso di spesa a carico del
comune o dell'ente richiedente.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo V.
Disposizioni a favore delle province e dei comuni
per nuovi impianti telefonici.
Sezione II. -- Impianti interessanti il territorio totale
o parziale di una provincia.
Art. 152.
-- Le province che intendono valersi delle
disposizioni dell'art.
240 della legge dovranno presentare domanda al ministero delle
comunicazioni, corredata dal regolare progetto tecnico-finanziario
che il concessionario telefonico, territorialmente competente, è
tenuto a compilare su richiesta della provincia, la quale ne
rimborserà la spesa.
Il progetto può anche comprendere il riordinamento degli impianti
esistenti, ed il cambiamento dei sistemi di commutazione.
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TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo V.
Disposizioni a favore delle province e dei comuni
per nuovi impianti telefonici.
Sezione II. -- Impianti interessanti il territorio totale
o parziale di una provincia.
Art. 153.
-- L'assunzione totale o parziale, da parte
della azienda di Stato
per i servizi telefonici, degli interessi sul mutuo contratto dalla
provincia, è deliberata con decreto del ministro per le
comunicazioni, tosto che la provincia avrà ottenuto il mutuo dalla
cassa depositi e prestiti o da altro istituto mutuante.
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TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo V.
Disposizioni a favore delle province e dei comuni
per nuovi impianti telefonici.
Sezione II. -- Impianti interessanti il territorio totale
o parziale di una provincia.
Art. 154.
-- Se occorrerà un progetto supplementare
o se il mutuo già assunto
si rivelasse insufficiente, per causa di forza maggiore, nel corso
dei lavori, per la concessione del mutuo suppletivo si seguiranno le
norme stabilite per il mutuo principale.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo V.
Disposizioni a favore delle province e dei comuni
per nuovi impianti telefonici.
Sezione II. -- Impianti interessanti il territorio totale
o parziale di una provincia.
Art. 155.
-- La erogazione delle somme accantonate
verrà eseguita
gradualmente dall'istituto mutuante al concessionario, su richiesta
di quest'ultimo, e previo nulla osta del ministero delle
comunicazioni, secondo lo stato di avanzamento dei lavori.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo V.
Disposizioni a favore delle province e dei comuni
per nuovi impianti telefonici.
Sezione II. -- Impianti interessanti il territorio totale
o parziale di una provincia.
Art. 156.
-- In dipendenza dell'esecuzione dell'esercizio
degli impianti, le
province ed i comuni non possono richiedere né indennità né
canoni
per l'appoggio degli impianti stessi o per l'occupazione delle
proprietà provinciali e comunali.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo V.
Disposizioni a favore delle province e dei comuni
per nuovi impianti telefonici.
Sezione II. -- Impianti interessanti il territorio totale
o parziale di una provincia.
Art. 157.
-- Nessun concorso alle spese per l'esercizio
e la manutenzione
degli impianti può essere preteso dal concessionario da parte delle
province e dei comuni, fuorché quello della fornitura gratuita dei
locali eventualmente occorrenti per l'impianto degli uffici, salvo
che i comuni o le province non esigano orari di ufficio più lunghi
del normale o prestazioni speciali.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
TITOLO III
Dei servizi telefonici.
Capo V.
Disposizioni a favore delle province e dei comuni
per nuovi impianti telefonici.
Sezione II. -- Impianti interessanti il territorio totale
o parziale di una provincia.
Art. 158.
-- Per l'esercizio delle linee fonotelegrafiche
si applicano le
disposizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente
regolamento.
Dette linee saranno escluse dal servizio telefonico a mano a mano
che le comunicazioni tra gli stessi centri potranno essere eseguite
mediante linee del concessionario telefonico.